Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 marzo 1963 al 17 maggio 1968. Leggi il testo vigente →

((Ai sindaci dei Comuni puo' essere corrisposta una indennita' mensile di carica da fissarsi dal Consiglio comunale entro i seguenti limiti:

  • 1)Comuni fino a 1000 abitanti fino a lire 10.000;
  • 2)Comuni da 1.001 abitanti a 3.000 fino a lire 20.000;
  • 3)Comuni da 3.001 abitanti a 10.000 fino a lire 50.000;
  • 4)Comuni da 10.001 abitanti a 30.000 fino a lire 70.000;
  • 5)Comuni da 30.001 abitanti a 50.000 fino a lire 90.000;
  • 6)Comuni da 50.001 abitanti a 100.000 fino a lire 120.000, compresi tutti i capoluoghi di provincia;
  • 7)Comuni da 100.001 abitanti a 250.000 fino a lire 180.000;
  • 8)Comuni da 250.001 abitanti a 500.000 fino a lire 240.000;
  • 9)Comuni oltre 500.000 abitanti fino a lire 300.000. L'indennita' suddetta, qualora non venga attribuita al sindaco, puo' essere assegnata, nei limiti sopraindicati, all'assessore anziano o delegato)).

Testo in vigore dal 22 marzo 1963 al 17 maggio 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 22 marzo 1963

Confronto con la versione in vigore dal 28 marzo 1958 al 22 marzo 1963. 62 parole tolte, 97 parole aggiunte in 10 capoversi.

Ai sindaci dei Comuni puo' essere corrisposta una indennita' mensile di carica da fissarsi dal Consiglio comunaletolto: , entro i seguenti limiti:

1) Comuni fino a tolto: 1.000 ab. fino a L. 5.000 aggiunto: 1000 abitanti fino a lire 10.000;

2) tolto: " aggiunto: Comuni da 1.001 aggiunto: abitanti a 3.000 tolto: " " " 10.000 aggiunto: fino a lire 20.000;

3) tolto: " " aggiunto: Comuni da 3.001 aggiunto: abitanti a 10.000 tolto: " " " 30.000 aggiunto: fino a lire 50.000;

4) tolto: " " aggiunto: Comuni da 10.001 aggiunto: abitanti a 30.000 tolto: " " " 50.000 aggiunto: fino a lire 70.000;

5) tolto: " " aggiunto: Comuni da 30.001 tolto: 100.000 " " " 70.000 aggiunto: abitanti a 50.000 fino a lire 90.000;

6) tolto: " " 101.000 250.000 " " " aggiunto: Comuni da 50.001 abitanti a 100.000 fino a lire 120.000aggiunto: , compresi tutti i capoluoghi di provincia;

7) tolto: " " 250.001 500.000 " " " 160.000 aggiunto: Comuni da 100.001 abitanti a 250.000 fino a lire 180.000;

Mostra gli altri 2 capoversi cambiati

8) tolto: con oltre aggiunto: Comuni da 250.001 abitanti a 500.000 tolto: " " " 200.000 aggiunto: fino a lire 240.000;

tolto: Il limite previsto al numero 5 si applica anche ai sindaci di Comuni che, pur avendo popolazione inferiore a 30.000 abitanti, siano capoluoghi di Provinciaaggiunto: 9) Comuni oltre 500.000 abitanti fino a lire 300.000. L'indennita' suddetta, qualora non venga attribuita al sindaco, puo' essere assegnata, nei limiti tolto: indicati nel primo comma aggiunto: sopraindicati, all'assessore anziano o delegato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1958-03-11;208~art1 · fonte del testo