Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3 e 32, comma primo, Cost. - dell'art. 5, legge 19 gennaio 1942, n. 22, in quanto escluderebbe il diritto del dipendente statale all'assistenza sanitaria per ciò che riguarda la medicina preventiva e sancirebbe un differente trattamento dello stesso a seconda che usufruisca dell'assistenza diretta o indiretta, nonché dell'art. 7, legge 30 ottobre 1953, n. 841, e della legge 6 dicembre 1971, n. 1053, in quanto consentirebbero all'ENPAS di effettuare detrazioni sul rimborso delle spese al dipendente statale che usufruisca dell'assistenza indiretta, postoché, nel corso del giudizio di costituzionalità, è entrata in vigore la legge 23 dicembre 1978, n. 833, sull'istituzione del servizio sanitario nazionale, che innova sostanzialmente in materia di assistenza sanitaria prevedendo, tra l'altro, l'unificazione dei livelli delle prestazioni sanitarie, ivi comprese quelle di prevenzione, per cui si rende necessario che il giudice di provenienza rinnovi l'esame della rilevanza delle proposte questioni, tenendo conto della nuova normativa in vigore.
Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 7 Estensione dell'assistenza sanitaria ai pensionati statali e sistemazione economica della gestione assistenziale dell'E.N.P.A.S