[1]Agli effetti della presente convenzione, sotto il nome di figlio si intendono compresi i figli legittimi o legittimati, e i figli naturali riconosciuti volontariamente o giudiziariamente.

[2]Agli stessi effetti, al territorio di ciascuna Alta Potenza si intende equiparato quello delle proprie colonie.

Testo vigente dal 14 dicembre 1923

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urn:nir:stato:legge:1923-10-18;2531~art9 · fonte del testo