Art. 16 — Principi e criteri direttivi della delega legislativa
I decreti delegati di cui all'articolo 15 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi:
- a)i Ministeri direttamente interessati debbono provvedere all'attuazione dei decreti delegati, emanati ai sensi della presente legge, con le ordinarie strutture amministrative di cui attualmente dispongono;
- b)restano ferme le competenze attribuite alle regioni a statuto ordinario dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e le competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dai rispettivi ordinamenti statutari;
- c)saranno previste, quando sia necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti delegati, salve le norme penali vigenti, norme contenenti le sanzioni amministrative e penali, o il loro adeguamento, per le eventuali infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi, nei limiti, rispettivamente, della pena pecuniaria da lire cinquecentomila a lire cinque milioni e dell'ammenda da lire duecentocinquantamila a lire due milioni o dell'arresto fino a tre anni. A tali fini:
- 1)per le infrazioni alle norme emanate in attuazione delle direttive saranno di regola previste sanzioni amministrative;
- 2)sanzioni penali saranno previste solo nei casi in cui le infrazioni alle norme di attuazione delle direttive ledano interessi generali dell'ordinamento interno, individuati in base ai criteri ispiratori degli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e siano comunque di particolare gravita' avuto riguardo all'entita' del danno o del pericolo provocato.
Testo vigente dal 13 maggio 1987
