L'istituto assume in deposito la dotazione dei valori bollati di cui sopra all'art. 3 e se ne rende responsabile obbligandosi a restituirla integralmente in valori od in danaro al termine della durata della presente convenzione, o della proroga prevista dal successivo art. 16 ed anche prima all'atto della eventuale soppressione di qualche tipo di valore bollato.
Testo vigente dal 22 aprile 1950
