Corte costituzionale

Ordinanza n. 250/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/10/1985 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 25,

26, 28, 30 e 31 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (conversione della

mezzadria in affitto) promossi con ordinanze emesse il 7 novembre 1983

dal Tribunale di Reggio Emilia (n. 3 ord.), il 5 luglio 1983 dal

Tribunale di Ancona (n. 2 ord.), il 9 marzo, il 17 e 24 febbraio 1984

dal Tribunale di Fermo, il 17 febbraio 1984 dal Tribunale di Fermo e il

5 luglio 1983 dal Tribunale di Ancona, iscritte rispettivamente ai nn.

586, 587, 588, 907, 908, 924, 925, 926, 956 e 1003 del registro

ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 252 dell'anno 1984 e nn. 13 bis, 19 bis e 34 bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di costituzione dell'Istituto Muzio Gallo azienda

agraria, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio

dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice

relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di giudizi civili aventi ad oggetto la

conversione del contratto di mezzadria in affitto, disciplinata dagli

artt. 25 e segg. l. 3 maggio 1982 n. 203, i Tribunali di Reggio Emilia,

di Ancona e di Fermo con le ordinanze indicate in epigrafe sollevavano

questione di legittimità costituzionale delle norme disciplinanti il

detto istituto;

che, precisamente, mentre con tutte le ordinanze di rimessione

veniva impugnato l'art. 25 l. cit. nella parte in cui esso prevede la

conversione "automatica", ossia attuabile attraverso il solo atto di

esercizio di un diritto del mezzadro, il Tribunale di Ancona

richiamava, al solo fine di meglio argomentare, anche il successivo

art. 26, concernente la diversa disciplina della conversione richiesta

dal concedente e non realizzabile senza il consenso del mezzadro;

che il Tribunale di Reggio Emilia indicava anche, genericamente e

solo per corroborare la denuncia di incostituzionalità delle norme

già dette, gli artt. 28 e 30 l. cit.;

che i giudici rimettenti facevano riferimento alle seguenti norme

della Costituzione:

- art. 3, in quanto la conversione è rimessa al mero arbitrio dei

concessionari, che vengono così posti in una ingiustificata situazione

di privilegio di fronte ai concedenti;

- ancora art. 3, in quanto la conversione lascia in vita le imprese

mezzadrili più deboli, chiamate dall'art. 31 l. cit. "unità

produttive insufficienti", e sacrifica quelle più prospere, così

palesando una intrinseca irragionevolezza (Trib. Ancona);

- art. 4, in quanto l'iniziativa del mezzadro può porre il

concedente - imprenditore nella necessità di abbandonare la propria

attività professionale;

- art. 41, in quanto la conversione annulla la libertà di

iniziativa economica del concedente, intesa come libertà di destinare

un capitale a fini produttivi;

- ancora art. 41, in quanto l'affidamento della conversione al mero

arbitrio del mezzadro contrasta con la riserva di legge in materia di

valutazione dell'"utilità sociale", quale condizione necessaria del

sacrificio dell'iniziativa economica privata;

- artt. 42 e 43, in quanto il concedente è sostanzialmente

espropriato del suo fondo, ossia della propria azienda, senza

indennizzo e senza che l'espropriazione possa servire a realizzare più

equi rapporti sociali;

che nelle cause nn. da 586 a 588 e 908 del 1984 interveniva la

Presidenza del Consiglio dei ministri, chiedendo che le questioni

venissero dichiarate non fondate (nelle cause n. 586, 587, 588

l'interveniente chiedeva che fosse dichiarata la manifesta

infondatezza, richiamando le sentenze di questa Corte nn. 138 e 140 del

1984);

che nella causa n. 908/1984 si costituiva il concedente Istituto

"Muzio Gallo", il quale aderiva alle censure formulate dal Tribunale di

Ancona.

Considerato che tutti i giudizi vanno riuniti per la loro identità

o connessione;

che le questioni sono state già decise con sentenza 7 maggio 1984

n. 138;

che in essa la Corte ha premesso come il legislatore, attraverso

l'istituto della trasformazione della mezzadria in affitto, abbia

confermato il disfavore, già espresso nella precedente normativa,

verso il primo tipo di contratto agrario ed abbia perseguito la duplice

finalità di incrementare la produzione ed evitare la persistente

conflittualità tra le parti del rapporto, considerando peraltro con

particolare favore la posizione del mezzadro, il quale all'attività di

condirezione dell'impresa unisce il lavoro manuale e perciò ha un più

intenso e diretto vincolo con il fondo;

che del resto - come la Corte ha precisato - l'istituto della

cosiddetta conversione, attualmente in questione, consiste in un

mutamento più formale che sostanziale del tipo di contratto, da

associativo in commutativo, giacché il legislatore si è limitato a

prendere atto che nella generalità dei casi la collaborazione tra

concedente e mezzadro era solo apparente: infatti l'impresa mezzadrile

veniva gestita solo dal secondo, ed il primo si era trasformato in un

puro percettore di reddito;

che per tali considerazioni sono state ritenute giustificate così

l'attribuzione del diritto di conversione automatica al mezzadro e non

anche al concedente, come la non operatività dell'istituto per le

unità produttive insufficienti (art. 31 l. cit.), dovendosi

conseguentemente escludere le prospettate violazioni dell'art. 3 Cost.;

che la Corte ha altresì osservato come alla conversione sia

estranea qualsiasi fattispecie espropriativa, ossia di trasferimento

coattivo di beni, verificandosi solo una limitazione dell'autonomia

privata giustificata dai suddetti fini di utilità sociale e così non

potendo ravvisarsi la violazione degli artt. 42 e 43 Cost.;

che le giustificazioni sopra dette, e in particolare l'assenteismo

del concedente - riscontrabile, secondo l'espressione contenuta nei

lavori preparatori della legge, nella maggioranza dei casi - escludono

in linea di principio anche la violazione dell'art. 41 Cost.;

che, tuttavia, poiché l'assenteismo del concedente non è sempre

riscontrabile, la Corte ha ritenuto che l'art. 25 l. cit. contrasti

con gli artt. 41 e 44 Cost. nella parte in cui prevede che, nel caso di

concedente imprenditore a titolo principale ai sensi dell'art. 12 l. n.

153 del 1975 o che comunque abbia dato un adeguato apporto alla

condirezione dell'impresa di cui ai contratti associativi previsti nel

primo comma dello stesso art. 25, la conversione abbia luogo senza il

consenso del concedente stesso;

che in conseguenza la Corte ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale, oltre che, parzialmente, dell'art. 25, anche dell'art.

30 l. cit.;

che la detta pronuncia assorbe anche la censura relativa all'art. 4

Cost.;

che, in conclusione, le dette questioni, in quanto già decise ed

ora non sorrette da alcun nuovo motivo, debbono essere dichiarate

manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 25, 26, 28, 30 e 31 l. 3 maggio 1982 n. 203,

sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 41, 42 e 43 Cost. dai

Tribunali di Reggio Emilia, Ancona e Fermo con le ordinanze indicate in

epigrafe, in quanto già decise con la sent. n. 138 del 1984.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

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