[1]CONVENZIONE SULLA LEGITTIMAZIONE PER MATRIMONIO

[2]Gli Stati firmatari della presente Convenzione, membri della Commissione internazionale di stato civile, desiderosi di favorire, con l'adozione di norme uniformi, la legislazione dei figli naturali nonche' il riconoscimento e la pubblicita' delle legittimazioni avvenute all'estero, hanno convenuto quanto segue:

[3]Articolo 1

[4]Se, secondo le disposizioni di diritto interno della legislazione nazionale del padre o della madre, il matrimonio di questi ultimi ha come conseguenza la legittimazione di un figlio naturale, tale legittimazione e' valida negli Stati contraenti. Tale regola si applica sia alle legittimazioni derivanti dalla celebrazione del matrimonio che a quelle dichiarate successivamente da una decisione giudiziale.

Testo vigente dal 21 luglio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-10;492~art1 · fonte su Normattiva