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Con le modalita' indicate nel precedente art. 2 sono soppressi i posti di ruolo speciale transitorio del personale insegnante tecnico-pratico degli Istituti di istruzione media tecnica, nonche' del personale tecnico degli Istituti di istruzione artistica, istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1949, n. 1000. Sono altresi' soppressi i posti di ruolo speciale transitorio del personale tecnico degli Istituti di istruzione media tecnica che siano o si rendano vacanti per qualsiasi motivo. In luogo dei posti soppressi ai sensi del primo comma, sono istituiti posti di ruolo ordinario.
Testo in vigore dal 10 settembre 1957 al 16 dicembre 2010
