[1]Il cittadino italiano che abbia acquistato la cittadinanza nicaraguense, ed il cittadino nicaraguense che abbia acquistato la cittadinanza italiana, riacquistano la loro cittadinanza di origine dopo un biennio di residenza continua nel territorio dello Stato del quale avevano abbandonato la cittadinanza.

[2]Entro il termine di sei mesi dal compimento del biennio di residenza, i Governi delle Alte Parti contraenti potranno rendere inefficace il riacquisto della cittadinanza.

[3]La presente disposizione si estendera' ai figli nati nel Nicaragua da padre italiano nato nel Nicaragua, e, se il padre e' ignoto, da madre italiana nata nel Nicaragua, come ai figli nati in Italia da padre nicaraguense nato in Italia, e, se il padre e' ignoto, da madre nicaraguense nata in Italia.

Testo vigente dal 14 dicembre 1923

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urn:nir:stato:legge:1923-10-18;2531~art4 · fonte del testo