Ordinanza n. 275/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/12/1984 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 30legge 153/1975
- art. 12legge 153/1975
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 25,
26, 28, 29, 30 e 31 della legge 3 maggio 1982 n. 203 (Norme sui
contratti agrari) promossi con ordinanze 11 giugno 1983 del Tribunale
di Ancona, 27 ottobre e 10 novembre 1983 del Tribunale di Rimini (n. 8
ord.), 27 e 6 luglio 1983 del Tribunale di Pesaro (n. 3 ord.), 4
ottobre 1983 del Tribunale di Brescia, 12 ottobre 1983 del Tribunale di
Grosseto, 17 giugno e 14 ottobre 1983 del Tribunale di Fermo, 27 e 13
luglio 1983 del Tribunale di Pesaro (n. 6 ord.), 12 novembre 1983 e 25
ottobre 1983 del Tribunale di Ancona (n. 9 ord.), 28 ottobre 1983 del
Tribunale di Arezzo (n. 9 ord.), 19 gennaio 1984 del Tribunale di
Macerata (n. 2 ord.), 20 dicembre 1983, 29 novembre 1983 e 10 dicembre
1983 del Tribunale di Ancona (n. 20 ord.), 20 e 27 luglio 1983 del
Tribunale di Pesaro (n. 4 ord.), 15 dicembre 1983 del Tribunale di
Macerata (n. 2 ord.), 25 novembre 1983 del Tribunale di Fermo, 9
dicembre 1983 del Tribunale di Ascoli Piceno, 14 gennaio 1984 del
Tribunale di Ancona (n. 8 ord.), 21 dicembre 1983 del Tribunale di
Chieti (n. 2 ord.), iscritte rispettivamente ai nn. 1025, dal 1033 al
1040, dal 1049 al 1051 e 1100 del registro ordinanze 1983 e ai nn. 1,
9, 32, dal 48 al 53, dal 104 al 121, dal 172 al 193, dal 196 al 199,
207, 208, 221, 253, dal 328 al 335, 512 e 513 del registro ordinanze
1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 74, 81,
155, 95, 115, 127, 169 e 231 dell'anno 1984.
Visti gli atti di costituzione di Mancinelli, Baldeschi, Pace,
Marcolini, Gentili, Longarini, Babini, Balducci, Tecchi, Nati,
Tonnarelli, Tenenti, Lorenzetti, Leonardi, Arcagni, Urbani, Bublioni,
Luciano ed altri, nonché gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1984 il Giudice
relatore Francesco Saja.
Ritenuto che nel corso di giudizi civili aventi per oggetto la
conversione del contratto di mezzadria in affitto, disciplinata dagli
artt. 25 e segg. l. 3 maggio 1982 n. 203, i Tribunali di Ancona,
Rimini, Pesaro, Brescia, Grosseto, Fermo, Arezzo, Macerata, Ascoli
Piceno e Chieti, con le ordinanze indicate in epigrafe sollevavano
questioni di legittimità costituzionale delle norme disciplinanti il
detto istituto;
che precisamente, mentre con tutte le ordinanze di rimessione
veniva impugnato l'art. 25 l. cit. nella parte in cui esso prevede la
conversione "automatica", ossia attuabile attraverso il solo atto di
esercizio di un diritto del mezzadro, alcune, al mero fine di
argomentare l'impugnativa dell'art. 25, richiamavano anche il
successivo art. 26, concernente la conversione richiesta dal concedente
e non realizzabile senza il consenso del mezzadro (Tribunali di Ancona
ordd. n. 1025/1983, da 104 a 112, da 174 a 193, e da 328 a 335 del
1984; Rimini da 1033 a 1040 del 1983; Pesaro 1049/1983, da 48 a 51 e
199 del 1984; Brescia 1100/1983; Grosseto 1/1984; Arezzo da 113 a 121
del 1984; Macerata 172, 173, 207, 208/1984; Chieti 512 e 513/1984;
Ascoli Piceno 253/1984);
che i Tribunali di Pesaro (ordd. n. 1049/1983 e da 48 a 51,
199/1984), Brescia, Arezzo ed Ascoli Piceno impugnavano anche l'art. 30
l. cit., relativo alla conversione nel caso in cui il concedente sia
imprenditore a titolo principale ai sensi dell'art. 12 l. 9 maggio 1975
n. 153, ma disponente pur sempre un trattamento di favore per il
mezzadro;
che alcune delle ordinanze sopra citate, infine, indicavano quale
oggetto di impugnazione anche gli artt. 28, 29 e 31 l. ult. cit., ma
genericamente e solo per corroborare la denuncia di incostituzionalità
degli altri articoli;
che i giudici rimettenti facevano riferimento alle seguenti norme
della Costituzione:
- art. 3, in quanto la conversione non si attua per tutti i
contratti, ma solo per alcuni di essi e secondo il mero arbitrio dei
concessionari, che vengono così posti in una ingiustificata situazione
di privilegio di fronte ai concedenti (Trib. di Grosseto, Fermo,
Arezzo, Macerata, Ascoli Piceno e Chieti);
- ancora art. 3, in quanto la conversione lascia in vita le imprese
mezzadrili più deboli, chiamate dall'art. 31 l. cit."unità produttive
insufficienti", e sacrifica quelle più prospere, così palesando
un'intrinseca irragionevolezza (Trib. Ancona);
- art. 4, in quanto l'iniziativa del mezzadro può porre il
concedente-imprenditore nella necessità di abbandonare la propria
attività professionale (Trib. Brescia, Arezzo, Ascoli Piceno e
Chieti);
- art. 41, in quanto la conversione annulla la libertà di
iniziativa economica del concedente, intesa come libertà di destinare
un capitale a fini produttivi (questa disposizione è indicata in tutte
le ordinanze);
- artt. 42, 43 e 44, in quanto il concedente è sostanzialmente
espropriato del proprio fondo, ossia della propria azienda, senza
indennizzo e senza che l'espropriazione possa servire a realizzare più
equi rapporti sociali (Trib. Brescia, Arezzo, Macerata, Chieti e
Ascoli Piceno);
- art. 46, in quanto la trasformazione della mezzadria in affitto
contrasta con l'intenzione del costituente di favorire la formazione di
imprese con associazione di capitale e lavoro (Trib. Arezzo);
che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva nelle
cause nn. 9, da 48 a 52, 512 e 513 del 1984, chiedendo che fosse
dichiarata la non fondatezza delle questioni;
che nelle cause nn. 1025 e 1051 del 1983, 1, 48, 51, 104, 110, 177,
179, 180, 181, 182, 185, 196, 197, 199, 331, 335, 512 e 513 del 1984,
si costituivano i concedenti Mancinelli, Marcolini, Nati, Gentili,
Longarini, Tonnarelli, Baldeschi, Tenenti, Pace, Lorenzetti, Leonardi,
Arcagni, Babini, Balducci, Tecchi, Urbani, Bublioni e Luciano,
chiedendo che la Corte dichiarasse l'illegittimità costituzionale
delle norme impugnate.
Considerato che tutti i giudizi vanno riuniti per la loro identità
o connessione;
che tutte le questioni sono state già decise da questa Corte con
sentenza 7 maggio 1984 n. 138;
che in essa si è osservato come il legislatore, attraverso
l'istituto della trasformazione della mezzadria in affitto, abbia
confermato il disfavore, già espresso nella precedente normativa,
verso il primo tipo di contratto agrario ed abbia perseguito la duplice
finalità di incrementare la produzione ed evitare la persistente
conflittualità tra le parti del rapporto, considerando con particolare
favore la posizione del mezzadro, il quale all'attività di
condirezione dell'impresa unisce il lavoro manuale e perciò un più
intenso e diretto vincolo con il fondo;
che alla stregua di queste scelte del legislatore, discrezionali e
perciò insindacabili in questa sede, si giustificano così
l'attribuzione del diritto di conversione al mezzadro e non anche al
concedente, come la non operatività dell'istituto per le unità
produttive insufficienti (art. 31 l. cit.), dovendosi,
conseguentemente, escludere le prospettate violazioni dell'art. 3
Cost.;
che la Corte ha altresì osservato come alla conversione sia
estranea qualsiasi fattispecie espropriativa, ossia di trasferimento
di beni, verificandosi solo una limitazione dell'autonomia privata
giustificata dai suddetti fini di utilità sociale e così non potendo
ravvisarsi la violazione degli artt. 42 e 43 Cost.;
che i fini sopra detti, e in particolare l'assenteismo del
concedente - riscontrabile, secondo l'espressione contenuta nei lavori
preparatori della legge, nella grande maggioranza dei casi - escludono
in linea di principio anche la violazione degli artt. 41 e 44 Cost.,
nonché dell'art. 46 Cost., che favorisce le forme di
imprenditorialità associativa solo in presenza di un interesse
generale, apprezzabile dalla discrezionalità del legislatore;
che, tuttavia, poiché l'assenteismo del concedente non è sempre
riscontrabile, la Corte ha ritenuto che l'art. 25 l. cit. contrasti con
gli artt. 41 e 44 Cost. nella parte in cui prevede che, nel caso di
concedente imprenditore a titolo principale ai sensi dell'art. 12 l. n.
153 del 1975 o che comunque abbia dato un adeguato apporto alla
condirezione dell'impresa di cui ai contratti associativi previsti nel
primo comma dello stesso art. 25, la conversione abbia luogo senza il
consenso del concedente stesso;
che in conseguenza la Corte ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale, oltre che, parzialmente, dell'art. 25, anche dell'art.
30 l. cit.;
che la detta pronuncia assorbe la censura relativa all'art. 4
Cost.;
che in conclusione, le questioni, in quanto già decise, debbono
essere dichiarate manifestamente infondate.
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 25, 26, 28, 29, 30 e 31 l. 3 maggio 1982 n.
203, sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 41, 42, 43, 44, 46 Cost.
dai Tribunali di Ancona, Rimini, Pesaro, Brescia, Grosseto, Fermo,
Arezzo, Macerata, Ascoli Piceno e Chieti con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:275 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte