Ordinanza n. 128/1982
Altra decisione · depositata il 08/07/1982 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 22, primo
comma, 23, primo, secondo e terzo comma, 68, primo, secondo quarto e
quinto comma, 70, primo e secondo comma, e 74, primo comma, della legge
26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), promossi con le
ordinanze emesse dal magistrato di sorveglianza del Tribunale di Padova
il 19 agosto 1977, di Verona il 1 febbraio 1978, di Bologna il 2 agosto
1976 e di Pescara il 15 settembre 1978 (due ordinanze) e il 28 novembre
1978 (quattro ordinanze), rispettivamente iscritte al n. 485 del
registro ordinanze 1977, ai nn. 154, 318, 573 e 574 del registro
ordinanze 1978 ed ai nn. 4, 5,6 e 7 del registro ordinanze 1979 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 347 del 1977,
nn. 154 e 264 del 1978 e nn. 38 e 73 del 1979.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1982 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Rilevato che i magistrati di sorveglianza dei Tribunali di Bologna,
di Padova, di Verona e di Pescara, chiamati a decidere, con ordine di
servizio, su reclami proposti da detenuti relativamente alle mercedi o
alle remunerazioni ovvero allo svolgimento dell'attività di lavoro,
con ordinanze emesse, rispettivamente, il 2 agosto 1976, il 19 agosto
1977, il 1 febbraio 1978 e il 15 settembre 1978 (in numero di due),
hanno denunciato, in relazione a diversi parametri costituzionali
(artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 27, terzo comma,
35, primo comma, 36, primo comma, 37, primo comma, 38, secondo comma,
101, secondo comma, 102, primo e secondo comma, 104, primo comma, della
Costituzione), la illegittimità delle disposizioni della legge 26
luglio 1975, n. 354, indicate in epigrafe;
che il magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Pescara,
chiamato a decidere su istanze di remissione del debito, con quattro
ordinanze, di identico contenuto, emesse il 28 novembre 1978, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale (in relazione agli
artt. 3, 24, secondo comma, 25, primo comma, 104, primo comma, della
Costituzione) delle stesse norme da lui denunciate con le due ordinanze
in data 15 settembre 1978, sopra citate;
che in tutti i giudizi è intervenuta la Presidenza del Consiglio
dei ministri rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello
Stato, la quale ha chiesto che le prime questioni siano dichiarate
inammissibili per difetto di legittimazione dei giudici a quibus e le
seconde vengano dichiarate irrilevanti o comunque non fondate; che il
Presidente ha convocato la Corte in camera di consiglio;
Considerato che non ricorre l'ipotesi di cui agli artt. 26, secondo
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme
integrative per i giudizi avanti alla Corte;
Ritenuto che, pertanto, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, delle
Norme integrative, le cause devono essere rinviate alla pubblica
udienza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dispone che le cause siano trattate in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:128 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte