[1]La presente convenzione sara' ratificata secondo le norme costituzionali da ciascuno dei due Paesi contraenti, e le ratifiche saranno scambiate a Roma al piu' presto possibile.

[2]La presente convenzione rimarra' in vigore per dieci anni, e dovra' essere denunziata un anno prima della sua scadenza. In mancanza di denunzia si intendera' prorogata di anno in anno.

[3]In fede di che i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato la presente convenzione redatta in spagnuolo ed italiano, e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

[4]Fatto in due esemplari dello stesso tenore nella citta' di Managua, addi' 20 settembre 1917.

[5]Davide Campari

[6]J. A. Urtecho.

[7]Visto, d'ordine di Sua Maesta', il Re:

[8]Il Ministro per gli affari esteri: Mussolini.

Testo vigente dal 14 dicembre 1923

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urn:nir:stato:legge:1923-10-18;2531~art10 · fonte del testo