[1]Agli effetti della presente convenzione, sotto il nome di figlio si intendono compresi i figli legittimi o legittimati, e i figli naturali riconosciuti volontariamente o giudiziariamente.
[2]Agli stessi effetti, al territorio di ciascuna Alta Potenza si intende equiparato quello delle proprie colonie.
Testo vigente dal 14 dicembre 1923
