Art. 38 — Recapito telegrammi ed espressi
Con effetto dal 1 settembre 1978, i limiti di novecentoquattordici e di 14,50 telegrammi ed espressi, previsti dai primi due commi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1977, n. 1150, sono rispettivamente elevati a mille ed a sedici. Con effetto dal 1 novembre 1978 il limite di 18 pezzi previsto dall'articolo 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica e' elevato a 20.
Testo vigente dal 4 gennaio 1982
