Ordinanza n. 215/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 02/06/1994 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 624Codice penale
- art. 625Codice penale
- art. 626Codice penale
- art. 110Codice penale
- art. 25Costituzione
- art. 8legge 968/1977
- art. 1legge 968/1977
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8, primo,
quinto, sesto, ottavo e nono comma; 21, primo e secondo comma; 22,
secondo e terzo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968 (Principi
generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e
la disciplina della caccia) e degli artt. 1, secondo comma; 12,
primo, sesto, ottavo, undicesimo e dodicesimo comma; 14, terzo,
quarto, settimo e ottavo comma; 22, primo, secondo, settimo e nono
comma e 30, terzo comma, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme
per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio), promosso con ordinanza emessa il 7 luglio 1993 dal
Pretore di Bassano del Grappa, Sezione distaccata di Asiago, nel
procedimento penale a carico di Forte Carlo ed altri, iscritta al n.
566 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visti gli atti di costituzione di Forte Carlo ed altro e
d'intervento della Federazione della Caccia;
Udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1994 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Forte
Carlo, De Marchi Gilberto e Forte Andrea il Pretore di Bassano del
Grappa, Sezione distaccata di Asiago, con ordinanza del 7 luglio 1993
(R.O. n. 566 del 1993), ha sollevato le questioni di legittimità
costituzionale:
a) degli artt. 8, primo, quinto, sesto, ottavo e nono comma;
21, primo e secondo comma; 22, secondo e terzo comma, della legge 27
dicembre 1977, n. 968 (Principi generali e disposizioni per la
protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia) e
degli artt. 1, secondo comma; 12, primo, sesto, ottavo, undicesimo e
dodicesimo comma; 14, terzo, quarto, settimo e ottavo comma, e 22,
primo, secondo, settimo e nono comma, della legge 11 febbraio 1992,
n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per
il prelievo venatorio), nella parte in cui consentono l'esercizio
della caccia da parte di soggetti privati, previo rilascio di licenza
di porto di fucile per uso di caccia a seguito di abilitazione
regionale, in assenza di alcun fine di utilità sociale; ovvero, e
comunque, nella parte in cui non prevedono limitazioni al numero
massimo dei soggetti così abilitati, in ambito nazionale e locale in
riferimento agli artt. 2; 3, primo e secondo comma; 9, primo e
secondo comma; 10, primo comma; 11, secondo inciso; 32, primo comma;
30, primo comma; 33, primo comma; 41, secondo e terzo comma; 42,
secondo comma; 44, primo comma; 101, secondo comma, della
Costituzione;
b) dell'art. 30, terzo comma, della legge n. 157 del 1992
(Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio), nella parte in cui prevede che, nei casi
indicati dal comma primo, non si applichino gli articoli 624, 625 e
626 del codice penale, essendo tale regime sanzionatorio di favore
dipendente dal presupposto dell'esistenza e della validità dei
provvedimenti amministrativi abilitativi all'esercizio venatorio
disciplinati dalle disposizioni che precedono;
che il giudice a quo ha premesso nell'ordinanza che gli imputati
erano stati citati a giudizio per rispondere dei reati di cui agli
artt. 110 c.p.v. del codice penale, 30, lett. h), della legge n. 157
del 1992, in relazione all'art. 12, lett. a), punto 1, della L.R.
Veneto 11 agosto 1989, n. 31, per avere abbattuto un esemplare di
cucciolo di capriolo appartenente a specie protetta nei cui confronti
la caccia doveva considerarsi non consentita;
che le censure di costituzionalità sono rivolte nei confronti
del complesso delle disposizioni che disciplinano l'esercizio della
caccia concernenti:
a) i requisiti soggettivi necessari ad ottenere le prescritte
autorizzazioni e concessioni;
b) la previsione di un numero aperto di coloro che possono
conseguire la concessione per lo svolgimento dell'attività venatoria
in tutto il territorio nazionale;
c) l'attività di programmazione dell'esercizio venatorio
demandata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e alle
Regioni;
d) la tutela del patrimonio faunistico e delle specie
protette;
e) il nuovo regime sanzionatorio previsto per le violazioni
alla normativa che regola l'attività venatoria;
che nel giudizio dinanzi a questa Corte hanno spiegato
intervento le parti del giudizio a quo Forte Carlo, De Marchi
Gilberto e Forte Andrea, e la Federazione Italiana della Caccia, per
chiedere che le questioni sollevate siano dichiarate manifestamente
inammissibili, inammissibili o comunque manifestamente infondate.
Considerato che va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità
dell'intervento in giudizio della Federazione Italiana della Caccia,
dal momento che tale ente associativo non ha assunto la qualità di
parte nel giudizio a quo;
che la Corte nell'ordinanza n. 93 del 1993 - con la quale è
stata decisa analoga questione sollevata dal medesimo giudice
remittente - ha già affermato che "l'invocata declaratoria di
illegittimità costituzionale della disciplina autorizzatoria
dell'esercizio dell'attività venatoria non potrebbe comunque ..
influire sulla legittimità di tale esercizio effettuato sulla base
della licenza di caccia di cui risultava in possesso l'imputato
all'epoca del fatto contestato";
che il principio suddetto va ribadito anche nel presente
giudizio dal momento che, diversamente da quanto argomentato
nell'ordinanza di rimessione - dove si osserva che dalla
dichiarazione di incostituzionalità delle disposizioni che
disciplinano i presupposti e le formalità di rilascio dei titoli che
abilitano all'esercizio della caccia conseguirebbe l'invalidità
derivata del titolo abilitativo rilasciato all'imputato - il rispetto
del principio di legalità stabilito dall'art. 25 della Costituzione
nella materia penale non consentirebbe comunque che gli effetti
dell'eventuale dichiarazione di invalidità derivata del citato
titolo abilitativo in possesso dell'imputato retroagissero fino al
punto di trasformare da lecita in penalmente illecita l'attività
venatoria compiuta, prima della dichiarazione della sua invalidità,
dall'imputato in base al detto titolo;
che, in riferimento all'impugnato art. 30, terzo comma, della
legge n. 157 del 1992 - che ha escluso l'applicabilità delle norme
sul reato di furto alle violazioni disciplinate da tale legge - la
Corte ha già dichiarato inammissibile analoga questione
nell'ordinanza n. 146 del 1993, affermando che, secondo costante
giurisprudenza, "al giudice costituzionale non è dato di pronunciare
una decisione dalla quale possa derivare la creazione -
esclusivamente riservata al legislatore - di una nuova fattispecie
penale", e ciò in forza del richiamato art. 25 della Costituzione;
che, inoltre, come già osservato nella richiamata ordinanza n.
146 del 1993, la caccia rappresenta un settore dell'ordinamento
regolato organicamente da una disciplina speciale, nel cui ambito
l'identificazione delle fattispecie da sanzionare, del tipo di
sanzioni da applicare e della graduazione delle sanzioni stesse
spetta alla discrezionalità del legislatore;
che, pertanto, le questioni vanno dichiarate manifestamente
inammissibili;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 8, primo, quinto, sesto,
ottavo e nono comma; 21, primo e secondo comma; 22, secondo e terzo
comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968 (Principi generali e
disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la
disciplina della caccia), e degli artt. 1, secondo comma; 12, primo,
sesto, ottavo, undicesimo e dodicesimo comma; 14, terzo, quarto,
settimo e ottavo comma; 22, primo, secondo, settimo e nono comma, e
30, terzo comma, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 9, 10, 11, 30,
32, 33, 41, 42, 44 e 101 della Costituzione, dal Pretore di Bassano
del Grappa, sezione distaccata di Asiago, con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 2 giugno 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:215 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte