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Il contratto di lavoro di cui all'articolo precedente deve prevedere:

  • 1)il programma di cooperazione nel quale si inserisce l'impegno di lavoro del volontario;
  • 2)il trattamento economico, adeguato alle condizioni di vita del Paese ospitante e tenuto conto dello spirito e delle finalita' del volontariato. Il trattamento economico deve comprendere le spese di viaggio, anche per i familiari a carico, il trasporto degli effetti personali, all'inizio e al termine del servizio ed una indennita' di fine servizio pari a una mensilita' per ogni anno di servizio effettivamente prestato;
  • 3)il godimento di ferie annuali retribuite di 45 giorni nel biennio, salvo piu' favorevoli disposizioni della legislazione del Paese ospitante; nonche' la concessione di congedi straordinari per l'esercizio di diritti politici o per gravi e comprovati motivi;
  • 4)il trattamento previdenziale, assicurativo ed assistenziale almeno per i casi di malattia, infortunio e morte. Tale trattamento deve prevedere l'assicurazione per le malattie - limitatamente alle prestazioni sanitarie - e la stipulazione di un contratto assicurativo per la liquidazione di un equo indennizzo per lesioni dell'integrita' fisica derivanti da infortuni occorsi o da infermita' contratte durante il servizio; nonche' una indennita' per il caso di morte durante il servizio o per cause di servizio da corrispondere al coniuge non legalmente separato per sua colpa, o per fatto a lui addebbitabile, e ai figli minori, o in mancanza di essi ad altra persona designata dal volontario. I criteri di congruita' del trattamento di cui al numero 2) del comma precedente sono fissati dal Comitato direzionale del Dipartimento, sentito il parere della sezione e speciale del Comitato consultivo di cui all'articolo 37, comma primo; la remunerazione base, tendenzialmente uguale per tutti i volontari, viene maggiorata secondo coefficienti annuali che tengano conto delle condizioni di vita del Paese ospitante, con l'eventuale aggiunta di una integrazione per i familiari.

Testo in vigore dal 14 febbraio 1979 al 1 marzo 1987

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 211/1996

    Questione infondata
    21 giugno 1996

    Non è fondata, in riferimento agli artt. 3, 31 e 32 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 34 della legge 9 febbraio 1979, n. 38 (in tema di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo) e 31 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo), nelle parti in cui non prevedono il trattamento economico di maternità di cui all'art. 17 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, a favore delle volontarie in servizio civile, in quanto - premesso che detto servizio si svolge in esecuzione di un contratto di lavoro atipico a causa mista, nel quale con la gratuità di fondo della prestazione si combinano elementi di onerosità privi della nota specifica della corrispettività, integrati da altri benefici per il prestatore di lavoro a carico di terzi - il datore di lavoro (nella specie la Comunità Internazionale Volontari Laici) è soggetto solo all'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, mentre per l'assicurazione per invalidità e vecchiaia e l'assicurazione per le malattie è prevista una disciplina speciale, secondo cui all'iscrizione devono provvedere gli stessi lavoratori interessati, ma con i contributi a carico della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, cioè del Ministero degli Affari esteri, che è terzo rispetto al contratto. Pertanto, con riguardo alle enunciate peculiarità del rapporto, l'inapplicabilità della tutela speciale delle lavoratrici madri, e in particolare dell'art. 17, secondo comma, della legge n. 1204, non contrasta con nessuno dei parametri costituzionali evocati dal giudice 'a quò: non con l'art. 3 Cost., perché il rapporto di cui si tratta ha natura e finalità diverse da quelle del contratto tipico di lavoro, al quale si riferisce la legge n. 1204 del 1971; non con l'art. 31 Cost., perché le misure economiche e le altre provvidenze per la tutela della maternità possono essere graduate dal legislatore in relazione alla diversità dei rapporti in cui è impegnato il lavoro della donna e dell'entità dei mezzi finanziari volta a volta disponibili; non, infine, con l'art. 32 Cost., perché la tutela costituzionale della salute non comporta per sé sola diritti a indennità economiche, mentre, per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, nel caso di sopravvenienza del periodo di interdizione dal lavoro dopo la cessazione del rapporto di volontariato, la lavoratrice rimasta disoccupata può sempre accedere al servizio sanitario nazionale. red.: G. Leo

    Art. 3 cost. · Art. 31 cost. · Art. 32 cost. · Art. 34 Cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1979-02-09;38~art34 · fonte su Normattiva