Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, la durata settimanale del lavoro ordinario del personale impiegatizio e salariato dei servizi esecutivi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, e' stabilita in 41 ore dal 1 gennaio 1970 e in 40 ore dal 1 gennaio 1971. Per il personale dei rimanenti servizi delle aziende anzidette la durata settimanale del lavoro ordinario non puo' essere superiore a quella stabilita dal precedente comma. Restano ferme le norme relative all'orario d'obbligo giornaliero precedentemente in vigore ai soli fini della determinazione dei compensi per lavoro straordinario ed a cottimo di cui agli articoli 9 e 12 della legge 27 maggio 1961, n. 465, e successive modificazioni.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 22 dicembre 1980, n. 873

1

La L. 22 dicembre 1980, n. 873, ha disposto (con l'art.3, comma 1) che "La durata settimanale del lavoro ordinario del personale dei servizi esecutivi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, prevista dall'articolo 1 della legge 11 febbraio 1970, n. 27, e' ridotta da 40 a 39 ore a partire dal 1 settembre 1980."

Testo vigente dal 8 gennaio 1981

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Richiamate nel testo

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