Corte costituzionale

Ordinanza n. 117/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/04/2000 · relatore Annibale Marini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 36-bis del

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di

accertamento delle imposte sui redditi), dell'art. 26 del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte

sul reddito), e dell'art. 28 della legge 27 dicembre 1997, n. 449

(Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), promossi con

ordinanze emesse il 4 aprile 1998 dalla Commissione tributaria

provinciale di Caltanissetta, il 4 febbraio e il 27 marzo 1998 dalla

Commissione tributaria provinciale di Torino, il 10 luglio e il 18

settembre 1998 dalla Commissione tributaria regionale di Roma, il 29

giugno 1998 dalla Commissione tributaria provinciale di Padova, il 18

giugno 1998 dalla Commissione tributaria provinciale di Terni e il 17

luglio 1998 dalla Commissione tributaria regionale di Firenze,

rispettivamente iscritte ai numeri 81, 91, 92, 175, 176, 226, 437 e

684 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica numeri 9, 13, 17, 37 e 51, prima serie speciale,

dell'anno 1999.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice

relatore Annibale Marini.

Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di

Caltanissetta, con ordinanza emessa il 4 aprile 1998, ha sollevato,

in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 97 della Costituzione,

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 36-bis del d.P.R.

29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di

accertamento delle imposte sui redditi) e dell'art. 26 del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte

sul reddito);

che l'indicazione delle norme impugnate, contenuta nel

dispositivo dell'ordinanza di rimessione, deve ritenersi imputabile

ad errore materiale, essendo la censura di incostituzionalità

inequivocamente riferita, nel testo della motivazione, all'art. 28

della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione

della finanza pubblica), e all'art. 25 del citato d.P.R. 29 settembre

1973, n. 602;

che, ad avviso del giudice rimettente, la norma di cui

all'art. 28 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, secondo cui il

primo comma dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 va

interpretato "nel senso che il termine in esso indicato, avendo

carattere ordinatorio, non è stabilito a pena di decadenza", sarebbe

stata emanata al solo scopo di avvantaggiare la parte pubblica nei

giudizi in corso - essendosi ormai consolidato un orientamento

giurisprudenziale nel senso della perentorietà del termine in

questione - e, a causa della sua efficacia retroattiva, sarebbe

lesiva del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), del diritto di

difesa dei contribuenti (art. 24 Cost.), del principio di buon

andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97

Cost.), ed infine del principio di irretroattività delle norme

punitive di cui all'art. 25 Cost., inteso in un significato ampio e

comprensivo non solo delle norme penali, ma di ogni norma

sanzionatoria;

che la norma stessa sarebbe altresì affetta da "intrinseca

irrazionalità giuridica" nella parte in cui fa discendere l'assenza

di effetto decadenziale dall'asserito carattere ordinatorio del

termine in questione, in quanto, ad avviso del giudice a quo la

decadenza potrebbe conseguire, ai sensi dell'art. 154 cod. proc.

civ., anche all'inosservanza dei termini ordinatori non prorogati

prima della scadenza;

che l'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella

parte in cui omette di indicare la sottoscrizione autografa tra gli

elementi costitutivi della cartella di pagamento emessa ai sensi

dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, sarebbe invece lesivo

del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, di

cui all'art. 97 Cost., in quanto indurrebbe l'amministrazione

finanziaria ad emanare atti inesistenti, dovendo considerarsi la

sottoscrizione autografa elemento essenziale di ogni atto

amministrativo, nonché del diritto di difesa dei contribuenti,

tutelato dall'art. 24 Cost., in quanto indurrebbe costoro ad

adempiere nonostante l'inesistenza dell'atto di accertamento;

che analoghe violazioni di precetti costituzionali

discenderebbero dalla mancata previsione dell'obbligo di motivazione

della cartella stessa;

che la Commissione tributaria provinciale di Torino, con due

ordinanze di analogo contenuto emesse il 4 febbraio 1998 ed il 27

marzo 1998 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 97 e

101 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 28

della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

che, ad avviso della Commissione rimettente, il legislatore

avrebbe nella specie fatto un uso non corretto del potere di emanare

norme di interpretazione autentica, non sussistendo alcun contrasto

interpretativo riguardo alla perentorietà del termine previsto

dall'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, cosicché la norma si

porrebbe in contrasto con il principio di ragionevolezza, con il

diritto di difesa dei contribuenti, con il principio dell'equità

fiscale e con il principio di buon andamento della pubblica

amministrazione e sarebbe altresì lesiva delle prerogative del

potere giudiziario, al quale soltanto competeva di valutare la

ordinarietà o perentorietà del termine di cui all'art. 36-bis;

che la Commissione tributaria regionale di Roma, con due

ordinanze di analogo contenuto emesse il 10 luglio 1998 ed il 18

settembre 1998, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97

Cost., questione di legittimità costituzionale della stessa norma;

che la Commissione tributaria provinciale di Padova, con

ordinanza emessa il 29 giugno 1998, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3, 24, 97 e 98 Cost., questione di legittimità costituzionale

della stessa norma;

che la Commissione tributaria provinciale di Terni, con

ordinanza emessa il 18 giugno 1998, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3, comma 1, 24, commi 1 e 2, 97 e 113 Cost., questione di

legittimità costituzionale della stessa norma;

che la Commissione tributaria regionale di Firenze, con

ordinanza emessa il 17 luglio 1998, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3, 24, 97, 101, 102, comma 1, e 104, comma 1, Cost., questione

di legittimità costituzionale della stessa norma;

che l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta per il

Presidente del Consiglio dei Ministri in tutti i giudizi, ad

eccezione di quello promosso dalla Commissione tributaria regionale

di Firenze, ha concluso per la declaratoria di infondatezza delle

questioni.

Considerato che tutti i giudizi hanno ad oggetto, in via

esclusiva o concorrente, la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 28 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (dovendo, come si

è detto, ascriversi ad errore materiale l'indicazione, nel

dispositivo dell'ordinanza emessa dalla Commissione tributaria

provinciale di Caltanissetta, della norma interpretata di cui

all'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, piuttosto che

della norma interpretatrice di cui al citato art. 28 della legge

n. 449 del 1997) e vanno perciò riuniti per essere decisi con unica

pronunzia;

che, con riferimento ai parametri di cui agli artt. 3, 24,

53, 97, 101, 102 e 113 Cost., la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 28 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è

stata già dichiarata non fondata da questa Corte (sentenza n. 229

del 1999) né risultano prospettati profili nuovi tali da indurre ad

una diversa decisione;

che le considerazioni svolte nella citata pronunzia riguardo

alla insussistenza dell'asserita lesione delle prerogative del potere

giudiziario valgono altresì ad escludere la violazione

dell'art. 104, primo comma, Cost., prospettata dalla Commissione

tributaria regionale di Firenze;

che per quanto riguarda il diverso parametro di cui

all'art. 25 Cost., evocato dalla Commissione tributaria provinciale

di Caltanissetta, è sufficiente rilevare che il divieto di norme

retroattive ivi enunciato si riferisce esclusivamente alla materia

penale e che in ogni caso la norma denunciata non ha natura

sanzionatoria;

che la censura riferita all'art. 98 Cost., sollevata dalla

Commissione tributaria provinciale di Padova, non risulta sorretta da

alcuna motivazione;

che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25

del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sollevata dalla Commissione

tributaria provinciale di Caltanissetta con riguardo alla mancata

previsione di sottoscrizione autografa della cartella di pagamento

emessa ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, si fonda

sul presupposto che la sottoscrizione autografa debba considerarsi

elemento essenziale di ogni atto amministrativo;

che tale presupposto è palesemente erroneo, costituendo

diritto vivente il principio secondo cui l'autografia della

sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei

soli casi in cui sia espressamente prevista dalla legge, essendo di

regola sufficiente che dai dati contenuti nello stesso documento sia

possibile individuare con certezza l'autorità da cui l'atto

proviene;

che per quanto riguarda il diverso profilo rappresentato

dall'asserito difetto di previsione legislativa dell'obbligo di

motivazione della predetta cartella di pagamento, appare evidente che

il rimettente ha omesso di considerare che l'obbligo di motivazione

degli atti amministrativi è ora in via generale imposto dall'art. 3

della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti

amministrativi), a seguito del quale il d.m. 14 luglio 1992 ha

espressamente previsto, nel modello di cartella di pagamento emessa

ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, una apposita sezione

destinata a contenere la sintetica descrizione degli eventuali errori

commessi dal contribuente nella determinazione dell'imposta;

che la mancanza di motivazione nella cartella di pagamento

impugnata nel giudizio a quo non può perciò ascriversi a vizio di

legittimità costituzionale della norma ma solo, eventualmente, a

vizio dell'atto;

che le questioni sollevate devono pertanto essere dichiarate

tutte manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

innanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge 27 dicembre

1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica),

sollevata, con le ordinanze in epigrafe, dalla Commissione tributaria

provinciale di Caltanissetta, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e

97 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di

Torino, in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 97 e 101 Cost., dalla

Commissione tributaria regionale di Roma, in riferimento agli

artt. 3, 24 e 97 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di

Padova, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 98 Cost., dalla

Commissione tributaria provinciale di Terni, in riferimento agli

artt. 3, comma 1, 24, commi 1 e 2, 97 e 113 Cost., dalla Commissione

tributaria regionale di Firenze, in riferimento agli artt. 3, 24, 97,

101, 102, comma 1, e 104, comma 1, Cost.;

b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 25 del d.P.R. 29 settembre

1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul

reddito), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 97 della

Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di

Caltanissetta, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 aprile 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:117 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte