Corte costituzionale

Ordinanza n. 332/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/09/2001 · relatore Giovanni Maria Flick

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 41 del regio

decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica

sicurezza), dell'art. 225 del decreto legislativo 28 luglio 1989,

n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del

codice di procedura penale) e dell'art. 191 del codice di procedura

penale, promosso con ordinanza emessa il 13 giugno 2000 dal giudice

per le indagini preliminari presso il tribunale di Bolzano nel

procedimento penale a carico di G.S., iscritta al n. 678 del registro

ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 46, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 luglio 2001 il giudice

relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il

tribunale di Bolzano ha sollevato tre distinti quesiti di

legittimità costituzionale, rispettivamente riguardanti l'art. 41

del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di

pubblica sicurezza); l'art. 225 del decreto legislativo 28 luglio

1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del

codice di procedura penale), nonché, infine, l'art. 191 del codice

di procedura penale;

che a tal proposito il rimettente premette di essere chiamato

a delibare, in sede di udienza di convalida, la legittimità

dell'arresto del titolare di un pubblico esercizio trovato in

possesso di alcuni grammi di sostanza stupefacente, in esito ad una

perquisizione eseguita a norma dell'art. 41 del testo unico delle

leggi di pubblica sicurezza, perquisizione effettuata sulla base di

notizia confidenziale indicante l'esercizio dell'arrestato come luogo

di occultamento di armi;

che, in realtà - prosegue l'ordinanza -, appariva "del tutto

verosimile" che l'art. 41 del citato testo unico fosse "stato

invocato in modo artificioso e che, comunque, la perquisizione non

fosse stata affatto eseguita al fine di rinvenire armi (le quali mai

avrebbero potuto trovarsi nel piccolo contenitore in cui si trovava

la droga), ma proprio per trovare la droga in quel posto così

provvidamente indicato dal confidente";

che, ciò premesso, il giudice a quo ritiene che l'ampiezza

della nozione di armi, munizioni o materie esplodenti offerta dalla

legislazione vigente abbia riflessi negativi sulla complessiva

determinatezza della disposizione di cui all'art. 41 del r.d. n. 773

del 1931, la quale, nel consentire perquisizioni finalizzate al

rinvenimento di detti oggetti, darebbe in pratica agli organi di

polizia "carta bianca per ... perquisizioni ad libitum";

che, inoltre, la medesima disposizione, permettendo alla

polizia giudiziaria di agire anche sulla base di informazioni anonime

o confidenziali o di semplici supposizioni, comporterebbe un

sostanziale esonero dall'obbligo di motivazione del provvedimento,

così aprendo "la porta alla possibilità di abusi";

che pertanto - conclude sul punto il giudice a quo - il

citato art. 41 t.u.l.p.s. si porrebbe in contrasto con l'art. 14

della Costituzione, rendendo possibile "la violazione del domicilio

in ipotesi in cui difetta il requisito che siano "stabiliti dalla

legge i casi ed i modi ";

che a scrutinio di costituzionalità viene sottoposto pure

l'art. 225 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante le

norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del nuovo codice

di procedura penale, per violazione della legge di delega e, dunque,

per contrasto con l'art. 76 della Costituzione;

che il rimettente rimarca, in particolare, come, nella

originaria stesura del nuovo codice di rito, l'operatività

dell'art. 41 del regio decreto n. 773 del 1931 fosse stata eliminata

in piena adesione al numero 31) dell'art. 2 della legge delega

16 febbraio 1987, n. 81, ove si stabiliva che le perquisizioni da

parte della polizia giudiziaria potessero consentirsi solo "in casi

predeterminati di necessità ed urgenza": sicché la norma di

coordinamento impugnata, nel sancire successivamente la perdurante

efficacia dello stesso art. 41 del regio decreto n. 773 del 1931, si

porrebbe in contrasto con il criterio direttivo ora indicato;

che, infine, il giudice a quo solleva, in riferimento

all'art. 24 Cost., questione di legittimità costituzionale

dell'art. 191 cod. proc. pen., nella parte in cui tale disposizione -

alla luce, anche, della interpretazione offerta dalla giurisprudenza

di legittimità - consente la utilizzazione di prove che derivano,

non solo in via diretta, ma anche "in via mediata", da un atto posto

in essere in violazione di divieti, e, in particolare, nella parte in

cui consente l'utilizzazione del risultato di una perquisizione

nulla;

che in proposito - puntualizza il rimettente - se è ben vero

che, secondo l'insegnamento della Corte di cassazione, il sequestro

deve essere mantenuto anche in presenza di una nullità della

perquisizione, "però deve essere altrettanto vero che il

rinvenimento effettuato mediante un atto illegale non può essere

utilizzato come prova a carico dell'indagato";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate.

Considerato che il giudice a quo impugna l'art. 41 del regio

decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica

sicurezza) con esclusivo riferimento all'art. 14 della Costituzione,

lamentando la sostanziale indeterminatezza dei presupposti che, alla

stregua della norma impugnata, legittimerebbero la polizia

giudiziaria a procedere a perquisizione domiciliare, con conseguente

violazione del precetto costituzionale che impone una tassativa

determinazione per legge dei "casi" nei quali tale atto è

consentito;

che, peraltro, è lo stesso rimettente a puntualizzare -

nella esposizione in fatto - che la perquisizione è stata nella

specie eseguita, non all'interno di una abitazione, ma "presso il bar

dell'indagato" e che lo stupefacente, poi sequestrato, è stato

rinvenuto "in un piccolo contenitore posto sul bancone";

che, a fronte di tali circostanze, il giudice a quo ha

totalmente omesso di indicare le ragioni per le quali ritiene che la

perquisizione di cui trattasi sia stata operata presso un luogo

qualificabile come "domicilio" agli effetti di quanto prescritto dal

parametro evocato, sicché l'atto di rimessione risulta, in parte qua

del tutto privo di motivazione in ordine all'indispensabile requisito

della rilevanza, con conseguente inammissibilità del quesito

sottoposto all'esame di questa Corte;

che palesemente priva di fondamento si rivela la censura di

eccesso di delega mossa all'art. 225 del decreto legislativo

28 luglio 1989, n. 271, nella parte in cui ha stabilito che

continuano ad osservarsi le disposizioni di cui al citato art. 41 del

regio decreto n. 773 del 1931: censura prospettata dal rimettente in

riferimento all'art. 2, numero 31), della legge delega 16 febbraio

1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per

l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), ove si prevedeva

che le perquisizioni da parte della polizia giudiziaria potessero

consentirsi solo in casi predeterminati di necessità ed urgenza;

che, infatti, questa Corte non ha mancato in passato di

sottolineare come la disposizione dettata dall'art. 41 del regio

decreto n. 773 del 1931 appaia giustificata dalla esigenza di porre

gli organi di polizia giudiziaria "in grado di provvedere con

prontezza ed efficacia in ordine a situazioni (quali la detenzione

clandestina o comunque abusiva di armi, munizioni o materie

esplodenti) idonee, per loro stessa natura, ad esporre a grave

pericolo la sicurezza e l'ordine sociale", reputando, quindi,

l'impugnata normativa in linea, non soltanto con le previsioni

dettate dall'art. 14 Cost., ma anche con la disciplina stabilita in

via generale dal codice di rito dell'epoca "per quanto attiene ai

presupposti che eccezionalmente consentono, in ipotesi di necessità

e di urgenza, la ricerca e l'assicurazione delle prove da parte della

polizia giudiziaria" (v. sentenze n. 110 del 1976 e n. 173 del 1974);

che per quanto attiene infine alla questione relativa

all'art. 191 cod. proc. pen., va osservato come il giudice rimettente

fondi il dubbio di costituzionalità sulla considerazione per cui,

avendo il legislatore stabilito in materia di perquisizione precise

modalità costituenti "condizioni minime essenziali per garantire il

cittadino da abusi", la relativa inosservanza dovrebbe comportare la

totale inutilizzabilità dell'atto: epilogo, questo, che risulterebbe

peraltro ostacolato dall'orientamento della giurisprudenza di

legittimità, secondo il quale il sequestro deve essere mantenuto

anche in presenza di una nullità della perquisizione;

che da ciò il rimettente desume il contrasto del citato

art. 191 del codice di rito con l'art. 24 Cost., nella parte in cui

"consente l'utilizzazione di prove che derivino, non solo in via

diretta, ma anche in via mediata da un atto posto in essere in

violazione di divieti, ed in particolare l'utilizzazione del

risultato di una perquisizione nulla";

che, al riguardo, occorre tuttavia rilevare come la

disciplina dettata dalla norma impugnata sia frutto di una precisa

scelta del legislatore delegato volta a dissolvere - come si precisa

nella Relazione al Progetto preliminare - il senso di "profonda

insoddisfazione" espresso dalla dottrina "circa il modo di operare

della nullità in rapporto a divieti probatori che il regime delle

sanatorie costringe a ritenere come non scritti, quando è acquisita

una prova contra legem ... ed il vizio non viene tempestivamente

eccepito";

che tale finalità è stata in particolare perseguita

delineando "un regime normativo che esclude in via generale

l'utilizzabilità delle prove acquisite in violazione di uno

specifico divieto probatorio": un regime che, pertanto, supera il

profilo del vizio dell'atto processuale e delle relative conseguenze

sanzionatorie in termini di invalidità, diretta o derivata, per

incidere - attraverso l'autonoma categoria della inutilizzabilità -

non sull'atto processuale illecito, in sé e per sé considerato, ma

direttamente sulla sua idoneità giuridica a svolgere funzione di

prova;

che alla stregua di simili rilievi traspare dunque con

evidenza che la soluzione prospettata dal giudice a quo finisce per

confondere fra loro fenomeni - quali quelli della nullità e della

inutilizzabilità - tutt'altro che sovrapponibili, mirando in

definitiva il rimettente a trasferire nella disciplina della

inutilizzabilità un concetto di vizio derivato che il sistema regola

esclusivamente in relazione al tema delle nullità: sicché, in

definitiva, l'accoglimento del quesito comporterebbe, da parte di

questa Corte, l'esercizio di opzioni che l'ordinamento riserva

esclusivamente al legislatore, in una tematica, per di più, che -

quale quella dei rapporti di correlazione o dipendenza tra gli atti

probatori - ammette, già sul piano logico, un'ampia varietà di

possibili configurazioni e alternative;

che, pertanto, la questione da ultimo indicata deve essere

dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara:

1) la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 41 del regio decreto 18 giugno

1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e

dell'art. 191 del codice di procedura penale, sollevate,

rispettivamente in riferimento agli artt. 14 e 24 della Costituzione,

dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di

Bolzano con l'ordinanza in epigrafe;

2) la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 225 del decreto legislativo 28 luglio 1989,

n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del

codice di procedura penale), sollevata, in riferimento all'art. 76

della Costituzione, con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 settembre 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Flick

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 27 settembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:332 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte