[1]La rettifica da parte della Finanza del reddito dei fabbricati dichiarato dai contribuenti ai fini della revisione parziale deve essere effettuata entro i termini previsti, dall'art. 39 del R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639.

[2]La notifica degli accertamenti viene eseguita in confronto delle persone componenti la ditta iscritta in catasto, ancorche' le medesime non siano gli effettivi possessori. Questi ultimi non possono eccepire l'inefficacia della notifica allorquando l'inesatta intestazione e' loro imputabile per l'omissione degli adempimenti presentii dalle vigenti norme riguardanti l'imposta fabbricati e la conservazione del catasto.

Testo vigente dal 5 agosto 1942

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1942-07-11;843~art12 · fonte del testo