Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 maggio 1987 al 25 marzo 1989. Leggi il testo vigente →

Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza esclusiva, possono dare immediata attuazione alle raccomandazioni e direttive comunitarie, salvo adeguarsi, nei limiti previsti dalla Costituzione e dai relativi statuti speciali, alle leggi dello Stato di cui al comma 1 dell'articolo 12.

Testo in vigore dal 13 maggio 1987 al 25 marzo 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1987-04-16;183~art13 · fonte su Normattiva