Art. 34 — Contenuto del contratto
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Il contratto di lavoro di cui all'articolo precedente deve prevedere:
- 1)il programma di cooperazione nel quale si inserisce l'impegno di lavoro del volontario;
- 2)il trattamento economico, adeguato alle condizioni di vita del Paese ospitante e tenuto conto dello spirito e delle finalita' del volontariato. Il trattamento economico deve comprendere le spese di viaggio, anche per i familiari a carico, il trasporto degli effetti personali, all'inizio e al termine del servizio ed una indennita' di fine servizio pari a una mensilita' per ogni anno di servizio effettivamente prestato;
- 3)il godimento di ferie annuali retribuite di 45 giorni nel biennio, salvo piu' favorevoli disposizioni della legislazione del Paese ospitante; nonche' la concessione di congedi straordinari per l'esercizio di diritti politici o per gravi e comprovati motivi;
- 4)il trattamento previdenziale, assicurativo ed assistenziale almeno per i casi di malattia, infortunio e morte. Tale trattamento deve prevedere l'assicurazione per le malattie - limitatamente alle prestazioni sanitarie - e la stipulazione di un contratto assicurativo per la liquidazione di un equo indennizzo per lesioni dell'integrita' fisica derivanti da infortuni occorsi o da infermita' contratte durante il servizio; nonche' una indennita' per il caso di morte durante il servizio o per cause di servizio da corrispondere al coniuge non legalmente separato per sua colpa, o per fatto a lui addebbitabile, e ai figli minori, o in mancanza di essi ad altra persona designata dal volontario. I criteri di congruita' del trattamento di cui al numero 2) del comma precedente sono fissati dal Comitato direzionale del Dipartimento, sentito il parere della sezione e speciale del Comitato consultivo di cui all'articolo 37, comma primo; la remunerazione base, tendenzialmente uguale per tutti i volontari, viene maggiorata secondo coefficienti annuali che tengano conto delle condizioni di vita del Paese ospitante, con l'eventuale aggiunta di una integrazione per i familiari.
Testo in vigore dal 14 febbraio 1979 al 1 marzo 1987
