Corte costituzionale

Ordinanza n. 275/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/12/1984 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 25,

26, 28, 29, 30 e 31 della legge 3 maggio 1982 n. 203 (Norme sui

contratti agrari) promossi con ordinanze 11 giugno 1983 del Tribunale

di Ancona, 27 ottobre e 10 novembre 1983 del Tribunale di Rimini (n. 8

ord.), 27 e 6 luglio 1983 del Tribunale di Pesaro (n. 3 ord.), 4

ottobre 1983 del Tribunale di Brescia, 12 ottobre 1983 del Tribunale di

Grosseto, 17 giugno e 14 ottobre 1983 del Tribunale di Fermo, 27 e 13

luglio 1983 del Tribunale di Pesaro (n. 6 ord.), 12 novembre 1983 e 25

ottobre 1983 del Tribunale di Ancona (n. 9 ord.), 28 ottobre 1983 del

Tribunale di Arezzo (n. 9 ord.), 19 gennaio 1984 del Tribunale di

Macerata (n. 2 ord.), 20 dicembre 1983, 29 novembre 1983 e 10 dicembre

1983 del Tribunale di Ancona (n. 20 ord.), 20 e 27 luglio 1983 del

Tribunale di Pesaro (n. 4 ord.), 15 dicembre 1983 del Tribunale di

Macerata (n. 2 ord.), 25 novembre 1983 del Tribunale di Fermo, 9

dicembre 1983 del Tribunale di Ascoli Piceno, 14 gennaio 1984 del

Tribunale di Ancona (n. 8 ord.), 21 dicembre 1983 del Tribunale di

Chieti (n. 2 ord.), iscritte rispettivamente ai nn. 1025, dal 1033 al

1040, dal 1049 al 1051 e 1100 del registro ordinanze 1983 e ai nn. 1,

9, 32, dal 48 al 53, dal 104 al 121, dal 172 al 193, dal 196 al 199,

207, 208, 221, 253, dal 328 al 335, 512 e 513 del registro ordinanze

1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 74, 81,

155, 95, 115, 127, 169 e 231 dell'anno 1984.

Visti gli atti di costituzione di Mancinelli, Baldeschi, Pace,

Marcolini, Gentili, Longarini, Babini, Balducci, Tecchi, Nati,

Tonnarelli, Tenenti, Lorenzetti, Leonardi, Arcagni, Urbani, Bublioni,

Luciano ed altri, nonché gli atti di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1984 il Giudice

relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di giudizi civili aventi per oggetto la

conversione del contratto di mezzadria in affitto, disciplinata dagli

artt. 25 e segg. l. 3 maggio 1982 n. 203, i Tribunali di Ancona,

Rimini, Pesaro, Brescia, Grosseto, Fermo, Arezzo, Macerata, Ascoli

Piceno e Chieti, con le ordinanze indicate in epigrafe sollevavano

questioni di legittimità costituzionale delle norme disciplinanti il

detto istituto;

che precisamente, mentre con tutte le ordinanze di rimessione

veniva impugnato l'art. 25 l. cit. nella parte in cui esso prevede la

conversione "automatica", ossia attuabile attraverso il solo atto di

esercizio di un diritto del mezzadro, alcune, al mero fine di

argomentare l'impugnativa dell'art. 25, richiamavano anche il

successivo art. 26, concernente la conversione richiesta dal concedente

e non realizzabile senza il consenso del mezzadro (Tribunali di Ancona

ordd. n. 1025/1983, da 104 a 112, da 174 a 193, e da 328 a 335 del

1984; Rimini da 1033 a 1040 del 1983; Pesaro 1049/1983, da 48 a 51 e

199 del 1984; Brescia 1100/1983; Grosseto 1/1984; Arezzo da 113 a 121

del 1984; Macerata 172, 173, 207, 208/1984; Chieti 512 e 513/1984;

Ascoli Piceno 253/1984);

che i Tribunali di Pesaro (ordd. n. 1049/1983 e da 48 a 51,

199/1984), Brescia, Arezzo ed Ascoli Piceno impugnavano anche l'art. 30

l. cit., relativo alla conversione nel caso in cui il concedente sia

imprenditore a titolo principale ai sensi dell'art. 12 l. 9 maggio 1975

n. 153, ma disponente pur sempre un trattamento di favore per il

mezzadro;

che alcune delle ordinanze sopra citate, infine, indicavano quale

oggetto di impugnazione anche gli artt. 28, 29 e 31 l. ult. cit., ma

genericamente e solo per corroborare la denuncia di incostituzionalità

degli altri articoli;

che i giudici rimettenti facevano riferimento alle seguenti norme

della Costituzione:

- art. 3, in quanto la conversione non si attua per tutti i

contratti, ma solo per alcuni di essi e secondo il mero arbitrio dei

concessionari, che vengono così posti in una ingiustificata situazione

di privilegio di fronte ai concedenti (Trib. di Grosseto, Fermo,

Arezzo, Macerata, Ascoli Piceno e Chieti);

- ancora art. 3, in quanto la conversione lascia in vita le imprese

mezzadrili più deboli, chiamate dall'art. 31 l. cit."unità produttive

insufficienti", e sacrifica quelle più prospere, così palesando

un'intrinseca irragionevolezza (Trib. Ancona);

- art. 4, in quanto l'iniziativa del mezzadro può porre il

concedente-imprenditore nella necessità di abbandonare la propria

attività professionale (Trib. Brescia, Arezzo, Ascoli Piceno e

Chieti);

- art. 41, in quanto la conversione annulla la libertà di

iniziativa economica del concedente, intesa come libertà di destinare

un capitale a fini produttivi (questa disposizione è indicata in tutte

le ordinanze);

- artt. 42, 43 e 44, in quanto il concedente è sostanzialmente

espropriato del proprio fondo, ossia della propria azienda, senza

indennizzo e senza che l'espropriazione possa servire a realizzare più

equi rapporti sociali (Trib. Brescia, Arezzo, Macerata, Chieti e

Ascoli Piceno);

- art. 46, in quanto la trasformazione della mezzadria in affitto

contrasta con l'intenzione del costituente di favorire la formazione di

imprese con associazione di capitale e lavoro (Trib. Arezzo);

che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva nelle

cause nn. 9, da 48 a 52, 512 e 513 del 1984, chiedendo che fosse

dichiarata la non fondatezza delle questioni;

che nelle cause nn. 1025 e 1051 del 1983, 1, 48, 51, 104, 110, 177,

179, 180, 181, 182, 185, 196, 197, 199, 331, 335, 512 e 513 del 1984,

si costituivano i concedenti Mancinelli, Marcolini, Nati, Gentili,

Longarini, Tonnarelli, Baldeschi, Tenenti, Pace, Lorenzetti, Leonardi,

Arcagni, Babini, Balducci, Tecchi, Urbani, Bublioni e Luciano,

chiedendo che la Corte dichiarasse l'illegittimità costituzionale

delle norme impugnate.

Considerato che tutti i giudizi vanno riuniti per la loro identità

o connessione;

che tutte le questioni sono state già decise da questa Corte con

sentenza 7 maggio 1984 n. 138;

che in essa si è osservato come il legislatore, attraverso

l'istituto della trasformazione della mezzadria in affitto, abbia

confermato il disfavore, già espresso nella precedente normativa,

verso il primo tipo di contratto agrario ed abbia perseguito la duplice

finalità di incrementare la produzione ed evitare la persistente

conflittualità tra le parti del rapporto, considerando con particolare

favore la posizione del mezzadro, il quale all'attività di

condirezione dell'impresa unisce il lavoro manuale e perciò un più

intenso e diretto vincolo con il fondo;

che alla stregua di queste scelte del legislatore, discrezionali e

perciò insindacabili in questa sede, si giustificano così

l'attribuzione del diritto di conversione al mezzadro e non anche al

concedente, come la non operatività dell'istituto per le unità

produttive insufficienti (art. 31 l. cit.), dovendosi,

conseguentemente, escludere le prospettate violazioni dell'art. 3

Cost.;

che la Corte ha altresì osservato come alla conversione sia

estranea qualsiasi fattispecie espropriativa, ossia di trasferimento

di beni, verificandosi solo una limitazione dell'autonomia privata

giustificata dai suddetti fini di utilità sociale e così non potendo

ravvisarsi la violazione degli artt. 42 e 43 Cost.;

che i fini sopra detti, e in particolare l'assenteismo del

concedente - riscontrabile, secondo l'espressione contenuta nei lavori

preparatori della legge, nella grande maggioranza dei casi - escludono

in linea di principio anche la violazione degli artt. 41 e 44 Cost.,

nonché dell'art. 46 Cost., che favorisce le forme di

imprenditorialità associativa solo in presenza di un interesse

generale, apprezzabile dalla discrezionalità del legislatore;

che, tuttavia, poiché l'assenteismo del concedente non è sempre

riscontrabile, la Corte ha ritenuto che l'art. 25 l. cit. contrasti con

gli artt. 41 e 44 Cost. nella parte in cui prevede che, nel caso di

concedente imprenditore a titolo principale ai sensi dell'art. 12 l. n.

153 del 1975 o che comunque abbia dato un adeguato apporto alla

condirezione dell'impresa di cui ai contratti associativi previsti nel

primo comma dello stesso art. 25, la conversione abbia luogo senza il

consenso del concedente stesso;

che in conseguenza la Corte ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale, oltre che, parzialmente, dell'art. 25, anche dell'art.

30 l. cit.;

che la detta pronuncia assorbe la censura relativa all'art. 4

Cost.;

che in conclusione, le questioni, in quanto già decise, debbono

essere dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 25, 26, 28, 29, 30 e 31 l. 3 maggio 1982 n.

203, sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 41, 42, 43, 44, 46 Cost.

dai Tribunali di Ancona, Rimini, Pesaro, Brescia, Grosseto, Fermo,

Arezzo, Macerata, Ascoli Piceno e Chieti con le ordinanze indicate in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:275 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte