Il cittadino italiano che accetta impiego dal Governo del Nicaragua od entra al servizio militare dello stesso Stato, ed il cittadino nicaraguense che accetta impiego dal Governo dell'Italia od entra al servizio militare dello stesso Stato, e vi persistono nonostante la intimazione dei rispettivi Governi di abbandonare, entro un termine di sei mesi, l'impiego o il servizio, perdono la propria cittadinanza di origine.
Testo vigente dal 14 dicembre 1923
