Nel secondo comma dell'articolo 7 della legge 29 novembre 1973, n. 809, concernente la regolamentazione dell'orario di lavoro del personale postelegrafonico, sono soppresse le parole: "fermo restando che l'orario d'obbligo settimanale sara' ripartito in sei giorni".

Testo vigente dal 14 gennaio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-12-31;998~art7 · fonte su Normattiva