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Il settimo comma dell'articolo 2 della legge 16 febbraio 1974, n. 57, e' sostituito dal seguente: "Il trattamento accessorio complessivo effettivamente percepito nell'anno, comprensivo dell'indennita' pensionabile di cui al presente articolo non puo' superare, per alcuna qualifica, l'importo della misura iniziale dell'indennita' pensionabile spettante alla qualifica di primo dirigente nello stesso periodo. Ai fini del computo di tale trattamento vengono esclusi: il compenso per lavoro straordinario a tempo o a cottimo; il trattamento di missione o indennita' sostitutiva; l'indennita' integrativa speciale, l'aggiunta di famiglia; la tredicesima mensilita'; l'indennita' per gli addetti ai centri meccanografici: le indennita' di cui agli articoli 29, 30, 53, 54, 57, 58 e 62 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni; il premio di esercizio che e' da corrispondere sulla base dell'articolo 70 e i soprassoldi legati a particolari condizioni di servizio di cui agli articoli 81 e 82-bis delle stesse disposizioni sulle competenze accessorie di cui alla citata legge; la fascia di L. 35.500 mensili di cui al terzo comma del presente articolo".
Testo in vigore dal 17 gennaio 1978 al 22 dicembre 2008
