Il cittadino italiano residente nel Nicaragua e il cittadino nicaraguense residente in Italia, che, collettivamente o individualmente commettono reati nello Stato ove risiedono, compresi i reati contro la costituzione, la forma del Governo o i poteri dello Stato stesso, non potranno essere giudicati che dai tribunali ordinari stabiliti secondo le leggi locali, e puniti a tenore delle leggi stesse.

Testo vigente dal 14 dicembre 1923

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urn:nir:stato:legge:1923-10-18;2531~art6 · fonte del testo