Ordinanza n. 47/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/02/1982 · relatore Antonio La Pergola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 12Legge sull’aborto
- art. 4Legge sull’aborto
- art. 5Legge sull’aborto
- art. 6Legge sull’aborto
- art. 8Legge sull’aborto
- art. 9Legge sull’aborto
- art. 11Legge sull’aborto
- art. 13Legge sull’aborto
- art. 14Legge sull’aborto
- art. 15Legge sull’aborto
- art. 19Legge sull’aborto
- art. 20Legge sull’aborto
- art. 21Legge sull’aborto
- art. 22Legge sull’aborto
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5, 6, 8,
11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 della legge 22 maggio 1978, n. 194
(Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione
volontaria della gravidanza) promosso con ordinanza emessa il 16
novembre 1979 dal Giudice tutelare di lvrea, sull'istanza proposta da
Alongi Enrico nell'interesse di Orlando Santina, iscritta al n. 1012
del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 71 del 12 marzo 1980.
Udito nella camera di consiglio del 22 ottobre 1981 il Giudice
relatore Antonio La Pergola.
Ritenuto che il Pretore di lvrea, con ordinanza emessa il 16
novembre 1979, quale Giudice tutelare investito della richiesta di
autorizzazione a decidere l'interruzione della gravidanza, presentata
da una gestante minore degli anni 18, ai sensi dell'art. 12, legge 22
maggio 1978, n. 194, denuncia tale disposizione di legge come lesiva
dell'art. 30 Cost.: si assume invero nell'ordinanza di rinvio che -
potendo la gestante ottenere il provvedimento che l'autorizza a
decidere l'interruzione della gravidanza infratrimestrale, anche senza
che di ciò sia a conoscenza chi esercita la potestà del minore - ne
risulta lesa la sfera dei diritti e dei doveri costituzionalmente
garantiti ai genitori in virtù del suddetto precetto;
che il giudice a quo censura altresì gli artt. 4, 5, 6, 8, 9, 11,
12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, della citata legge n. 194, in
riferimento agli artt. 2 e 3, primo comma, 3, secondo comma, 29, 30, 31
e 32 Cost.;
considerato che la questione prospettata con riguardo all'art. 12
per asserita violazione dell'art. 30 Cost. è stata già dichiarata
infondata con sentenza n. 109/81, nei sensi della relativa motivazione,
e che la Corte non ravvisa ragioni per dover modificare la propria
giurisprudenza;
considerato che, quanto all'incidente di costituzionalità promosso
per le altre disposizioni della legge n. 194, il Pretore di Ivrea si è
limitato ad un inconferente richiamo delle relazioni svolte dalle
Commissioni parlamentari con riguardo al disegno della legge in esame:
nelle quali si dibatte il disposto dell'art. 12, ma non vengono per
alcun verso considerati i problemi di legittimità costituzionale
connessi con le rimanenti norme censurate; il che comunque non basta a
soddisfare l'onere dell'indagine delibatoria che al giudice a quo è
demandata in ordine alla rilevanza delle questioni proposte in questa
sede.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 22 maggio 1978, n.
194, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 30
Cost.;
b) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 21 e
22 della legge 22 maggio 1978, n. 194, sollevata con l'ordinanza in
epigrafe, in riferimento agli artt. 2 e 3, primo comma, 3, secondo
comma, 29, 30, 31 e 32 Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:47 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte