Ordinanza n. 88/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/03/1985 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 30legge 153/1975
- art. 12legge 153/1975
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 25, 26,
28, 30 e 31 della legge 3 maggio 1982, n.203 (Conversione del contratto
di mezzadria in affitto ), promossi con ordinanza 25 ottobre 1983 dal
Tribunale di Padova il 15 febbraio 1984 e il 16 novembre 1983 dalla
Corte di Appello di Venezia, il 16 dicembre 1983, il 13 e 20 gennaio
1984 dal tribunale di Fermo (n. 7 ord. ), il 21 dicembre dal Tribunale
di Chieti, e il 10 febbraio 1984 dal Tribunale di Ascoli Piceno,
iscritte ai nn. 161, 403, 423, 463, 464, 487, 488, 489, 490, 491, 514 e
814 del registro ordinanze 1984 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica nn. 115, 226, 273, 280, 287, 307 e 321 dell'anno 1984.
Visti gli atti di costituzione di Radici Tedeschi Alberto, di Pilo
Boyl Vittorio ed alrti, della Soc. Genagricola, di Luciano Ada e di
Danesi Luisetta;
udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1985 il Giudice
relatore Francesco Saja.
Ritenuto che nel corso di giudizi civili aventi per oggetto la
conversione del contratto di mezzadria in affitto, disciplinata dagli
artt. 25 e segg. l. 3 maggio 1982 n. 203, i Tribunali di Padova, Fermo,
Chieti e Ascoli Piceno, nonché la Corte di Appello di Venezia, con le
ordinanze indicate in epigrafe sollevano questioni di legittimità
costituzionale delle norme disciplinanti il detto istituto;
che precisamente, mentre con tutte la ordinanze di rimessione
veniva impugnato l'art. 25 l. cit. nella parte in cui esso prevede la
conversione "automatica", ossia attuabile attraverso il solo atto di
esercizio di un diritto del mezzadro, alcune in ordine a detta
impugnativa richiamavano, al solo fine di meglio argomentare, anche il
successivo art. 26, concernente la diversa disciplina della conversione
richiesta dal concedente e non realizzabile senza il consenso del
mezzadro (Tribunali di Chieti e Ascoli Piceno, Corte di Appello di
Venezia);
che i Tribunali di Padova ed Ascoli Piceno impugnavano anche
l'art. 30 l. cit., relativo alla conversione nel caso in cui il
concedente sia imprenditore a titolo principale ai sensi dell'art. 12
l. 9 maggio 1975 n. 153;
che alcune delle ordinanze sopra citate, infine, indicavano
genericamente, e solo per corroborare la denuncia di
incostituzionalità delle norme già dette, gli artt. 28, 29 e 31 l.
ult. cit.;
che i giudici rimettenti facevano riferimento alle seguenti norme
della Costituzione:
- art. 3, in quanto la conversione è rimessa al mero arbitrio dei
concessionari, che vengono così posti in una ingiustificata situazione
di privilegio di fronte ai concedenti;
- ancora art. 3, in quanto la conversione lascia in vita le
imprese mezzadrili più deboli, chiamate dall'art. 31 l. cit. "unità
produttive insufficienti", e sacrifica quelle più prospere, cosi
palesando un'intrinseca irragionevolezza;
- art. 4, in quanto l'iniziativa del mezzadro può porre il
concedente-imprenditore nella necessità di abbandonare la propria
attività professionale;
- art. 41, in quanto la conversione annulla la libertà di
iniziativa economica del concedente, intesa come libertà di destinare
un capitale a fini produttivi;
- ancora art. 41, in quanto l'affidamento della conversione al
mero arbitrio del mezzadro contrasta con la riserva di legge in materia
di valutazione dell' "utilità sociale", quale condizione necessaria
del sacrificio dell'iniziativa economica privata (questione sollevata
dal solo Tribunale di Padova);
- artt. 42, 43 e 44, in quanto il concedente è sostanzialmente
espropriato del suo fondo, ossia della propria azienda, senza
indennizzo e senza che l'espropriazione possa servire a realizzare più
equi rapporti sociali;
- art. 46, in quanto la trasformazione della mezzadria in affitto
contrasta con l'intenzione del Costituente di favorire la formazione di
imprese con associazione di capitale e lavoro (Corte d'Appello di
Venezia, n. 423/1984);
che nelle cause nn. 161, 403, 423, 514 e 814 del 1984 si
costituivano i concedenti Radici Tedeschi, Pilo Boyl, s.p.a.
Genagricola, Luciano e Danesi, chiedendo che la Corte dichiarasse
manifestamente infondate le suddette questioni.
Considerato che tutti i giudizi vanno riuniti per la loro identità
o connessione;
che le questioni sono state già decise con sentenza 7 maggio 1984
n. 138;
che in essa la Corte ha premesso come il legislatore, attraverso
l'istituto della trasformazione della mezzadria in affitto, abbia
confermato il disfavore, già espresso nella precedente normativa,
verso il primo tipo di contratto agrario ed abbia perseguito la duplice
finalità di incrementare la produzione ed evitare la persistente
conflittualità tra le parti del rapporto, considerando con particolare
favore la posizione del mezzadro, il quale all'attività di
condirezione dell'impresa unisce il lavoro manuale e perciò ha un più
intenso e diretto vincolo con il fondo;
che del resto - come la Corte ha precisato - l'istituto della
cosiddetta conversione, attualmente in questione, consiste in un
mutamento più formale che sostanziale del tipo di contratto, da
associativo in commutativo, giacché il legislatore si è limitato a
prendere atto che nella generalità dei casi la collaborazione tra
concedente e mezzadro era solo apparente: infatti l'impresa mezzadrile
veniva gestita solo dal secondo, ed il primo si era trasformato in un
puro percettore di reddito;
che per tali considerazioni sono state ritenute giustificate così
l'attribuzione del diritto di conversione al mezzadro e non anche al
concedente, come la non operatività dell'istituto per le unità
produttive insufficienti (art. 31 l. cit.), dovendosi conseguentemente
escludere le prospettate violazioni dell'art. 3 Cost.;
che la Corte ha altresì osservato come alla conversione sia
estranea qualsiasi fattispecie espropriativa, ossia di trasferimento
coattivo di beni, verificandosi solo una limitazione dell'autonomia
privata giustificata dai suddetti fini di utilità sociale e così non
potendo ravvisarsi la violazione degli artt. 42 e 43 Cost.;
che le giustificazioni sopra dette, e in particolare l'assenteismo
del concedente - riscontrabile, secondo l'espressione contenuta nei
lavori preparatori della legge, nella grande maggioranza dei casi -
escludono in linea di principio anche la violazione degli artt. 41 e 44
Cost., nonché dell'art. 46 Cost., che favorisce le forme di
imprenditorialità associativa solo in presenza di un interesse
generale, non ravvisato nel caso di specie dal legislatore per le
considerazioni sopra esposte;
che, tuttavia, poiché l'assenteismo del concedente non è sempre
riscontrabile, la Corte ha ritenuto che l'art. 25 l. cit. contrasti con
gli artt. 41 e 44 Cost. nella parte in cui prevede che, nel caso di
concedente imprenditore a titolo principale ai sensi dell'art. 12 l. n.
153 del 1975 o che comunque abbia dato un adeguato apporto alla
condirezione dell'impresa di cui ai contratti associativi previsti nel
primo comma dello stesso art. 25, la conversione abbia luogo senza il
consenso del concedente stesso;
che in conseguenza la Corte ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale, oltre che, parzialmente, dell'art. 25, anche dell'art.
30 l. cit.;
che la detta pronuncia assorbe anche la censura relativa all'art. 4
Cost.;
che, in conclusione, le questioni, in quanto già decise ed ora non
sorrette da alcun nuovo motivo, debbono essere dichiarate
manifestamente infondate.
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara manifestamente non fondate le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 25, 26, 28, 29, 30 e 31 l. 3 maggio 1982 n.
203, sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 41, 42, 43, 44, 46 Cost.
dai Tribunali di Padova, Fermo, Chieti e Ascoli Piceno, nonché dalla
Corte d'Appello di Venezia con le ordinanze indicate in epigrafe, in
quanto già decise con la Sent. n. 138 del 1984.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:88 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte