Corte costituzionale

Ordinanza n. 195/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/06/2000 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 509, comma 5,

del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del

testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di

istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado), promosso con

ordinanza emessa il 7 novembre 1996 dal Tribunale amministrativo

regionale della Campania sul ricorso proposto da Capriglione Anna

contro il Ministero della pubblica istruzione ed altro, iscritta al

n. 73 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica - prima serie speciale - n. 8 dell'anno

1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 2000 il giudice

relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso da una preside di

Scuola media statale avverso il provvedimento con cui il provveditore

agli studi di Napoli aveva disposto, per raggiunti limiti di età, il

collocamento a riposo dell'interessata, con decorrenza dal

1° settembre 1996, l'adi'to Tribunale amministrativo regionale della

Campania, con ordinanza del 7 novembre 1996 (r.o. n. 73 del 1999), ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 509,

comma 5, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, per contrasto con gli

artt. 3, 4, 38, secondo comma, e 97, terzo comma - rectius: primo

comma - della Costituzione e con i principi della delega contenuta

nell'art. 3, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

che, giova premettere, la ricorrente era in servizio di ruolo

alla data del 1° ottobre 1974 ed era stata destinataria del beneficio

del trattenimento in servizio oltre il sessantacinquesimo anno di

età previsto dall'art. 16 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503; con

istanza del 1° settembre 1993 aveva chiesto di essere trattenuta in

servizio, fino e non oltre il compimento del settantesimo anno di

età, ai sensi dell'art. 15 della legge 30 luglio 1973, n. 477;

che tale richiesta aveva dato luogo al provvedimento

impugnato avanti al Tribunale amministrativo regionale, motivato

essenzialmente sulla circostanza secondo cui l'interessata non

avrebbe titolo a fruire anche del beneficio da ultimo richiesto;

che il giudice a quo prende le mosse dal tenore dell'articolo

unico della legge 7 giugno 1951, n. 500 (per il personale direttivo e

docente degli istituti secondari e d'istruzione artistica di ogni

ordine e grado ove è previsto il collocamento a riposo al termine

dell'anno scolastico in cui compiono il settantesimo anno di età),

dall'art. 15, primo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477 (con

unificazione sostanziale delle regole del rapporto di impiego in

tutte le categorie dei docenti statali, con la fissazione del termine

al 1° ottobre successivo alla data di compimento del

sessantacinquesimo anno di età per il collocamento a riposo) e dal

secondo e terzo comma dell'articolo anzidetto (con mantenimento in

servizio fino al compimento del settantesimo anno di età per coloro

che non avessero, alla data di cui al precedente comma, raggiunto il

massimo o il minimo richiesto per la pensione);

che l'ordinanza di rimessione ricostruisce la sopravvenuta

norma contenuta nell'art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992 (con facoltà

per i dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non

economici di permanere in servizio, con decorrenza dalla data di

entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo

massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a

riposo) desumendone un mero diritto potestativo, con conseguente

nascita di obblighi specifici in capo al datore di lavoro, sia nel

caso in cui il dipendente abbia raggiunto il limite di età fissato

dalla legge, sia nel caso in cui il termine sia stabilito in anni

settanta, sia, infine, in relazione a situazioni inerenti al computo

del periodo lavorativo pensionabile, ove sia possibile, nel caso in

cui il limite di sessantacinque anni sia prorogato fino e comunque

non oltre i 70 anni, come sarebbe confermato anche dai principi di

delega fissati dall'art. 3, comma 1, della legge n. 421 del 1992

(salvaguardia dei diritti acquisiti dai lavoratori);

che nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale

è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, con il

patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per

la inammissibilità o la infondatezza della questione, tesi

sviluppata nella successiva memoria depositata nell'imminenza della

data fissata per la camera di consiglio.

Considerato che l'eccezione di inammissibilità sollevata

dall'Avvocatura generale dello Stato è superabile sulla base della

considerazione che il giudice a quo ha dato una motivazione

plausibile della rilevanza della questione sulla base della

considerazione che la ricorrente (nata il 17 marzo 1929) avesse

raggiunto il 1° settembre 1996 il limite (ordinario per la categoria)

per il collocamento a riposo e che l'interpretazione restrittiva

(accolta e motivamente fatta propria dal giudice a quo) del rapporto

tra comma 2 e 3 del denunciato art. 509 del d.lgs. 16 aprile 1994,

n. 297, intesa come diritto vivente in relazione alla costante

applicazione del giudice di appello, sarebbe decisiva e pregiudiziale

ai fini della definizione della domanda di sospensiva;

che, in sostanza, il giudice rimettente sostiene la

incostituzionalità dell'art. 509 citato "nella parte in cui non è

consentito al personale scolastico statale di fruire, oltreché dei

benefici ex art. 15, secondo comma, della legge 30 luglio 1973,

n. 477, anche della facoltà spettante a tutti gli impiegati civili

dello Stato e degli Enti pubblici non economici, ex art. 16 del

d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503", per violazione degli artt. 3, 4, 38

e 97, primo comma, della Costituzione e dei principi della delega

contenuta nell'art. 3, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

che essenzialmente il giudice rimettente vuole pervenire alla

soluzione, per effetto della richiesta dichiarazione di

incostituzionalità in parte qua della norma denunciata, secondo cui

"il dies a quo per il computo del biennio" (di permanenza in

servizio, ex art. 16 del d.lgs n. 503 del 1992 e art. 509, comma 5,

del d.lgs n. 297 del 1994) "non sarà sic et simpliciter il

sessantacinquesimo anno d'età dell'interessato, bensì il giorno in

cui egli avrebbe dovuto essere collocato a riposo per effetto dei

benefici di trattenimento in servizio di cui ai commi 2 e 3 dello

stesso art. 509";

che questa Corte ha già affermato, a proposito dell'art. 1

del d.lgs. n. 503 del 1992, che "la prosecuzione del rapporto di

impiego oltre il limite di età è stata configurata dal legislatore

come eccezione alla regola posta in tema di limiti di età per il

servizio ... prevedendosi una prosecuzione del rapporto su domanda

dell'interessato "per un periodo massimo di un biennio" e che il

carattere eccezionale della disposizione non è incompatibile con le

disposizioni normative che prevedono la sussistenza di requisiti per

la continuazione del rapporto di pubblico impiego" e nello stesso

tempo non sussiste un principio fondamentale della legislazione

statale in ordine ad un preteso diritto incondizionato del dipendente

pubblico al mantenimento in servizio per un biennio (sentenza n. 162

del 1997);

che relativamente all'età pensionabile deve riconoscersi

un'ampia discrezionalità al legislatore, con il solo limite negativo

della manifesta arbitrarietà (sentenze nn. 422 del 1994 e 162 del

1997; ordinanza n. 380 del 1994) che qui non ricorre e, allo stesso

modo, con facoltà di deroghe, a fini assicurativi e previdenziali,

al limite massimo dell'attività lavorativa, a seconda delle

categorie (da ultimo, sentenza n. 327 del 1999);

che, sotto il profilo costituzionale, diversa deve essere la

valutazione rispetto al prolungamento del servizio attivo per il

conseguimento del minimo della pensione (ipotesi connessa con la

garanzia dei diritti previdenziali, completamente al di fuori della

fattispecie), rispetto alla pretesa di prolungare il servizio anche

quando si è in condizione di conseguire pienamente il diritto a

pensione ed anzi si mira al semplice prolungamento del servizio

attivo, senza alcun riflesso diretto sulla pensione in presenza di

periodo massimo (quaranta anni) suscettibile di valutazione

(l'Avvocatura sottolinea l'intento di rinunciare a periodi già

riscattati);

che questa Corte ha avuto occasione di affermare (da ultimo,

v. sentenza n. 227 del 1997) che i principi della legislazione

prevedono che il trattenimento in servizio oltre i limiti di età

stabiliti in via generale per determinati settori o per particolari

categorie di dipendenti, possa effettuarsi solo a domanda

dell'interessato e non di ufficio, e nei soli casi e per i periodi

previsti dal legislatore, che non è tenuto ad una estensione

generalizzata; che sul piano costituzionale il bene protetto è

rappresentato dal conseguimento della pensione al "minimo", mentre

non gode eguale protezione il raggiungimento del trattamento

pensionistico massimo; e che in particolare la disciplina del

trattenimento in servizio, al di là del limite di età fissato per

il collocamento a riposo, rientra nella sfera discrezionale del

legislatore, sempre che non sia violato il canone di ragionevolezza;

che la facoltà di permanere in servizio per un biennio oltre

i limiti di età previsti per il collocamento a riposo (art. 509,

comma 5, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e art. 16 del d.lgs.

30 dicembre 1992, n. 503) si riferisce ad un biennio oltre i limiti

di età per il collocamento in pensione, previsti in via normale per

la determinata categoria di personale e non in riferimento ai limiti

derivanti da ulteriori benefici di proroga o di trattenimento in

servizio per conseguire il minimo pensionabile o il massimo del

servizio valutabile, come risulta evidente dalla formulazione della

norma che adotta l'espressione limite di età, con evidente

riferimento a quelli ordinari per ciascuna categoria e non a quelli

di prolungamento del servizio oltre i limiti in base a particolari

benefici previsti da altre disposizioni di favore;

che quanto alla pretesa violazione dell'art. 97, primo comma,

della Costituzione e dei principi della delega contenuta nell'art. 3,

comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, è sufficiente

osservare, ai fini della manifesta infondatezza, che la disposizione

denunciata è di carattere eccezionale soprattutto alla luce della

stessa delega, che - seppure introdotta con finalità di contenimento

della spesa pubblica in ordine a trattamenti di quiescenza e

previdenza - comporta tuttavia il carico del trattamento di servizio

attivo e degli oneri riflessi, in genere complessivamente maggiori

(per la normale anzianità e livello del personale che abbia

raggiunto i limiti di età) rispetto a quelli connessi a nuove

assunzioni (per livelli e anzianità iniziale), peraltro meramente

eventuali anche in relazione a ricorrenti blocchi (sentenza n. 162

del 1997); che trattasi di disposizione non suscettibile di

interpretazione estensiva, che porterebbe ad aumentare il divario,

anche per i limiti di età, tra i sistemi pensionistici pubblici e

privati, che invece il legislatore delegante voleva contrastare,

nell'obiettivo finale di riordino e di sostanziale omogeneità; che

il buon andamento dell'amministrazione non può dipendere affatto dal

mantenimento in servizio di personale che ha raggiunto i limiti di

età, subordinato esclusivamente alla domanda del dipendente, come

diritto potestativo assoluto, laddove il prolungarsi del servizio

oltre i limiti non è sempre indice di accrescimento dell'efficienza

organizzativa.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 509, comma 5, del decreto

legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico

delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione

relative alle scuole di ogni ordine e grado) sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 4, 38, secondo comma, e 97, primo comma,

della Costituzione ed ai principi della delega contenuta nell'art. 3,

comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per

la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di

sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza

territoriale) dal Tribunale amministrativo regionale della Campania

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 13 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: Fruscella

ECLI:IT:COST:2000:195 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte