All'assistenza di malattia a favore dei soggetti indicati nel precedente articolo provvedono, con separata contabilita' i seguenti Enti:

  • 1)Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie per i pensionati che prima del pensionamento risultavano assistiti dall'Istituto medesimo, dalla Cassa nazionale per l'assistenza degli impiegati agricoli e forestali, dalle Casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie, dalle Casse di soccorso per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione e dalle Casse mutue e nuclei aziendali comunque costituiti e di fatto non ancora fusi nell'Istituto suddetto;
  • 2)Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" per i pensionati che prima del pensionamento risultavano rispettivamente assistiti dagli enti predetti;
  • 3)Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico per i pensionati che prima del pensionamento risultavano assistiti dall'Ente medesimo;
  • 4)Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti dagli Enti locali per i titolari di pensioni o di assegni vitalizi che prima del pensionamento o della concessione dell'assegno vitalizio risultavano assistiti dall'Istituto stesso.
  • 5)Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, per i pensionati che all'atto del pensionamento risultavano assistiti da detto Ente.14
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 29 novembre 1957, n.1177

1

La L. 29 novembre 1957, n.1177 ha disposto (con l'art. 5 comma 1) che "La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della, sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione."

L. 29 novembre 1962, n.1655

4

La L. 29 novembre 1962, n.1655 ha disposto (con l'art. 8) che "A modifica dell'articolo 2 della legge 4 agosto 1955, n. 692, l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura, e' compreso fra gli Enti di cui al numero 2 dello stesso articolo e provvede alla assistenza di malattia a favore dei pensionati che prima del pensionamento risultavano assistiti dalla Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali oppure dall'Ente medesimo."

Testo vigente dal 1 gennaio 1963

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 201/1975

    Questione infondata
    10 luglio 1975

    Il prezzo di vendita al pubblico dei prodotti medicinali costituisce sufficiente presupposto rivelatore di ricchezza ai fini di giustificare l'imposizione a carico dei produttori di una prestazione tributaria commisurata al piano stesso, giacché detto prezzo deve essere stabilito tenendo conto anche dell'esigenza della realizzazione di un profitto da parte delle imprese, ed è quindi idoneo ad assumere funzione indicativa della loro capacità contributiva, come elemento oggettivo razionalmente collegato con la situazione economica dei produttori.

    Art. 3 cost. · Art. 23 cost. · Art. 41 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1963

Confronto con la versione in vigore dal 18 dicembre 1957 al 1 gennaio 1963. .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 29 novembre 1962, n.1655

    La L. 29 novembre 1962, n.1655 ha disposto (con l'art. 8) che "A modifica dell'articolo 2 della legge 4 agosto 1955, n. 692, l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura, e' compreso fra gli Enti di cui al numero 2 dello stesso articolo e provvede alla assistenza di malattia a favore dei pensionati che prima del pensionamento risultavano assistiti dalla Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali oppure dall'Ente medesimo."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1955-08-04;692~art2 · fonte del testo