Ordinanza n. 250/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/10/1985 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 25,
26, 28, 30 e 31 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (conversione della
mezzadria in affitto) promossi con ordinanze emesse il 7 novembre 1983
dal Tribunale di Reggio Emilia (n. 3 ord.), il 5 luglio 1983 dal
Tribunale di Ancona (n. 2 ord.), il 9 marzo, il 17 e 24 febbraio 1984
dal Tribunale di Fermo, il 17 febbraio 1984 dal Tribunale di Fermo e il
5 luglio 1983 dal Tribunale di Ancona, iscritte rispettivamente ai nn.
586, 587, 588, 907, 908, 924, 925, 926, 956 e 1003 del registro
ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 252 dell'anno 1984 e nn. 13 bis, 19 bis e 34 bis dell'anno 1985.
Visto l'atto di costituzione dell'Istituto Muzio Gallo azienda
agraria, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice
relatore Francesco Saja.
Ritenuto che nel corso di giudizi civili aventi ad oggetto la
conversione del contratto di mezzadria in affitto, disciplinata dagli
artt. 25 e segg. l. 3 maggio 1982 n. 203, i Tribunali di Reggio Emilia,
di Ancona e di Fermo con le ordinanze indicate in epigrafe sollevavano
questione di legittimità costituzionale delle norme disciplinanti il
detto istituto;
che, precisamente, mentre con tutte le ordinanze di rimessione
veniva impugnato l'art. 25 l. cit. nella parte in cui esso prevede la
conversione "automatica", ossia attuabile attraverso il solo atto di
esercizio di un diritto del mezzadro, il Tribunale di Ancona
richiamava, al solo fine di meglio argomentare, anche il successivo
art. 26, concernente la diversa disciplina della conversione richiesta
dal concedente e non realizzabile senza il consenso del mezzadro;
che il Tribunale di Reggio Emilia indicava anche, genericamente e
solo per corroborare la denuncia di incostituzionalità delle norme
già dette, gli artt. 28 e 30 l. cit.;
che i giudici rimettenti facevano riferimento alle seguenti norme
della Costituzione:
- art. 3, in quanto la conversione è rimessa al mero arbitrio dei
concessionari, che vengono così posti in una ingiustificata situazione
di privilegio di fronte ai concedenti;
- ancora art. 3, in quanto la conversione lascia in vita le imprese
mezzadrili più deboli, chiamate dall'art. 31 l. cit. "unità
produttive insufficienti", e sacrifica quelle più prospere, così
palesando una intrinseca irragionevolezza (Trib. Ancona);
- art. 4, in quanto l'iniziativa del mezzadro può porre il
concedente - imprenditore nella necessità di abbandonare la propria
attività professionale;
- art. 41, in quanto la conversione annulla la libertà di
iniziativa economica del concedente, intesa come libertà di destinare
un capitale a fini produttivi;
- ancora art. 41, in quanto l'affidamento della conversione al mero
arbitrio del mezzadro contrasta con la riserva di legge in materia di
valutazione dell'"utilità sociale", quale condizione necessaria del
sacrificio dell'iniziativa economica privata;
- artt. 42 e 43, in quanto il concedente è sostanzialmente
espropriato del suo fondo, ossia della propria azienda, senza
indennizzo e senza che l'espropriazione possa servire a realizzare più
equi rapporti sociali;
che nelle cause nn. da 586 a 588 e 908 del 1984 interveniva la
Presidenza del Consiglio dei ministri, chiedendo che le questioni
venissero dichiarate non fondate (nelle cause n. 586, 587, 588
l'interveniente chiedeva che fosse dichiarata la manifesta
infondatezza, richiamando le sentenze di questa Corte nn. 138 e 140 del
1984);
che nella causa n. 908/1984 si costituiva il concedente Istituto
"Muzio Gallo", il quale aderiva alle censure formulate dal Tribunale di
Ancona.
Considerato che tutti i giudizi vanno riuniti per la loro identità
o connessione;
che le questioni sono state già decise con sentenza 7 maggio 1984
n. 138;
che in essa la Corte ha premesso come il legislatore, attraverso
l'istituto della trasformazione della mezzadria in affitto, abbia
confermato il disfavore, già espresso nella precedente normativa,
verso il primo tipo di contratto agrario ed abbia perseguito la duplice
finalità di incrementare la produzione ed evitare la persistente
conflittualità tra le parti del rapporto, considerando peraltro con
particolare favore la posizione del mezzadro, il quale all'attività di
condirezione dell'impresa unisce il lavoro manuale e perciò ha un più
intenso e diretto vincolo con il fondo;
che del resto - come la Corte ha precisato - l'istituto della
cosiddetta conversione, attualmente in questione, consiste in un
mutamento più formale che sostanziale del tipo di contratto, da
associativo in commutativo, giacché il legislatore si è limitato a
prendere atto che nella generalità dei casi la collaborazione tra
concedente e mezzadro era solo apparente: infatti l'impresa mezzadrile
veniva gestita solo dal secondo, ed il primo si era trasformato in un
puro percettore di reddito;
che per tali considerazioni sono state ritenute giustificate così
l'attribuzione del diritto di conversione automatica al mezzadro e non
anche al concedente, come la non operatività dell'istituto per le
unità produttive insufficienti (art. 31 l. cit.), dovendosi
conseguentemente escludere le prospettate violazioni dell'art. 3 Cost.;
che la Corte ha altresì osservato come alla conversione sia
estranea qualsiasi fattispecie espropriativa, ossia di trasferimento
coattivo di beni, verificandosi solo una limitazione dell'autonomia
privata giustificata dai suddetti fini di utilità sociale e così non
potendo ravvisarsi la violazione degli artt. 42 e 43 Cost.;
che le giustificazioni sopra dette, e in particolare l'assenteismo
del concedente - riscontrabile, secondo l'espressione contenuta nei
lavori preparatori della legge, nella maggioranza dei casi - escludono
in linea di principio anche la violazione dell'art. 41 Cost.;
che, tuttavia, poiché l'assenteismo del concedente non è sempre
riscontrabile, la Corte ha ritenuto che l'art. 25 l. cit. contrasti
con gli artt. 41 e 44 Cost. nella parte in cui prevede che, nel caso di
concedente imprenditore a titolo principale ai sensi dell'art. 12 l. n.
153 del 1975 o che comunque abbia dato un adeguato apporto alla
condirezione dell'impresa di cui ai contratti associativi previsti nel
primo comma dello stesso art. 25, la conversione abbia luogo senza il
consenso del concedente stesso;
che in conseguenza la Corte ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale, oltre che, parzialmente, dell'art. 25, anche dell'art.
30 l. cit.;
che la detta pronuncia assorbe anche la censura relativa all'art. 4
Cost.;
che, in conclusione, le dette questioni, in quanto già decise ed
ora non sorrette da alcun nuovo motivo, debbono essere dichiarate
manifestamente infondate.
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 25, 26, 28, 30 e 31 l. 3 maggio 1982 n. 203,
sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 41, 42 e 43 Cost. dai
Tribunali di Reggio Emilia, Ancona e Fermo con le ordinanze indicate in
epigrafe, in quanto già decise con la sent. n. 138 del 1984.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:250 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte