[1]importazioni dei prodotti cui si applica il regime tariffario previsto all'articolo 1 sono soggette a dei massimali indicativi annui, superati i quali i dazi doganali applicabili nei confronti dei Paesi terzi possono essere ristabiliti secondo le disposizioni che seguono:
- a)Tenuto conto della possibilita' per la Comunita' e i suoi Stati membri di sospendere l'applicazione dei massimali per taluni prodotti i massimali fissati per il 1973 figurano all'Allegato C del Protocollo n. 1 dell'Accordo, firmato in data odierna, tra la Comunita' economica europea e il Regno di Svezia. Tali massimali i cui importi sono comuni per i prodotti della voce n. 73.15, di cui al detto Allegato C ed al presente Protocollo sono calcolati considerando che la Comunita' nella sua composizione originaria e l'Irlanda effettuano la prima riduzione tariffaria il 1 aprile 1973. Per l'anno 1974, l'importo dei massimali corrisponde a quello dell'anno 1973 ragguagliato su base annuale per la Comunita' e maggiorato del 5 per cento. A partire dal 1 gennaio 1975, l'importo dei massimali e' aumentato annualmente del 5 per cento. Per i prodotti di cui al presente Protocollo, la Comunita' e i suoi Stati membri si riservano la possibilita' di stabilire dei massimali il cui importo sara' uguale alla media delle importazioni effettuate dalla Comunita' nel corso degli ultimi quattro anni per i quali sono disponibili dati statistici aumentata del 5 per cento; gli anni successivi l'importo di tali massimali e' aumentato annualmente del 5 per cento.
- b)Se nel corso di due anni consecutivi le importazioni di prodotto soggetto a massimale sono inferiori al 90 per cento dell'importo fissato, la Comunita' e i suoi Stati membri sospendono l'applicazione di tale massimale.
- c)In caso di difficolta' congiunturali, la Comunita' e i suoi Stati membri si riservano la possibilita', previa consultazione in sede di Comitato misto, di prorogare di un anno l'importo fissato per l'anno precedente.
- d)La Comunita' e i suoi Stati membri notificano al Comitato misto il 1 dicembre di ogni anno l'elenco dei prodotti soggetti a massimale l'anno successivo e i relativi importi.
- e)In deroga all'articolo 2 dell'Accordo e all'articolo 1 del presente Protocollo, quando e' raggiunto un massimale fissato per l'importazione di un prodotto di cui al presente Protocollo, la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune puo' essere ristabilita all'importazione del prodotto in questione fino alla fine dell'anno civile. In tal caso, anteriormente al 1 luglio 1977: la Danimarca, la Norvegia e il Regno Unito ristabiliscono la riscossione di dazi doganali come segue:
[2]Percentuali dei dazi Anni della tariffa doganale comune applicabili
[3]1973.............. 0 1974.............. 40 1975.............. 60 1976.............. 80 l'Irlanda ristabilisce la riscossione dei dazi applicabili in Paesi terzi.
[4]I dazi doganali risultanti dall'articolo 1 del presente Protocollo sono ristabiliti il 1 gennaio successivo.
- f)Dopo il 1 luglio 1977 le Parti contraenti esaminano in sede di Comitato misto la possibilita' di rivedere la percentuale di aumento dell'importo dei massimali, tenuto conto dell'evoluzione dei consumi e delle importazioni nella Comunita', nonche' dell'esperienza acquisita nell'applicazione di tale articolo.
- g)I massimali sono aboliti al termine dei periodi di disarmo tariffario previsti all'articolo 1 del presente Protocollo.
Testo vigente dal 4 maggio 1973
