Modifiche al sistema penale

Art. 34 — Esclusione della depenalizzazione

La disposizione del primo comma dell'articolo 32 non si applica ai reati previsti:

  • a)dal codice penale, salvo quanto disposto dall'articolo 33, lettera a);
  • b)dall'articolo 19, secondo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, sulla interruzione volontaria della gravidanza;
  • c)da disposizioni di legge concernenti le armi, le munizioni e gli esplosivi;
  • d)dall'articolo 221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
  • e)dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica degli alimenti, salvo che per le contravvenzioni previste dagli articoli 8 e 14 della stessa legge 30 aprile 1962, n. 283;
  • f)dalla legge 29 marzo 1951, n. 327, sulla disciplina degli alimenti per la prima infanzia e dei prodotti dietetici;
  • g)dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, sulla tutela delle acque dall'inquinamento;
  • h)dalla legge 13 luglio 1966, n. 615, concernente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;
  • i)dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare;
  • l)dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia;
  • m)dalle leggi relative ai rapporti di lavoro, anche per quanto riguarda l'assunzione dei lavoratori e le assicurazioni sociali, salvo quanto previsto dal successivo articolo 35;
  • n)dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed all'igiene del lavoro;
  • o)dall'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960 n. 570, in materia elettorale.

Testo vigente dal 30 novembre 1981

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Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art34 · fonte su Normattiva