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Al personale dirigente indicato all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ai segretari comunali e provinciali provvisti di trattamento dirigenziale ed al personale docente delle Universita' e' corrisposta, con gli stessi criteri previsti nel decreto di cui al precedente articolo e con le decorrenze sotto indicate, una somma di L. 10.000 mensili elevata a L. 25.000 con effetto dal 1° febbraio 1977:
- a)dal 1° gennaio 1976: personale dirigente delle amministrazioni dello Stato, dell'Azienda nazionale autonoma strade statali, delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed escluso quello delle restanti aziende autonome; segretari comunali e provinciali provvisti di trattamento dirigenziale;
- b)dal 1° giugno 1976: personale docente delle Universita';
- c)dal 1° luglio 1976: personale dirigente dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e dell'Amministrazione dei monopoli di Stato. L'importo della tredicesima mensilita' relativa agli anni 1976 e 1977 per il personale di cui al presente articolo e' integrato, con gli stessi criteri indicati nel decreto di cui al precedente articolo 1, di L. 30.000 per il 1976 e di L. 45.000 per il 1977. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 6 febbraio 1979, n. 42
1La L. 6 febbraio 1979, n. 42, ha disposto (con l'art. 30) che: "Con effetto dall'anno 1978 l'importo della tredicesima mensilita' del personale dirigente dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 2 della legge 14 aprile 1977, n. 112, e' integrato di lire 45 mila".
Testo in vigore dal 18 febbraio 1979 al 13 luglio 1980
