Corte costituzionale

Ordinanza n. 128/1982

Altra decisione · depositata il 08/07/1982 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 22, primo

comma, 23, primo, secondo e terzo comma, 68, primo, secondo quarto e

quinto comma, 70, primo e secondo comma, e 74, primo comma, della legge

26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), promossi con le

ordinanze emesse dal magistrato di sorveglianza del Tribunale di Padova

il 19 agosto 1977, di Verona il 1 febbraio 1978, di Bologna il 2 agosto

1976 e di Pescara il 15 settembre 1978 (due ordinanze) e il 28 novembre

1978 (quattro ordinanze), rispettivamente iscritte al n. 485 del

registro ordinanze 1977, ai nn. 154, 318, 573 e 574 del registro

ordinanze 1978 ed ai nn. 4, 5,6 e 7 del registro ordinanze 1979 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 347 del 1977,

nn. 154 e 264 del 1978 e nn. 38 e 73 del 1979.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1982 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Rilevato che i magistrati di sorveglianza dei Tribunali di Bologna,

di Padova, di Verona e di Pescara, chiamati a decidere, con ordine di

servizio, su reclami proposti da detenuti relativamente alle mercedi o

alle remunerazioni ovvero allo svolgimento dell'attività di lavoro,

con ordinanze emesse, rispettivamente, il 2 agosto 1976, il 19 agosto

1977, il 1 febbraio 1978 e il 15 settembre 1978 (in numero di due),

hanno denunciato, in relazione a diversi parametri costituzionali

(artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 27, terzo comma,

35, primo comma, 36, primo comma, 37, primo comma, 38, secondo comma,

101, secondo comma, 102, primo e secondo comma, 104, primo comma, della

Costituzione), la illegittimità delle disposizioni della legge 26

luglio 1975, n. 354, indicate in epigrafe;

che il magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Pescara,

chiamato a decidere su istanze di remissione del debito, con quattro

ordinanze, di identico contenuto, emesse il 28 novembre 1978, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale (in relazione agli

artt. 3, 24, secondo comma, 25, primo comma, 104, primo comma, della

Costituzione) delle stesse norme da lui denunciate con le due ordinanze

in data 15 settembre 1978, sopra citate;

che in tutti i giudizi è intervenuta la Presidenza del Consiglio

dei ministri rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello

Stato, la quale ha chiesto che le prime questioni siano dichiarate

inammissibili per difetto di legittimazione dei giudici a quibus e le

seconde vengano dichiarate irrilevanti o comunque non fondate; che il

Presidente ha convocato la Corte in camera di consiglio;

Considerato che non ricorre l'ipotesi di cui agli artt. 26, secondo

comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme

integrative per i giudizi avanti alla Corte;

Ritenuto che, pertanto, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, delle

Norme integrative, le cause devono essere rinviate alla pubblica

udienza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dispone che le cause siano trattate in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:128 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte