Cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo

Art. 30 — Trattamento economico e assicurativo

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Il contingente del personale di cui all'articolo 18, lettera b), assunto direttamente con contratto di diritto privato, e' stabilito periodicamente con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro. Nella medesima forma e' stabilito il trattamento economico spettante per le diverse qualificazioni del suddetto personale, distinguendosi la retribuzione fondamentale dalla indennita' di servizio all'estero, articolata come previsto nell'articolo 28. Tale trattamento deve essere equiparato, per quanto possibile, al trattamento del personale di corrispondente qualificazione tecnica, inviato dall'amministrazione a prestare servizio nel medesimo Paese ai sensi dell'articolo 18, lettera a). Il personale suddetto e' iscritto, a carico dell'amministrazione o ente assuntore, alle assicurazioni per la tubercolosi, per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonche' all'assicurazione per le malattie - limitatamente alle prestazioni sanitarie - gestite dai competenti istituti previdenziali. I rapporti assicurativi di cui al precedente comma, sono regolati da apposite convenzioni concluse con gli istituti assicurativi dall'amministrazione o dall'ente assuntore, previa intesa col Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I contributi per le assicurazioni sono commisurati ad apposite retribuzioni convenzionali, da stabilirsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro. Con apposita convenzione da stipulare con l'Istituto nazionale delle assicurazioni, l'amministrazione o l'ente assuntore provvede inoltre ad assicurare la liquidazione di un equo indennizzo per lesioni della integrita' fisica derivanti da infortuni occorsi o da infermita' contratte durante il servizio o per causa di servizio, nonche' di un'indennita' per il caso di morte durante il servizio o per causa di servizio, da corrispondere al coniuge non legalmente separato per sua colpa, o per fatto a lui addebitabile, ed ai figli minori, o - in mancanza di essi - ad altra persona designata dal dipendente a contratto.

Testo in vigore dal 14 febbraio 1979 al 1 marzo 1987

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1979-02-09;38~art30 · fonte su Normattiva