[1]Convenzione sulla cittadinanza fra il Regno d'Italia e la Repubblica del Nicaragua - 1917.

[2]S. M. il Re d'Italia e S. E. il Presidente della Repubblica del Nicaragua, desiderando fissare le norme relative alla cittadinanza dei discendenti delle persone che emigrano dall'Italia al Nicaragua o dal Nicaragua all'Italia, hanno deciso conchiudere una convenzione in proposito e a questo fine hanno nominato loro plenipotenziari:

[3]Sua Maesta' il Re d'Italia;

[4]il signor dottor Davide Campari, console generale d'Italia in Nicaragua, e

[5]S. E. il Presidente della Repubblica del Nicaragua;

[6]S. E. il signor ingegnere don Jose' Andres Urtecho, ministro degli affari esteri, i quali scambiatisi i rispettivi pieni poteri, che furono trovati in buona e dovuta forma, hanno convenuto nel firmare e firmano i seguenti articoli:

[7]Art. 1

[8]Il cittadino italiano residente nel Nicaragua e il cittadino nicaraguense residente in Italia conservano e trasmettono, secondo le rispettive leggi patrie, la propria cittadinanza, salvo le disposizioni contenute nella presente convenzione.

Testo vigente dal 14 dicembre 1923

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urn:nir:stato:legge:1923-10-18;2531~art1 · fonte del testo