I cittadini italiani nel Nicaragua e i cittadini nicaraguensi in Italia saranno esenti da ogni obbligo di servizio militare nell'Esercito e nell'Armata, senza pregiudizio agli obblighi che, secondo il diritto pubblico interno di ciascuno degli Stati permangono o sorgano nei casi di abbandono, di acquisto o di riacquisto della cittadinanza.

Testo vigente dal 14 dicembre 1923

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urn:nir:stato:legge:1923-10-18;2531~art8 · fonte del testo