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Al personale dirigente indicato all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ai segretari comunali e provinciali provvisti di trattamento dirigenziale ed al personale docente delle Universita' e' corrisposta, con gli stessi criteri previsti nel decreto di cui al precedente articolo e con le decorrenze sotto indicate, una somma di L. 10.000 mensili elevata a L. 25.000 con effetto dal 1° febbraio 1977:

  • a)dal 1° gennaio 1976: personale dirigente delle amministrazioni dello Stato, dell'Azienda nazionale autonoma strade statali, delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed escluso quello delle restanti aziende autonome; segretari comunali e provinciali provvisti di trattamento dirigenziale;
  • b)dal 1° giugno 1976: personale docente delle Universita';
  • c)dal 1° luglio 1976: personale dirigente dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e dell'Amministrazione dei monopoli di Stato. L'importo della tredicesima mensilita' relativa agli anni 1976 e 1977 per il personale di cui al presente articolo e' integrato, con gli stessi criteri indicati nel decreto di cui al precedente articolo 1, di L. 30.000 per il 1976 e di L. 45.000 per il 1977.

Testo in vigore dal 15 aprile 1977 al 18 febbraio 1979

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