L'istituto assume in deposito la dotazione dei valori bollati di cui sopra all'art. 3 e se ne rende responsabile obbligandosi a restituirla integralmente in valori od in danaro al termine della durata della presente convenzione, o della proroga prevista dal successivo art. 16 ed anche prima all'atto della eventuale soppressione di qualche tipo di valore bollato.

Testo vigente dal 22 aprile 1950

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1950-03-06;154~art4 · fonte del testo