Art. 10
[1]La presente convenzione sara' ratificata secondo le norme costituzionali da ciascuno dei due Paesi contraenti, e le ratifiche saranno scambiate a Roma al piu' presto possibile.
[2]La presente convenzione rimarra' in vigore per dieci anni, e dovra' essere denunziata un anno prima della sua scadenza. In mancanza di denunzia si intendera' prorogata di anno in anno.
[3]In fede di che i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato la presente convenzione redatta in spagnuolo ed italiano, e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.
[4]Fatto in due esemplari dello stesso tenore nella citta' di Managua, addi' 20 settembre 1917.
[5]Davide Campari
[6]J. A. Urtecho.
[7]Visto, d'ordine di Sua Maesta', il Re:
[8]Il Ministro per gli affari esteri: Mussolini.
Testo vigente dal 14 dicembre 1923
