[1]Convenzione sulla cittadinanza fra il Regno d'Italia e la Repubblica del Nicaragua - 1917.
[2]S. M. il Re d'Italia e S. E. il Presidente della Repubblica del Nicaragua, desiderando fissare le norme relative alla cittadinanza dei discendenti delle persone che emigrano dall'Italia al Nicaragua o dal Nicaragua all'Italia, hanno deciso conchiudere una convenzione in proposito e a questo fine hanno nominato loro plenipotenziari:
[3]Sua Maesta' il Re d'Italia;
[4]il signor dottor Davide Campari, console generale d'Italia in Nicaragua, e
[5]S. E. il Presidente della Repubblica del Nicaragua;
[6]S. E. il signor ingegnere don Jose' Andres Urtecho, ministro degli affari esteri, i quali scambiatisi i rispettivi pieni poteri, che furono trovati in buona e dovuta forma, hanno convenuto nel firmare e firmano i seguenti articoli:
[7]Art. 1
[8]Il cittadino italiano residente nel Nicaragua e il cittadino nicaraguense residente in Italia conservano e trasmettono, secondo le rispettive leggi patrie, la propria cittadinanza, salvo le disposizioni contenute nella presente convenzione.
Testo vigente dal 14 dicembre 1923
