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Sono escluse da ogni diritto di indennizzo le partecipazioni - anche se legittimate - che alla data 1 maggio 1945 risultano di proprieta' degli stranieri indicati nel secondo comma dell'art. 2 dell'Accordo italo-jugoslavo del 23 maggio 1949, ratificato con la legge 10 marzo 1955, n. 121.
Testo in vigore dal 30 novembre 1956 al 22 dicembre 2008
