Adeguamento delle dotazioni organiche di alcuni ruoli del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

Art. 2 — Orario d'obbligo di alcune particolari categorie di personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

((La durata settimanale del lavoro ordinario del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che espleta mansioni di radiotelegrafista, radiotelefonista e servizio informativo telefonico, con impiego di cuffia, e' stabilita in 36 ore)). Nell'articolo 6 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, e' abrogato l'inciso: "anche non continuative".

Testo vigente dal 29 gennaio 1978

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