[1]Il figlio nato al Nicaragua da padre italiano non nato al Nicaragua, e, se il padre e' ignoto, da madre italiana non nata al Nicaragua, e' cittadino italiano, e, reciprocamente, e' cittadino nicaraguense il figlio nato in Italia da padre nicaraguense non nato in Italia, e, se il padre e' ignoto, da madre nicaraguense non nata in Italia.

[2]Tuttavia essi potranno, dentro l'anno della maggiore eta', determinata secondo le proprie leggi, eleggere rispettivamente la cittadinanza nicaraguense o quella italiana mediante dichiarazione resa personalmente davanti le competenti autorita' dello Stato di cui intendono declinare la cittadinanza.

[3]Le autorita' menzionate nel precedente capoverso dovranno accertare la identita' personale del dichiarante e la sua maggiore eta', e fare di tutto esplicita menzione nel processo verbale contenente la dichiarazione di elezione.

Testo vigente dal 14 dicembre 1923

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urn:nir:stato:legge:1923-10-18;2531~art2 · fonte del testo