Ordinanza n. 117/2001
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 09/05/2001 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 37 del d.P.R.
22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul
processo penale a carico di imputati minorenni) e dell'art. 224 del
codice penale (Minore non imputabile), promosso con ordinanza emessa
il 26 maggio 1999 dal tribunale per i minorenni di Messina, iscritta
al n. 474 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 38, 1ª serie speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 2000 il giudice
relatore Valerio Onida.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 2 maggio 1999, pervenuta a
questa Corte il 12 agosto 1999, il tribunale per i minorenni di
Messina in funzione di giudice per l'udienza preliminare, investito
di una richiesta di applicazione provvisoria della misura di
sicurezza del collocamento in comunità a carico di un minore
ultraquattordicenne non imputabile per vizio totale di mente, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
agli artt. 2, 3, 10 e 31 della Costituzione, dell'art. 37 del d.P.R.
22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul
processo penale a carico di imputati minorenni), "nella parte in cui
non prevede l'estensione della normativa relativa ai presupposti
necessari per l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza ai
minori ultraquattordicenni che versino in situazione di assoluta
incapacità di intendere e di volere per vizio totale di mente" ai
sensi dell'art. 88 del codice penale, nonché dell'art. 224 del
codice penale (Minore non imputabile), "nella parte in cui esclude
dalla relativa disciplina il minore ultraquattordicenne non
imputabile per vizio totale di mente";
che, secondo il giudice a quo mentre al minore
infraquattordicenne si applicherebbe la disciplina di cui all'art. 37
del d.P.R. n. 448 del 1988 (accertamento delle condizioni previste
dall'art. 224 cod. pen. e del concreto pericolo che l'imputato
commetta delitti di specifica gravità), e mentre al minore
ultraquattordicenne non imputabile ai sensi dell'art. 98 cod. pen. si
applicherebbe la previsione dell'art. 224 cod. pen., che impone di
valutare la gravità del fatto e le condizioni morali della famiglia
in cui il minore è vissuto, tenendo dunque conto "della specificità
della materia", invece nel caso del minore ultraquattordicenne
infermo di mente l'applicazione della misura di sicurezza sarebbe
subordinata ai soli presupposti richiesti in generale dagli artt. 203
e 206 cod. pen., e cioè all'accertamento della pericolosità sociale
generica;
che ciò comporterebbe, ad avviso del remittente, una
irragionevole equiparazione della situazione dell'infermo di mente
minorenne a quella dell'infermo di mente maggiorenne, nonché
l'assenza di una adeguata tutela dei diritti del minore, soggetto
debole e personalità in formazione, in contrasto sia con i principi
costituzionali (artt. 2, 3 e 31 Cost.) che impongono un trattamento
differenziato degli imputati minorenni rispetto agli adulti, sia con
l'art. 10 della Costituzione, per la violazione delle norme delle
dichiarazioni dei diritti dell'uomo e del fanciullo e delle
cosiddette "regole di Pechino" (regole minime per l'amministrazione
della giustizia minorile), da cui discenderebbero impegni
internazionali volti ad assicurare un trattamento differenziato al
minore in relazione alle esigenze di tutela del medesimo;
che la questione sarebbe rilevante in quanto il giudice a quo
procede nei confronti di un imputato, all'epoca dei fatti minorenne,
affetto da vizio totale di mente, che, alla stregua dei criteri di
cui all'art. 37 del d.P.R. n. 448 del 1988, potrebbe essere
considerato socialmente pericoloso;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;
che, secondo l'interveniente, quale che sia la latitudine del
vuoto normativo creatosi per effetto della sentenza n. 324 del 1998
di questa Corte, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
delle norme che prevedevano l'applicazione della misura di sicurezza
dell'ospedale psichiatrico giudiziario ai minorenni infermi di mente
giudicati socialmente pericolosi, a seguito di tale pronuncia non
sarebbe più dato di registrare un trattamento indifferenziato per
adulti e minori, dovendosi al contrario ritenere che le specifiche
esigenze dell'età minorile siano garantite proprio dalla
impossibilità di applicare nei confronti dei minori quella misura
che, nelle medesime ipotesi, trova applicazione per gli adulti.
Considerato che il giudice a quo non sembra mettere in
discussione l'applicabilità, in sé, della misura di sicurezza del
riformatorio giudiziario (da eseguire nelle forme del collocamento in
comunità) nei confronti del minore non imputabile per vizio totale
di mente, ma lamenta solo l'asserita differenza nei presupposti per
l'applicazione della misura, che sarebbero, nel caso del minore
ultraquattordicenne infermo di mente, quelli generali previsti dagli
artt. 203 e 206 del codice penale, e non quelli specifici previsti
dall'art. 37 del d.P.R. n. 448 del 1988 e dall'art. 224 del codice
penale, presupposti, questi ultimi, che il remittente vorrebbe invece
vedere estesi all'ipotesi considerata;
che con sentenza n. 324 del 1998 questa Corte ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, primo comma, del
codice penale, ai cui sensi, nel caso di proscioglimento per
infermità psichica, è ordinata, ove sussista la pericolosità
sociale dell'autore del fatto, la misura di sicurezza del ricovero in
ospedale psichiatrico giudiziario, nella parte in cui ne prevedeva
l'applicazione anche ai minori, nonché dell'art. 222, quarto comma,
del codice penale, che prevedeva l'applicazione della stessa misura
ai minori degli anni quattordici o maggiori dei quattordici e minori
dei diciotto, infermi di mente, e prosciolti per ragione di età:
risultando così non più utilizzabile nei confronti degli imputati
minorenni la specifica misura di sicurezza che era prevista per il
caso di soggetti non imputabili per vizio totale di mente;
che l'autorità remittente non spiega in base a quale iter
logico e interpretativo ritiene di potere applicare nei confronti di
un minorenne, non imputabile per infermità mentale, la misura di
sicurezza del riformatorio giudiziario;
che, d'altra parte, nemmeno si spiega, nell'ordinanza di
rimessione, perché, prospettandosi - secondo le affermazioni dello
stesso giudice a quo - l'applicazione della misura di sicurezza del
riformatorio giudiziario, di cui all'art. 36, comma 2, del d.P.R.
n. 448 del 1988 e all'art. 224 del codice penale, non risulterebbe
invece possibile fare riferimento ai presupposti che proprio queste
ultime norme richiedono, in ogni caso, per l'applicazione di detta
misura speciale, prevista per gli imputati minorenni;
che, pertanto, non risulta adeguatamente motivata la
rilevanza della questione, che appare inoltre intimamente
contraddittoria: onde essa si palesa manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 37 del d.P.R. 22 settembre
1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a
carico di imputati minorenni), e dell'art. 224 del codice penale
(Minore non imputabile), sollevata, in riferimento agli articoli 2,
3, 10 e 31 della Costituzione, dal tribunale per i minorenni di
Messina con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 9 maggio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:117 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte