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In conseguenza delle provvidenze previste nel precedente articolo, a partire dall'anno finanziario 1968, il limite della spesa annua relativa alle prestazioni straordinarie del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, e' ridotto ulteriormente di lire 3.300 milioni.

Testo in vigore dal 4 agosto 1967 al 15 giugno 1969

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-07-27;621~art2 · fonte del testo