Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 giugno 1969 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
In conseguenza delle provvidenze previste nel precedente articolo, a partire dall'anno finanziario 1968, il limite della spesa annua relativa alle prestazioni straordinarie del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, e' ridotto ulteriormente di lire 3.300 milioni.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 2 maggio 1969, n.250
1La L. 2 maggio 1969, n.250 ha disposto (con l'articolo unico) che "In conseguenza, a partire dall'anno finanziario 1968, a modifica dell'articolo 2 della citata legge n. 621, il limite di spesa annuo relativo alle prestazioni straordinarie del personale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, e' ridotto di lire 2.250.000.000 anziche' di lire 3.300.000.000".
Testo in vigore dal 15 giugno 1969 al 16 dicembre 2010
