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[1]Ai sindaci dei Comuni puo' essere corrisposta una indennita' mensile di carica da fissarsi dal Consiglio comunale, entro i seguenti limiti:

  • 1)Comuni fino a 1.000 ab. fino a L. 5.000
  • 2)" da 1.001 3.000 " " " 10.000
  • 3)" " 3.001 10.000 " " " 30.000
  • 4)" " 10.001 30.000 " " " 50.000
  • 5)" " 30.001 100.000 " " " 70.000
  • 6)" " 101.000 250.000 " " " 120.000
  • 7)" " 250.001 500.000 " " " 160.000
  • 8)con oltre 500.000 " " " 200.000

[2]Il limite previsto al numero 5 si applica anche ai sindaci di Comuni che, pur avendo popolazione inferiore a 30.000 abitanti, siano capoluoghi di Provincia. L'indennita' suddetta, qualora non venga attribuita al sindaco, puo' essere assegnata, nei limiti indicati nel primo comma all'assessore anziano o delegato.

Testo in vigore dal 28 marzo 1958 al 22 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1958-03-11;208~art1 · fonte del testo