[1]Fino a quando non saranno emanate nuove disposizioni legislative gli edifici, tanto agli effetti delle esenzioni temporanee quanto dello sgravio per sfitto, si considerano secondo le norme ed i criteri attualmente vigenti per l'imposta sui fabbricati.

[2]La domanda di sgravio per sfitto dovra' essere presentata entro il perentorio termine di trenta giorni da quello in cui il fabbricato cesso' di essere affittato e ripetersi, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal compimento dell'anno durante il quale il fabbricato non venne affittato.

Testo vigente dal 5 agosto 1942

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urn:nir:stato:legge:1942-07-11;843~art11 · fonte del testo