Art. 3 — Inquadramento nei ruoli tecnici
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Effettuato il trasferimento nei ruoli tecnici del personale appartenente ad altre Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 i posti disponibili nella dotazione organica di ciascuna qualifica dei ruoli dei dirigenti tecnici, dei direttori tecnici, dei periti, dei revisori, dei collaboratori e degli operatori tecnici sono riservati, nel limite del cinque per cento, all'inquadramento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, che alla data di entrata in vigore della presente legge svolge attivita' tecnico-scientifiche o tecniche in uno dei settori tecnici individuati nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982. La riserva di posti di cui al comma 1 non opera nei confronti del personale che aveva titolo agli inquadramenti di cui agli articoli 12, 24 e 60 della legge 10 ottobre 1986, n. 668. L'inquadramento, al corrispondente ruolo e qualifica tecnica avverra' previo superamento di una prova pratica, le cui modalita' di svolgimento nonche' la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1987, n. 490, emanato ai sensi dell'articolo 50 secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 L'anzianita' di servizio nei ruoli tecnici di cui al comma 1 decorre dalla data di inquadramento nei ruoli stessi.
Testo in vigore dal 11 agosto 1990 al 31 marzo 2001
