Sentenza n. 361/1998
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 02/11/1998 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
dichiarata illegittima
applicata al caso
- art. 514Codice di procedura penale
- art. 6legge 267/1967
- art. 210legge 267/1997
- art. 6legge 267/1997
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 210, comma 4,
del codice procedura penale, 238, comma 2-bis e 4, 513 e 514 stesso
codice come modificati dalla legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica
delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di
valutazione delle prove), e art. 6 stessa legge, promossi:
1) con ordinanze emesse il 19 settembre 1997 dal tribunale per i
minorenni di Bologna, il 12 novembre 1997 dal tribunale di Torino, il
15 dicembre 1997 dal tribunale di Bergamo, il 1 dicembre 1997 dal
tribunale di Bologna, il 22 dicembre 1997 dal tribunale di Cagliari,
iscritte ai nn. 776 e 915 del registro ordinanze 1997 ed ai nn. 81,
143, 153 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno
1997 e nn. 3, 8, 11, prima serie speciale, dell'anno 1998 e fissate,
per la discussione, all'udienza pubblica del 19 maggio 1998;
2) con ordinanze emesse il 24 settembre 1997 dal tribunale di
Perugia, il 30 settembre 1997 dal tribunale di San Remo; il 13
novembre 1997 dal tribunale militare di Torino; il 3 novembre 1997
dal tribunale di Savona; il 16 ottobre 1997 dal tribunale di Trani,
iscritte ai nn. 787, 861, 898, 908, 913 del registro ordinanze 1997 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 47 e 52,
prima serie speciale, dell'anno 1997 e n. 3, prima serie speciale,
dell'anno 1998, fissate, per la discussione, alla camera di consiglio
del 20 maggio 1998.
Visti, per i giudizi di cui al punto 1), gli atti di costituzione
della provincia di Bologna, di B. F., di B. G., di N. S., della
procura della Repubblica presso il tribunale di Torino, di B. C., di
F. L. ed altri, di G. P., nonché gli atti di intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visti per i giudizi di cui al punto 2), gli atti di intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1998 e nella camera di
consiglio del 20 maggio 1998 il giudice relatore Guido Neppi Modona;
Uditi nell'udienza pubblica del 19 maggio 1998 gli avvocati Umberto
Guerini per la provincia di Bologna, Luigi Chiappero per B. F.,
Delfino Siracusano e Vittorio Chiusano per B. G., Piero Longo in
sostituzione dell'avvocato Ennio Festa per N. S., il dott. Marcello
Maddalena per la procura della Repubblica presso il tribunale di
Torino, gli avvocati Roberto Bruni e Giuseppe Frigo per B. C., Paolo
Trombetti e Gaetano Pecorella per F. L. ed altro, Patrizio Rovelli
per G. P. e l'avvocato dello Stato Paolo di Tarsia di Belmonte per
il Presidente del Consiglio dei Ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di un minorenne
imputato dei delitti aggravati di banda armata, strage per attentare
alla sicurezza dello Stato, pluriomicidio, porto di esplosivi e
altro, commessi in concorso con maggiorenni nei confronti dei quali
si era proceduto separatamente, il tribunale per i minorenni di
Bologna, all'udienza iniziale del dibattimento, in data 18 aprile
1997, aveva disposto, a norma dell'art. 238 del codice di procedura
penale, l'acquisizione dei verbali delle dichiarazioni dibattimentali
rese dagli imputati maggiorenni, nonché dei verbali delle
dichiarazioni dai medesimi rese nelle precedenti fasi istruttorie
innanzi al pubblico ministero o al giudice istruttore.
Nel prosieguo del dibattimento si era proceduto all'esame di
persone citate a norma dell'art. 210 cod. proc. pen., alcune delle
quali si erano avvalse della facoltà di non rispondere.
All'udienza del 16 settembre 1997, uno degli imputati in
procedimento connesso si avvaleva parzialmente della facoltà di non
rispondere, in relazione ad alcuni specifici temi di prova relativi a
un fatto di omicidio. Il pubblico ministero chiedeva darsi lettura di
quanto in precedenza dichiarato da tale imputato. La difesa si
opponeva alla richiesta, invocando il disposto dell'art. 513, comma
2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267
(Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema
di valutazione delle prove), acconsentendo invece alla lettura di
alcune delle precedenti dichiarazioni, rese nel diverso dibattimento,
da altri imputati in procedimento connesso. Il pubblico ministero si
opponeva a tale acquisizione parziale e, a seguito di eccezione del
medesimo organo, il tribunale, con ordinanza in data 19 settembre
1997 (registro ordinanze n. 776/1997), sollevava questione di
legittimità costituzionale degli artt. 513, comma 2, 238, commi
2-bis e 4, cod. proc. pen., e 6 della legge n. 267 del 1997, in
riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione.
Osserva il tribunale che l'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., come
novellato, viola il principio di ragionevolezza, ex art. 3 della
Costituzione, perché da un lato consente la utilizzabilità delle
dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari dalle persone
imputate in un procedimento connesso di cui non sia possibile
ottenere la presenza in dibattimento, dall'altro, qualora dette
persone, pur comparendo, si rifiutino di rispondere, subordina la
utilizzabilità all'accordo delle parti. La norma sarebbe inoltre in
contrasto con gli artt. 111 e 112 della Costituzione, poiché
subordina all'accordo delle parti la possibilità per il giudice di
prendere conoscenza complessiva del materiale probatorio.
Quanto all'art. 238 cod. proc. pen., anch'esso lede il principio di
ragionevolezza, perché discrimina, quanto a utilizzabilità, le
dichiarazioni testimoniali, che sono sempre utilizzabili, e quelle
rese ex art. 210 cod. proc. pen., che sono utilizzabili solo se il
difensore dell'imputato sia stato presente nel procedimento connesso
nel momento in cui le dichiarazioni venivano rese. A giudizio del
rimettente, atteso che le dichiarazioni testimoniali e quelle
provenienti da persona esaminata ex art. 210 cod. proc. pen. "hanno
entrambe valenza processuale", "non si giustificano le diverse
conseguenze che la legge attribuisce al sopravvenuto silenzio del
testimone in sede dibattimentale, rispetto all'analogo silenzio della
persona esaminata ex art. 210 c.p.p.", potendosi solo nel primo caso
procedere alla contestazione e alla utilizzazione delle precedenti
dichiarazioni ai sensi dell'art. 500, commi 2-bis, 3, 4 e 5, cod.
proc. pen.
Il medesimo art. 238 cod. proc. pen. sarebbe inoltre in contrasto
con il diritto di difesa, ex art. 24 Cost., perché mentre non sono
utilizzabili le dichiarazioni rese a norma dell'art. 210 cod. proc.
pen., possono essere utilizzate le sentenze irrevocabili, in forza
dell'art. 238-bis dello stesso codice.
Quanto al comma 4 del medesimo art. 238 cod. proc. pen., anch'esso
violerebbe gli artt. 3, 111 e 112 Cost., perché tale norma fa
irragionevolmente dipendere la utilizzabilità delle dichiarazioni
dal consenso dell'imputato, determinando una disparità tra accusa e
difesa.
Infine, il giudice a quo sospetta che anche la norma transitoria
(art. 6 della legge n. 267 del 1997) sia incostituzionale, perché,
prevedendosi la immediata applicazione della normativa, non è dato
alcun rimedio diretto alla conservazione delle dichiarazioni rese ex
art. 210 cod. proc. pen., mentre nel caso di procedimento nella fase
delle indagini preliminari è possibile ricorrere all'incidente
probatorio a norma dell'art. 392, lett. c) e d) cod. proc. pen.
1.1. - Si è costituito il prof. Vittorio Prodi, nella qualità di
Presidente pro-tempore della provincia di Bologna, parte lesa nel
procedimento a quo, rappresentato e difeso dall'avvocato Umberto
Guerini, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente
infondata.
In particolare, con riferimento alle censure mosse all'art. 513,
comma 2, cod. proc. pen., il difensore della persona offesa rileva
che la possibilità per il giudice di conoscere o non conoscere le
dichiarazioni rese precedentemente al dibattimento dalla persona che
si avvalga della facoltà di non rispondere in sede di esame ex art.
210 cod. proc. pen. è conseguenza fisiologica del principio del
contraddittorio, che presuppone la facoltà delle parti di sottoporre
all'esame incrociato la persona che rende dichiarazioni rilevanti ai
fini della decisione.
Quanto alle censure mosse all'art. 238 cod. proc. pen., il
difensore della persona offesa ritiene ragionevole la differenza di
disciplina in ragione della qualità di testimone o di imputato di
reato connesso del dichiarante, poiché, in tale ultima situazione, a
differenza della prima, il dichiarante ha facoltà di non rispondere,
sicché del tutto logicamente la legge condiziona la utilizzazione
delle precedenti dichiarazioni alla circostanza che queste siano
state rese in contraddittorio con chi, nell'ulteriore procedimento,
ne debba subire le conseguenze.
Infine, relativamente alla disciplina transitoria, si sottolinea
che essa del tutto ragionevolmente rende applicabile ai procedimenti
in corso la "nuova" regola recata dal novellato art. 513 cod. proc.
pen.
1.2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione, nei suoi vari profili, sia dichiarata
infondata.
Nell'atto di intervento, relativo anche al distinto giudizio di
costituzionalità di cui alla ordinanza iscritta al n. 787 del
registro ordinanze del 1997, l'Avvocatura rileva, quanto alla
disciplina dell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., che
l'impossibilità di ottenere la presenza del dichiarante per fatti o
circostanze imprevedibili, in presenza della quale è consentita la
lettura delle precedenti dichiarazioni, non è equiparabile al caso
in cui il soggetto si avvalga della facoltà di non rispondere, per
il quale la norma ragionevolmente condiziona la lettura all'accordo
delle parti. Né a sorreggere la valutazione di irragionevolezza
della norma denunciata può valere il richiamo alla sentenza n. 254
del 1992 di questa Corte, che aveva ad oggetto un quadro normativo
affatto diverso.
Quanto al presunto contrasto con gli artt. 111 e 112 Cost., la
limitazione del giudicante nella conoscenza del materiale probatorio
sarebbe conseguente alla scelta del legislatore di negare valore
probatorio alle pregresse dichiarazioni in mancanza del vaglio
dibattimentale.
Con riferimento alle censure rivolte all'art. 238-bis cod. proc.
pen., l'utilizzabilità condizionata dei verbali delle dichiarazioni
rese dalle sole persone di cui all'art. 210 cod. proc. pen., a fronte
della ampia utilizzabilità delle dichiarazioni di fonte
testimoniale, troverebbe giustificazione nella minore attendibilità
di tali soggetti. Né potrebbe ravvisarsi alcuna violazione
dell'art. 112 Cost., poiché l'esercizio dell'azione penale non può
che avvenire nei limiti consentiti dalla legge.
Infine, nessuna censura meriterebbe la disciplina transitoria, per
sua natura rimessa alla discrezionalità sovrana del legislatore, che
del resto equilibratamente consente il ricorso all'incidente
probatorio pur dopo l'esercizio dell'azione penale.
1.3. - In prossimità dell'udienza, il Presidente della provincia
di Bologna ha presentato una articolata memoria, ove si ripercorrono
le vicende legislative e gli interventi della Corte costituzionale
sull'art. 513 cod. proc. pen., rilevando, tra l'altro, che la vera
origine delle tensioni costituzionali in materia andrebbe ricercata
nella disciplina del diritto al silenzio configurata dall'art. 210,
comma 4, cod. proc. pen. in relazione sia alle dichiarazioni
autoaccusatorie, sia a quelle eteroaccusatorie; disciplina che
sarebbe peraltro difficilmente superabile, a causa del rischio di
incidere sul principio nemo tenetur se detegere. Vengono poi
esaminati i vari parametri costituzionali con riferimento a tutte le
ordinanze di rimessione; infine la memoria si sofferma sulle
peculiarità della specifica situazione processuale su cui si è
innestata l'ordinanza di rimessione del tribunale per i minorenni di
Bologna.
In particolare, la difesa eccepisce il difetto di rilevanza della
questione, non essendo adeguatamente motivate le ragioni per cui, a
fronte del rifiuto solo parziale del dichiarante di rispondere alle
domande nel corso dell'esame, non sarebbe stato possibile fare
ricorso in via analogica alla disciplina prevista dall'art. 500,
comma 2-bis, cod. proc. pen. per le contestazioni in sede di esame
dei testimoni, identica essendo la ratio che sottostà alla posizione
dei testimoni e delle persone che rendono dichiarazioni ex art. 210
cod. proc. pen. Al riguardo, viene sollecitato un intervento
interpretativo di questa Corte. In ogni caso, la difesa rileva che
nel processo a quo è stato acquisito un imponente materiale
probatorio, a fronte del quale sarebbe carente di motivazione
l'affermazione circa l'impossibilità di definire il giudizio senza
acquisire le dichiarazioni delle persone esaminate a norma dell'art.
210 cod. proc. pen.
2. - Il tribunale di Torino, in un procedimento a carico di vari
imputati per i delitti di cui agli artt. 323 e 426 del codice penale,
aveva esaminato in dibattimento, su richiesta del pubblico ministero,
un ex coimputato prosciolto in udienza preliminare, nonché, ex art.
507 cod. proc. pen., un coimputato nel medesimo procedimento.
Entrambi si erano avvalsi della facoltà di non rispondere ed erano
state acquisite le dichiarazioni da loro rese in precedenza al
pubblico ministero e al giudice per le indagini preliminari. Nelle
more tra la chiusura dell'istruzione dibattimentale e l'inizio della
discussione era entrata in vigore la legge n. 267 del 1997 e il
tribunale aveva disposto la riapertura dell'istruzione dibattimentale
e la citazione dell'ex coimputato in procedimento connesso e del
coimputato: entrambi comparivano e dichiaravano di avvalersi della
facoltà di non rispondere. A seguito dell'opposizione della difesa
degli imputati del procedimento a quo alla acquisizione delle
dichiarazioni predibattimentali rese dall'ex coimputato (già
prosciolto in udienza preliminare) e dal coimputato, i relativi
verbali venivano espunti dal fascicolo processuale. Il pubblico
ministero eccepiva questione di legittimità costituzionale dell'art.
513 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 267 del 1997, e
della relativa disciplina transitoria. Il tribunale, revocata
l'ordinanza con la quale erano stati espunti i verbali delle
dichiarazioni predibattimentali, sollevava con ordinanza in data 12
novembre 1997 (registro ordinanze n. 915/1997) questione di
legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 5, della legge n. 267
del 1997, in riferimento agli artt. 3, 24, comma secondo, 101, comma
secondo, e 112 della Costituzione. Il collegio rimettente ritiene
che la disposizione transitoria, contraddicendo il principio tempus
regit actum, attribuisce alle dichiarazioni di cui al comma 2
dell'art. 6 della legge n. 167 del 1997 (già acquisite ai sensi
dell'art. 513 cod. proc. pen. previgente, rese da soggetti che
nuovamente citati dopo l'entrata in vigore della legge n. 267 del
1997 si avvalgono della facoltà di non rispondere) "una valenza
probatoria di segno intermedio per i processi in corso, ossia
attenuata rispetto al vecchio testo dell'art. 513 cod. proc. pen.,
preclusa invece dal nuovo testo", con conseguente disparità di
trattamento per i reati commessi anteriormente all'entrata in vigore
della legge (art. 3 Cost.). Mentre il fatto che la diversa
utilizzazione dello stesso tipo di prova, in relazione a reati in
ipotesi commessi tutti prima della nuova legge, sia ricollegata a
circostanze del tutto casuali, quali lo stato del procedimento,
costituirebbe altresì palese violazione del diritto di difesa e
dunque dell'art. 24, comma secondo, della Costituzione. A parere
del tribunale, inoltre, la norma transitoria, così come il nuovo
testo dell'art. 513 cod. proc. pen., consente la utilizzazione delle
dichiarazioni precedentemente rese dall'imputato in procedimento
connesso solo con il consenso delle parti; ma poiché per
l'opposizione non è richiesta alcuna motivazione, il diritto di veto
attribuito alle parti in relazione alla acquisizione della prova
costituirebbe violazione del principio per il quale il giudice è
soggetto soltanto alla legge, e quindi dell'art. 101, comma secondo,
della Costituzione. Infine, "l'utilizzo variabile della stessa
prova, confligge con il principio, più volte riconosciuto dalla
Corte costituzionale, della necessità di non dispersione della
prova"; il potere di vietare l'ingresso di una prova, rimesso alla
volontà anche di una sola delle parti, contrasterebbe, dunque, con
l'art. 112 della Costituzione, in quanto l'esercizio dell'azione
penale verrebbe "incrinato" da una facoltà attribuita ad una delle
parti e il processo penale subirebbe per tale via "un completo
stravolgimento". D'altro canto, a parere del tribunale rimettente,
il rifiuto di rendere dichiarazioni in dibattimento dei soggetti
indicati al comma 1 e al comma 2 dell'art. 513 cod. proc. pen. "rende
le precedenti dichiarazioni da costoro rese, "irripetibili ", al
pari delle altre situazioni " imprevedibili " di cui all'art. 512
c.p.p.", mentre è invece completamente diverso il trattamento
processuale riservato a chi si rende irreperibile per non rispondere,
rispetto a chi "a viso aperto dichiari di non volere rendere la
dichiarazione".
2.1. - Si sono costituiti gli imputati S.N.,
rappresentato e difeso dall'avvocato Ennio Festa, G.B. rappresentato
e difeso dagli avvocati Vittorio Chiusano e Delfino Siracusano, F.B.,
rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Chiappero. I difensori
degli imputati, nei loro atti di costituzione sostanzialmente
identici, chiedono che la questione venga dichiarata inammissibile e
comunque infondata, rinviando per quanto riguarda la non rilevanza
alle deduzioni illustrate nel processo a quo. Per quanto concerne la
non fondatezza, i difensori osservano che non basta denunciare
genericamente una violazione del principio di razionalità perché
una norma sia da ritenere incostituzionale. Al contrario, la
previsione di diverse discipline a seconda dello stadio del
procedimento (incidente probatorio per i procedimenti nuovi,
possibilità di nuova audizione, a richiesta, per i procedimenti in
corso) appare ragionevolmente contemperare le esigenze di
conservazione dei mezzi di prova e del contraddittorio. D'altro
canto, ogni modifica legislativa irrimediabilmente comporta
diversità di "trattamento" in relazione al momento di entrata in
vigore delle nuove disposizioni, e la disciplina transitoria ha
solamente voluto temperare gli effetti dell'immediata applicazione in
base alla regola tempus regit actum, proprio in vista della non
totale dispersione dei mezzi di prova precedentemente acquisiti, nel
rispetto dell'esigenza prioritaria di garantire il principio del
contraddittorio e contestualmente il diritto di difesa.
2.2. - Si è
costituita la Procura della Repubblica di Torino, in persona del
Procuratore della Repubblica aggiunto. Il Procuratore della
Repubblica aggiunto insiste preliminarmente sulla ammissibilità
della propria costituzione. Pur tenendo presenti i precedenti di
questa Corte, il Procuratore della Repubblica confida in un mutamento
di giurisprudenza, fondato sul non dubitabile connotato di parte del
pubblico ministero, tanto più in sede dibattimentale (al riguardo si
richiamano le sentenze n. 249 del 1990, n. 353 del 1990, n. 190 del
1991, n. 363 del 1991, n. 96 del 1997), e argomenta come parrebbe
irragionevole far discendere dalla, pur peculiare, posizione di parte
pubblica del pubblico ministero la sua totale esclusione dalla
partecipazione ad un giudizio incidentale che è fondamentale per
l'esito del processo. In particolare non potrebbe ritenersi che
l'interesse del pubblico ministero sia assorbito dalla possibilità
di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri, poiché
questi rappresenta l'indirizzo politico del Governo, mentre il
pubblico ministero agirebbe "in qualità di (neutro) tutore e
promotore di " legalità" (anche costituzionale)". Nel merito, il
procuratore della Repubblica di Torino conduce una articolata
disamina, anche con riferimento a norme e parametri costituzionali
non richiamati nell'ordinanza di rimessione. Premesso che nel corso
dei lavori parlamentari erano stati sollevati dubbi e perplessità
sulla costituzionalità delle nuove disposizioni, le deduzioni
insistono soprattutto sulla portata del principio di non dispersione
degli elementi di prova, quale delineato dai precedenti di questa
Corte, sulla "irragionevolezza" di riservare un diverso trattamento,
quanto alla loro utilizzabilità, alle dichiarazioni testimoniali e a
quelle rese contra alios dall'imputato in procedimento connesso,
sulla assimilabilità della facoltà di non rispondere alle altre
situazioni di irripetibilità delle dichiarazioni rese in precedenza,
sul fatto che si attribuisca non solo alle parti, ma anche ad un
terzo estraneo rispetto al processo, quale è appunto l'imputato in
procedimento connesso, la facoltà di condizionare la qualità e la
quantità del bagaglio di conoscenze destinato ad essere utilizzato
dal giudice per la decisione. Infine, per quanto concerne la
disciplina transitoria, rileva come sarebbe irragionevole far
dipendere la dichiarazione di innocenza o di colpevolezza
dell'imputato dalla sola circostanza occasionale che il processo
fosse o no in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 267
del 1997.
2.3. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata.
L'Avvocatura dello Stato si richiama in generale alle considerazioni
già espresse nell'atto di intervento relativo al giudizio di
costituzionalità promosso con le ordinanze iscritte ai nn. 776 e 787
del registro ordinanze del 1997, rilevando in particolare: quanto
alla censura di irragionevolezza mossa alla disciplina transitoria,
che la scelta di fissare il discrimine della avvenuta lettura degli
atti ai fini della operatività della normativa transitoria appare
ragionevolmente volta a contemperare le esigenze di economia
processuale e le ragioni di garanzia che hanno portato alla novella
legislativa, mentre l'ampliamento richiesto dal rimettente
costituirebbe invasione della sfera di discrezionalità riservata al
legislatore; quanto alla dedotta violazione del principio di non
dispersione dei mezzi di prova per il tramite dell'art. 112 Cost.,
che perlomeno di pari rilievo costituzionale sono le esigenze di
garanzia dell'imputato.
2.4. - Con successiva memoria, l'Avvocatura
dello Stato, richiamandosi tra l'altro ai rilievi contenuti nelle
deduzioni del pubblico ministero, secondo cui la nuova disciplina
esporrebbe l'imputato in procedimento connesso a coercizioni e
intimidazioni perché si avvalga della facoltà di non rispondere,
rileva che la scelta del legislatore è coerente con le cautele che
debbono circondare la chiamata in correità; inoltre, con riferimento
alla supposta violazione del principio di obbligatorietà dell'azione
penale, l'interveniente precisa che il contemperamento tra ius
puniendi e ius libertatis giustifica i limiti eventualmente
introdotti all'art. 112 Cost., alla luce delle garanzie che debbono
essere riservate all'imputato. Infine, con riferimento all'art. 111,
comma secondo, della Costituzione e ai principi di non dispersione e
di indisponibilità delle prove che da tale norma vengono fatti
discendere, l'Avvocatura rileva che tali principi non costituiscono
precetti costituzionali, ma canoni processuali dettati da norme
ordinarie, suscettibili di interventi legislativi volti a consentire
il contraddittorio e a meglio garantire l'attendibilità del
materiale probatorio.
3. - Il tribunale di Bergamo, nel corso di un procedimento penale
per i reati di cui agli artt. 110 e 319 del cod. pen., all'udienza
dibattimentale del 28 novembre 1997 ammetteva l'esame di imputati in
procedimento connesso, già giudicati ai sensi degli artt. 444 e
segg. cod. proc. pen. Poiché uno di questi si avvaleva della
facoltà di non rispondere, il pubblico ministero e i difensori della
parte civile chiedevano l'acquisizione delle sue precedenti
dichiarazioni ai sensi dell'art. 513 cod. proc. pen., come
modificato dall'art. 1 della legge n. 267 del 1997; oppostasi la
difesa dell'imputato, il pubblico ministero reiterava la richiesta ai
sensi dell'art. 6 della legge n. 267 del 1997. Il tribunale,
rilevato che nel caso in esame non poteva trovare applicazione la
disciplina transitoria dettata dall'art. 6 della legge n. 267 del
1997, poiché alla data di entrata in vigore di detta legge (12
agosto 1997) non solo non era stata data lettura, a norma dell'art.
513 cod. proc. pen. previgente, delle precedenti dichiarazioni
dell'imputato di reato connesso, ma non era ancora in corso il
dibattimento de quo, con ordinanza del 15 dicembre 1997 (registro
ordinanze n. 81/1998) sollevava, in riferimento agli artt. 2 (non
riprodotto nel dispositivo), 3, 24, comma secondo, 25, comma secondo,
101, 102, comma primo, 111 e 112 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale: 1) degli artt. 210, comma 4, e 513 cod.
proc. pen., nella parte in cui prevedono che le persone indicate
nell'art. 210 cod. proc. pen. le quali abbiano reso al pubblico
ministero dichiarazioni indizianti a carico di determinati soggetti,
possono avvalersi, nel dibattimento a carico di questi soggetti,
della facoltà di non rispondere; 2) dell'art. 513, comma 2, cod.
proc. pen., come sostituito dall'art. 1 della legge n. 267 del 1997,
nella parte in cui subordina all'accordo delle parti la lettura dei
verbali contenenti dichiarazioni rese al pubblico ministero dalle
persone indicate nell'art. 210 cod. proc. pen. qualora esse si siano
avvalse della facoltà di non rispondere o, nel caso di accoglimento
della questione sub a) si siano rifiutate di rispondere. Nel merito
il rimettente rileva che: a) l'art. 513, comma 2, cod. proc. pen.,
nel testo sostituito dall'art. 1 della legge n. 267 del 1997, nella
parte in cui subordina all'accordo delle parti la lettura dei verbali
contenenti le dichiarazioni predibattimentali delle persone indicate
nell'art. 210 cod. proc. pen. che si siano avvalse a dibattimento
della facoltà di non rispondere, si pone in contrasto con gli artt.
3, 24, comma secondo, 25, comma secondo, 101, 102, comma primo, 111 e
112 della Costituzione: 1) apparendo priva di ragionevolezza (viene
richiamata la sentenza n. 254 del 1992) la diversa disciplina di
utilizzabilità degli atti "a seconda che si tratti di dichiaranti in
relazione ai quali non è possibile ottenere la presenza o procedere
all'esame (...) per fatti o circostanze imprevedibili al momento
delle dichiarazioni, ovvero che si tratti di dichiaranti che si
presentano a dibattimento, ma che si avvalgono della facoltà di non
rispondere", poiché è evidente che l'irripetibilità dell'atto è
imprevedibile anche quando dipende da una scelta rimessa all'arbitrio
del soggetto (viene richiamata la sentenza n. 179 del 1994); 2)
risultando vulnerato il principio di non dispersione della prova,
enucleato dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 254 e 255 del
1992 e tendente a contemperare il rispetto del principio guida
dell'oralità con l'esigenza di evitare la perdita di quanto
acquisito prima del dibattimento, nonché, in virtù di un malinteso
principio dispositivo (viene richiamata la sentenza n. 111 del 1993),
i principi di indefettibilità della giurisdizione, del libero
convincimento del giudice e della sua soggezione solo alla legge, in
quanto il diritto riconosciuto all'imputato di opporsi ad libitum
all'utilizzazione di prove a suo carico gli consentirebbe di disporre
del processo e impedirebbe al giudice di conoscere i fatti del
processo e di valutare complessivamente il materiale probatorio; 3)
discendendo, infine, dalla normativa impugnata, la violazione dei
principi di obbligatorietà dell'azione penale e di legalità
nell'uguaglianza affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza
n. 88 del 1991, nonché del diritto di difesa della parte civile; b)
gli artt. 210, comma 4, e 513 cod. proc. pen., nella parte in cui
prevedono che l'imputato in procedimento connesso, che abbia reso
dichiarazioni accusatorie a carico di soggetti non presenti all'atto
di assunzione davanti al pubblico ministero, possa avvalersi, nel
dibattimento a carico di quei soggetti, della facoltà di non
rispondere, si porrebbero inoltre in contrasto con gli artt. 3, 24,
comma secondo, 25, comma secondo, 101, 102, comma primo, 111 e 112
della Costituzione, poiché, tutelandosi sino all'estremo limite per
un verso il diritto all'assunzione delle prove nel contraddittorio
delle parti e per l'altro il diritto degli imputati a non sottoporsi
all'esame dibattimentale, si finisce per sacrificare: 1) l'esercizio
della funzione giurisdizionale e la possibilità di emettere "una
giusta decisione" attraverso la piena conoscenza dei fatti ad opera
del giudice (artt. 2, 3, 25, comma secondo, 101, comma secondo, 102 e
111 della Costituzione); 2) l'equilibrio tra i diritti di difesa di
cui sono titolari i diversi soggetti del procedimento. A tal
proposito il tribunale rimettente osserva che "il conflitto reale non
è tra diritto di difesa e giurisdizione, ma tra i diritti di difesa
di cui sono titolari i diversi soggetti" e che tale conflitto "è
stato erroneamente risolto (dal legislatore del 1997) a tutto danno
della giurisdizione", con conseguente lesione degli artt. 3 e 24,
comma secondo, della Costituzione. Unica via razionale per la
soluzione del problema sarebbe, dunque, ammettere che "il diritto di
difesa del dichiarante si affievolisca di fronte al diritto di difesa
dei chiamati in causa, ai quali deve essere riconosciuta la
possibilità di interrogarlo" sulle accuse loro mosse: posto che
l'indagato o imputato che accusa altri da un lato esercita il proprio
diritto di difesa, ma dall'altro pone a carico dell'autorità
giudiziaria l'onere di approfondire e indagare quelle dichiarazioni,
non pare possibile "esimere il dichiarante da una assunzione di
responsabilità che comporti, quanto meno, l'obbligo di rispondere
alle domande rivoltegli in sede di esame e controesame", ferma la sua
facoltà di "dare versioni diverse, ritrattare, perfino mentire". Al
legislatore rimarrebbe da valutare, secondo il rimettente, se il
dichiarante-accusatore debba essere equiparato al testimone o, in
caso contrario, se debba introdursi un nuovo reato contro
l'amministrazione della giustizia, costituito dal rifiuto di
rispondere. La declaratoria di illegittimità dell'art. 513, comma
2, cod. proc. pen., nella parte in cui subordina al consenso delle
parti l'acquisizione delle dichiarazioni di colui il quale si sia
illegittimamente avvalso della facoltà di non rispondere, sarebbe
comunque conseguenziale alla declaratoria di illegittimità dell'art.
210 cod. proc. pen., nella parte in cui consente all'imputato di
reato connesso di avvalersi della facoltà di non rispondere.
3.1. -
Si è costituito l'imputato C.B., rappresentato e difeso dagli
avvocati Giuseppe Frigo e Roberto Bruni, chiedendo che la questione
sia dichiarata infondata. In particolare i difensori rilevano, in
ordine alla denunciata illegittimità costituzionale dell'art. 513,
comma 2, cod. proc. pen., che l'esercizio da parte del dichiarante
dello ius tacendi a dibattimento rientra pienamente nel novero delle
evenienze prevedibili, tanto che la nuova legge disciplina più
ampiamente la possibilità di far ricorso all'incidente probatorio
per scongiurarne gli effetti, ed è proprio l'incidente probatorio il
sistema per contemperare esigenze di oralità e di non dispersione
dei mezzi di prova. È errato poi, a giudizio della parte privata,
l'assunto per il quale sarebbe lasciato alle parti il potere di
disporre della prova: al contrario, in via di principio il sistema è
improntato al canone per cui "in tanto un atto può assumere
efficacia probatoria nei confronti di un soggetto, in quanto questi
abbia potuto partecipare alla sua formazione in contraddittorio";
così le dichiarazioni di una delle persone indicate dall'art. 210
cod. proc. pen., assunte unilateralmente dal pubblico ministero o
dalla polizia giudiziaria, non hanno attitudine probatoria, mentre il
consenso delle parti può conferire efficacia di prova ad atti che ab
origine tale efficacia non hanno, come nel caso del giudizio
abbreviato. Di conseguenza l'art. 513, comma 2, cod. proc. pen. vieta
la lettura in via di principio, riconoscendo peraltro all'imputato
che consenta ad essa, e così rinunci al suo diritto al
contraddittorio per la prova, la facoltà di accettare di quell'atto
un effetto probatorio che altrimenti l'atto non avrebbe. Quanto al
libero convincimento esso è principio deputato ad operare
nell'ambito di ciò che il legislatore disciplina come idoneo ad
avere efficacia probatoria, e non è da confondere con l'arbitraria
utilizzazione di ogni materiale comunque strutturato o acquisito. In
conclusione, la difesa sostiene che nel rispetto del principio del
contraddittorio (che non necessariamente coincide con oralità e
immediatezza) sta il discrimine tra ciò che il legislatore considera
prova e ciò che tale non è, e che proprio tale principio,
tutt'altro che irragionevole, costituisce uno dei principi cardine
del "giusto processo" (anche alla stregua delle convenzioni
internazionali sui diritti dell'uomo). Per quanto concerne, poi, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 210, comma 4, cod.
proc. pen., la difesa da un lato mette in luce le difficoltà di
distinguere tra dichiarazioni sul fatto proprio (per le quali il
diritto al silenzio non potrebbe mai affievolirsi) e dichiarazioni
sul fatto altrui, dall'altro segnala che la soluzione - auspicata dal
rimettente - di imporre un obbligo di rendere l'esame in dibattimento
in ordine alle dichiarazioni sul fatto altrui comporterebbe una
molteplicità di opzioni: si dovrebbe ad esempio stabilire se sia
sufficiente, quale presupposto dell'obbligo di sottoporsi all'esame,
la rinuncia al diritto al silenzio espressa davanti al pubblico
ministero o alla polizia giudiziaria; ed ancora, dovrebbero essere
stabilite idonee garanzie contro il rischio che comunque le
dichiarazioni dibattimentali possano essere utilizzate contro il
dichiarante. La materia non si presterebbe pertanto ad essere
oggetto di una decisione, sia pure additiva, della Corte, ma potrebbe
solo porsi come futuro impegno del legislatore.
3.2. - Si è
costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, riportandosi
integralmente all'atto di intervento relativo al giudizio di
costituzionalità promosso con le ordinanze iscritte ai nn. 776 e 787
del registro ordinanze del 1997.
3.3. - Con memoria del 4 maggio
1998 l'Avvocatura dello Stato ha precisato e integrato quanto dedotto
nell'atto di intervento, insistendo per la infondatezza della
questione.
4. - Il tribunale di Bologna, nel corso di un procedimento penale a
carico di numerose persone imputate di molteplici reati (in
particolare, corruzioni proprie connesse a una truffa pluriaggravata,
a vari reati fiscali e a falsi in bilancio), disponeva per l'udienza
dell'11 giugno 1997 la citazione ai sensi dell'art. 210 cod. proc.
pen. di due ex coimputati, già giudicati ai sensi dell'art. 444 cod.
proc. pen. In tale udienza, precedente all'entrata in vigore della
legge n. 267 del 1997, tali soggetti si avvalevano della facoltà di
non rispondere, sicché su richiesta del pubblico ministero venivano
"acquisite" al fascicolo del dibattimento, ma non materialmente
lette, le dichiarazioni da essi rese nel corso delle indagini
preliminari. Nel prosieguo del dibattimento, entrata ormai in vigore
la legge n. 267 del 1997, alcuni difensori chiedevano, ai sensi
dell'art. 6, comma 2, della legge citata, un nuovo esame di uno dei
due imputati nel procedimento connesso, il quale si avvaleva
nuovamente della facoltà di non rispondere. Nelle udienze
successive tutti gli altri soggetti citati a comparire ai sensi
dell'art. 210 cod. proc. pen. rifiutavano di rispondere e il pubblico
ministero chiedeva che fossero acquisite al fascicolo del
dibattimento tramite lettura le dichiarazioni rese durante le
indagini preliminari. Alla richiesta si opponevano i difensori degli
imputati in base a quanto disposto dall'art. 513, comma 2, cod. proc.
pen., come sostituito dall'art. 1 della legge n. 267 del 1997, di
immediata applicabilità nel processo in corso. Su eccezione del
pubblico ministero, il tribunale di Bologna, con ordinanza del 1
dicembre 1997 (registro ordinanze n. 143/1998), sollevava quindi, in
riferimento agli artt. 3, 24, 101, 112 Cost., questione di
legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 2 e 5, legge n. 267
del 1997, in quanto rende immediatamente applicabile il nuovo regime
di acquisizione della prova ai giudizi di primo grado, anche quando
non sia possibile, come nella specie, ricorrere all'incidente
probatorio perché si è ormai pervenuti a dibattimento. Il
tribunale, richiamando la giurisprudenza costituzionale in argomento
(sentenze nn. 255 del 1992, 24 e 254 del 1992, 179 del 1994, 111 del
1993, 88 del 1991, 56 del 1992, 92 del 1992, 56 del 1993), pone in
evidenza come - alla luce di principi fondamentali del processo
penale, quali quello della ricerca della verità e della non
disponibilità, se non entro determinati limiti, della prova - l'art.
6, commi 2 e 5, legge n. 267 del 1997 sia censurabile in riferimento
all'art. 3 della Costituzione in quanto determina una irragionevole
disparità di trattamento fra situazioni processuali equipollenti. Ed
infatti la norma impugnata, pur introducendo ai commi 2 e 5 una
disciplina di salvaguardia delle situazioni in cui il dichiarante sia
già stato esaminato prima dell'entrata in vigore della legge, nulla
dispone in ordine alla situazione del tutto analoga in cui il
dichiarante, esaminato in dibattimento dopo l'entrata in vigore della
legge, si avvalga della facoltà di non rispondere senza che vi sia
stata neppure la possibilità di esperire tempestivamente un
eventuale incidente probatorio, con conseguente dispersione degli
elementi di prova legittimamente acquisiti. Tale conseguenza -
dipendente dalla circostanza del tutto casuale dello svolgimento
dell'esame anteriormente o successivamente all'entrata in vigore
della legge - si rivela, a parere del rimettente, tanto più
irragionevole quando, come nella specie, il procedimento riguarda
numerosi imputati, alcuni esaminati prima dell'entrata in vigore
della legge ed altri citati successivamente ad essa: invero, in un
caso trova applicazione la disciplina transitoria (e, dunque, il
particolare criterio di valutazione delle dichiarazioni rese
anteriormente al dibattimento, previsto al comma 5 dell'art. 6 della
legge n. 267 del 1997), nell'altro la disciplina a regime (con
conseguente impossibilità di utilizzare le dichiarazioni
precedentemente rese in assenza di accordo delle parti). Ne deriva
che il giudice è costretto a ignorare nei confronti di alcuni
imputati quanto è invece tenuto a valutare nei confronti di altri,
così seguendo "metodiche decisionali poco comprensibili e
praticabili" contrarie non solo ai principi di legalità, soggezione
del giudice soltanto alla legge (art. 101 Cost.) e obbligatorietà
dell'azione penale (art. 112 Cost.), ma anche al principio di
ragionevolezza (art. 3 Cost.). Il rimettente dubita, inoltre, della
ragionevolezza della disciplina transitoria nel suo funzionamento
interno (oltre che nei rapporti con la normativa a regime),
censurando il fatto che l'utilizzabilità delle dichiarazioni
precedentemente rese sia condizionata dalla scelta del soggetto di
non sottoporsi all'esame dibattimentale, scelta che, oltre a poter
risultare "arbitraria e casuale, non può neppure facilmente
giustificarsi con ragioni difensive dell'interessato quando si tratti
di ex coimputato nei cui confronti sia divenuta irrevocabile, come
nella specie, una sentenza di applicazione della pena ex art. 444
c.p.p.".
4.1. - Si sono costituiti gli imputati L.F. e A.D.,
rappresentati e difesi dall'avvocato Paolo Trombetti, chiedendo che
la questione sia dichiarata infondata. A giudizio della parte
privata, la disciplina transitoria di cui ai commi 2 e 5 dell'art. 6
della legge n. 267 del 1997 non violerebbe il principio di
ragionevolezza, in quanto il legislatore ha derogato al principio
tempus regit actum (in base al quale l'art. 513 cod. proc. pen.
novellato avrebbe dovuto trovare immediata applicazione nei
procedimenti in corso) solo nell'ipotesi in cui la lettura sia già
stata disposta prima dell'entrata in vigore della legge. Tale deroga,
ad avviso della difesa, risulta ispirata non già dal principio di
non dispersione della prova, ma all'intento di "temperare il valore
di dichiarazioni assunte - pur validamente, a fronte della precedente
formulazione della norma - fuori dal contraddittorio". Sotto tale
profilo la questione dovrebbe essere più esattamente dichiarata
irrilevante perché intempestiva, dal momento che, con riferimento al
comma 2, l'art. 6 impugnato dovrebbe aver già trovato applicazione
e, con riferimento al comma 5, la sua applicazione è rimandata al
momento della decisione. Del resto - osserva ancora la difesa -
l'intervento richiesto dal rimettente (sostanzialmente rivolto ad
introdurre una disciplina transitoria diversa - e derogatoria in
malam partem rispetto al principio tempus regit actum) esula
dall'ambito del controllo di costituzionalità, poiché si
tradurrebbe in una inammissibile pronuncia additiva e
rappresenterebbe uno sconfinamento in spazi riservati alla
discrezionalità legislativa. Da ultimo nell'atto di costituzione si
sottolinea che la disciplina transitoria racchiusa nei commi 2 e 5
dell'art. 6 legge n. 267 del 1997, costituendo una eccezione in bonam
partem al principio tempus regit actum (e alla regola di giudizio
contenuta nell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.), non può essere
estesa al caso - ritenuto analogo dal rimettente - di esercizio della
facoltà di non rispondere successivo all'entrata in vigore della
legge, poiché essa si trasformerebbe inevitabilmente in "una
eccezione in malam partem di quel principio", come tale non
consentita in sede di scrutinio di legittimità.
4.2. - È
intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la
questione sia dichiarata infondata e riportandosi integralmente,
stante l'analogia delle questioni, all'atto di intervento relativo ai
giudizi di costituzionalità promossi con le ordinanze iscritte ai
nn. 776 e 787 del registro ordinanze del 1997.
4.3. - Con memoria
del 4 maggio 1998 l'Avvocatura dello Stato ha precisato e integrato
quanto dedotto nell'atto di intervento, insistendo per la
infondatezza della questione.
5. - Nel corso di un procedimento penale pendente dinanzi al
Tribunale di Cagliari a carico di diversi imputati del delitto di
rapina aggravata, nelle more della celebrazione del dibattimento il
pubblico ministero, entrata in vigore la legge n. 267 del 1997,
formulava ai sensi dell'art. 6 della legge citata richiesta di
incidente probatorio, onde procedere all'esame di due coimputati che
in sede di indagini avevano reso ampia confessione, chiamando in
correità altri due imputati. In sede di incidente probatorio tali
soggetti si avvalevano della facoltà di non rispondere, ribadendo
detta volontà in dibattimento, ove tuttavia rendevano dichiarazioni
spontanee negando la loro responsabilità. Su richiesta del pubblico
ministero venivano acquisiti al fascicolo del dibattimento, previa
lettura, i verbali delle dichiarazioni da costoro rese nel corso
delle indagini preliminari e già acquisiti in sede di incidente
probatorio. Tutti i difensori degli imputati negavano il consenso
alla utilizzazione nei confronti dei loro assistiti delle suddette
dichiarazioni, ai sensi del comma 1 dell'art. 513 cod. proc. pen.
novellato. All'esito del dibattimento il pubblico ministero
concludeva nel merito per la condanna di tutti gli imputati,
ritenendo utilizzabili, ai sensi del comma 5 dell'art. 6 della legge
n. 267 del 1997, le dichiarazioni rese in sede di indagini
preliminari dai due coimputati che si erano avvalsi della facoltà di
non rispondere, ed eccepiva in subordine l'illegittimità
costituzionale degli artt. 513 cod. proc. pen. e 6 della legge n.
267 del 1997. Il Tribunale con ordinanza del 22 dicembre 1997
(registro ordinanze n. 153/1998) sollevava, in riferimento agli artt.
3, 25, 101, 111 e 112 Cost., questione di legittimità costituzionale
dell'art. 513, comma 1, cod. proc. pen. "nella parte in cui, in
assenza di consenso degli altri imputati, esclude l'utilizzabilità
nei confronti di ciascuno di essi delle dichiarazioni rese da un
imputato nel corso delle indagini preliminari qualora in dibattimento
questi si sia avvalso della facoltà di non rispondere" e dell'art. 6
della legge n. 267 del 1997 "nella parte in cui non consente
l'applicazione della disciplina transitoria di cui al quinto comma
della medesima disposizione ai procedimenti in cui sia già stato
disposto il giudizio". In ordine alla rilevanza della questione, il
collegio rimettente osserva in primo luogo che, contrariamente
all'assunto del pubblico ministero, il comma 5 dell'art. 6 della
legge n. 267 del 1997 non è applicabile alla situazione dei
coimputati che abbiano esercitato la facoltà di non rispondere
nell'incidente probatorio disposto ai sensi del comma 1 della
medesima disposizione (e successivamente abbiano ribadito detta
volontà in dibattimento), dovendosi la disciplina contenuta nel
comma 5 intendersi riferita solo alle ipotesi, contemplate nel comma
2 dell'art. 6, in cui alla data di entrata in vigore della legge sia
stata già disposta la lettura dei verbali delle dichiarazioni rese
dai soggetti indicati nell'art. 513 cod. proc. pen. Di qui la
rilevanza della questione, che per il rimettente si appalesa
pregiudiziale rispetto alla decisione da adottare in ordine alla
responsabilità di tutti gli imputati, le cui posizioni non possono
essere definite senza l'apporto delle indicate dichiarazioni, per un
verso confessorie e per l'altro accusatorie: tali dichiarazioni
infatti, precisa il giudice a quo, pur utilizzabili nei confronti di
chi le ha rese, non potrebbero essere valutate quali prove dei fatti
in esse affermati in relazione alla responsabilità degli altri due
imputati, né potrebbero essere utilizzate "ai fini del riscontro
reciproco" stante il dissenso espresso dai difensori. Nel merito il
rimettente, richiamando la sentenza n. 254 del 1992 di questa Corte,
ritiene che l'art. 513 cod. proc. pen., nel testo modificato dalla
legge n. 267 del 1997, violi l'art. 3 della Costituzione in quanto
determina una irragionevole disparità di trattamento fra la
disciplina riservata agli atti irripetibili (per cause originarie o
sopravvenute), di cui è consentita la utilizzabilità a fini
decisori, e quella prevista in relazione alle dichiarazioni
dell'imputato che si avvalga della facoltà di non rispondere, che
pure a quella categoria appartengono, per le quali invece il nuovo
art. 513 cod. proc. pen. vieta l'utilizzazione contra alios in
mancanza del loro consenso. Fra le situazioni "consimili" eppure
diversamente disciplinate, il giudice a quo indica quella
dell'esercizio della facoltà dei prossimi congiunti di astenersi dal
deporre, esercizio che, quale causa di irripetibilità sopravvenuta,
non preclude, secondo l'interpretazione che di tale disciplina ha
dato la Corte nella sentenza n. 179 del 1994, l'utilizzabilità delle
dichiarazioni precedentemente rese. Inoltre, si osserva
nell'ordinanza, l'art. 513 cod. proc. pen. nella sua attuale
formulazione, allorquando "fa dipendere il dispiegarsi del
contraddittorio dibattimentale dall'esercizio della facoltà di non
sottoporsi all'esame da parte di imputati che in sede di indagini
abbiano reso dichiarazioni accusatorie nei confronti di altri e alla
mancanza del contraddittorio fa conseguire l'impossibilità per il
giudice di conoscere e valutare le dichiarazioni rese", contrasta con
il principio di non dispersione della prova più volte affermato da
questa Corte (sentenze n. 255 del 1992, n. 88 del 1991, n. 111 del
1993). Ulteriore profilo di irragionevolezza del nuovo art. 513 cod.
proc. pen. deriverebbe, a giudizio del rimettente, dalla
impossibilità di valutare le ragioni del silenzio opposto
dall'imputato, quanto meno nei termini nei quali ad esse è data
rilevanza nella pur diversa situazione dell'esame del testimone (art.
500, comma 5, cod. proc. pen.). Sarebbe inoltre violato il
principio dell'obbligatorietà dell'azione penale di cui all'art. 112
Cost., teso a realizzare nell'ambito del principio di legalità (art.
25 Cost.) l'uguaglianza fra i cittadini, in quanto la disciplina
impugnata produrrebbe l'effetto di paralizzare l'iniziativa penale,
subordinando ad "insondabili scelte del dichiarante" la conoscenza
delle prove da parte del giudice, con violazione anche del principio
della sottoposizione del giudice soltanto alla legge (art. 101
Cost.). Altro profilo di illegittimità sarebbe ravvisabile nella
mancata estensione della disciplina transitoria introdotta nel comma
5 dell'art. 6 della legge n. 267 del 1997 a tutti i casi in cui il
pubblico ministero abbia già esercitato l'azione penale. Sarebbe
infatti lesivo del principio di obbligatorietà dell'azione penale il
fatto che il medesimo materiale probatorio, sulla base del quale il
pubblico ministero può nel corso delle indagini chiedere
l'applicazione di misure cautelari o addirittura il rinvio a giudizio
dell'imputato, venga all'improvviso reso "indisponibile" a causa
dell'esercizio della facoltà di non rispondere da parte
dell'imputato. Tale situazione si presenta più grave nei casi, come
quello di specie, in cui è "già stata esercitata l'azione penale
con il rinvio a giudizio degli attuali imputati": in questi casi
infatti il materiale probatorio non è più surrogabile, avendo il
pubblico ministero perduto la "disponibilità delle indagini". 5.1.
- Si è costituito in giudizio l'imputato P.G., rappresentato e
difeso dall'avvocato Patrizio Rovelli, chiedendo che la questione sia
dichiarata infondata. In particolare, il difensore contesta che al
principio di non dispersione della prova possa essere riconosciuta
valenza costituzionale: la stessa giurisprudenza richiamata dal
rimettente attribuirebbe, invece, a tale principio il valore di
semplice "espressione della volontà del legislatore", di volta in
volta derogabile in ragione del suo contemperamento con altri valori
altrettanto rilevanti (oralità e contraddittorio). In questa
direzione, quindi, rientrerebbe nella discrezionalità del
legislatore modificare e correggere le proprie precedenti scelte e
determinazioni. A giudizio del difensore non sussisterebbe, inoltre,
la asserita irragionevole disparità di trattamento tra la disciplina
prevista per le dichiarazioni rese durante le indagini preliminari
dal teste che si avvalga della facoltà di astenersi e quella
prevista per le dichiarazioni rese dall'imputato che esercita il
diritto al silenzio, stante la diversità delle situazioni poste a
confronto. Quanto alla censura mossa dal giudice a quo alla
disciplina impugnata sotto il profilo della impossibilità di
valutare le ragioni dell'esercizio della facoltà di non rispondere,
nell'atto di costituzione si osserva che essa andrebbe più
correttamente rivolta all'art. 210 cod. proc. pen., che tale diritto
riconosce, piuttosto che all'art. 513 cod. proc. pen., che
regolamenta il regime di utilizzabilità delle dichiarazioni
precedentemente rese. Ancora, la difesa mostra di dissentire dal
giudizio di irragionevolezza espresso dal giudice a quo in ordine ai
"meccanismi di recupero delle dichiarazioni rese dagli indagati"
predisposti dalla disciplina transitoria, che sarebbero invece
opportunamente differenziati a seconda della fase in cui si trova il
processo al momento dell'entrata in vigore della nuova legge.
Apodittica apparirebbe, inoltre, l'affermazione del contrasto di tale
normativa con il principio di obbligatorietà dell'azione penale.
Infine, si ricorda come, per costante giurisprudenza di questa Corte,
rientra nella discrezionalità del legislatore regolare nella maniera
ritenuta più opportuna i rapporti processuali pendenti mediante il
diritto transitorio (si richiama la sentenza n. 268 del 1986). 5.2.
- Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato
chiedendo che la questione sia dichiarata infondata e riportandosi,
stante l'analogia delle questioni, all'atto di intervento relativo al
giudizio di costituzionalità promosso con ordinanza iscritta al n.
861 del registro ordinanze del 1997.
5.3. - In prossimità
dell'udienza il difensore dell'imputato ha depositato una lunga e
articolata memoria, nella quale vengono premesse considerazioni di
ordine generale sull'impianto accusatorio del codice del 1988, sul
diritto al contraddittorio e sulla portata dell'art. 6 della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali. La parte iniziale della memoria è inoltre
dedicata all'esame delle varie formulazioni degli attuali artt. 513 e
210 cod. proc. pen. nel corso dei lavori preparatori del codice e
delle antinomie che alla fine sono derivate dal confronto tra il
testo definitivo delle due norme; antinomie in cui, ad avviso del
difensore, va ricercata la spiegazione degli interventi pendolari
della Corte costituzionale e, poi, del legislatore del 1997 in tema
di utilizzazione delle dichiarazioni relative alla responsabilità di
terzi rese dall'imputato nel medesimo o in separato procedimento.
Sulla base di queste premesse, la difesa ribadisce che non sussistono
le violazioni dei principi di non dispersione degli elementi di
prova, di obbligatorietà dell'azione penale, dell'essenza della
funzione giurisdizionale, di indisponibilità della prova, di
uguaglianza e di ragionevolezza, con riferimento sia all'art. 513,
comma 1, cod. proc. pen. che alla disciplina transitoria.
5.4. - In
prossimità dell'udienza l'Avvocatura dello Stato ha presentato una
memoria integrativa, nella quale ha eccepito l'inammissibilità per
difetto di motivazione, in quanto l'ordinanza di rimessione, pur
denunciando il mancato contemperamento tra principi di rilevanza
costituzionale, avrebbe omesso di verificare se tale contemperamento
sia stato attuato dalle norme impugnate, attribuendo valore assoluto
alle norme di "azione", e sacrificando quelle di garanzie e di tutela
della libertà. Quanto al merito, l'Avvocatura assume che è
inesatto tacciare di irragionevolezza la diversità di trattamento
tra testimone prossimo congiunto e imputato di reato connesso,
poiché tra le due situazioni non è possibile alcuna analogia. A
parere dell'Avvocatura, poi, non sussisterebbe neppure il contrasto
con l'art. 112 Cost.: il principio dell'obbligatorietà dell'azione
penale sarebbe, infatti, deputato a garantire l'imparzialità
dell'amministrazione della giustizia, per escluderne ogni potere
discrezionale nella scelta dei reati da perseguire, non per garantire
un esercizio di quella funzione incondizionato e prioritario su ogni
altro interesse; il contemperamento che la Costituzione impone tra
ius puniendi e ius libertatis non consente di individuare
l'attribuzione di un potere che non soffra limiti, né di censurare
scelte di politica legislativa che offrano alla difesa dell'imputato
garanzie più ampie rispetto alla disciplina previgente. Sarebbe,
del pari, infondata la censura relativa ai principi di non
dispersione e di indisponibilità delle prove, in riferimento agli
artt. 25, 101 e 111 Cost., in quanto quei principi non costituiscono
precetti costituzionali ma principi processuali, desumibili dunque
dalla normativa ordinaria, seppure funzionali alla realizzazione del
"giusto processo". Peraltro, a parere dell'Avvocatura, le norme
impugnate non impediscono l'attuazione di tali principi, ma si
limitano a variarne le regole per consentire il contraddittorio e
meglio garantire l'attendibilità del materiale probatorio. Quanto
all'osservazione secondo la quale sarebbe incongruo rispetto ai
principi costituzionali far discendere il dispiegarsi del
contraddittorio dibattimentale dall'esercizio da parte degli imputati
della facoltà di non sottoporsi al contraddittorio dibattimentale,
potrebbe, secondo l'Avvocatura, agevolmente controbattersi che non è
irragionevole che la scelta legislativa del 1997 trovi fondamento nel
sospetto sulla genuinità delle chiamate di correo fatte innanzi al
pubblico ministero senza contraddittorio o contro-esame. Infine, in
ordine alla censura, riferita agli artt. 3 e 101 Cost., di
irragionevolezza della disciplina che consente al dichiarante di
sottrarsi all'esame dibattimentale nel procedimento a carico di
alcuni coimputati e non in quello a carico di altri, l'Avvocato dello
Stato osserva che la legge prevede per la generalità dei casi gli
strumenti per evitare contrasti tra giudicati: ma ogni processo ed
ogni sentenza restano autonomi, per cui l'opposta tesi condurrebbe a
ritenere incostituzionali tutte le norme della procedura penale e
della procedura civile che consentono che i giudizi su casi identici
vengano definiti in modo diverso.
6. - Nel corso di un procedimento penale a carico di un imputato
del delitto di falsa testimonianza (art. 372 cod. pen.), il Tribunale
di Perugia nell'udienza dibattimentale del 19 dicembre 1996 acquisiva
a norma dell'art. 238 cod. proc. pen. alcuni verbali di dichiarazioni
rese nell'ambito di separato dibattimento da soggetti imputati di
reato connesso. Successivamente, entrata in vigore la legge n. 267
del 1997, il difensore dell'imputato, che non aveva partecipato al
separato dibattimento, dichiarava di non acconsentire alla
utilizzazione di alcuni di detti verbali, a norma del novellato art.
238, comma 4, cod. proc. pen. All'udienza del 24 settembre 1997 il
Tribunale, rilevato che non era stato prestato consenso alla
utilizzazione di alcune dichiarazioni rese da un soggetto esaminato
nel separato procedimento a norma dell'art. 210 cod. proc. pen.,
ritenute influenti ai fini del decidere, sollevava con ordinanza in
pari data (r.o. n. 787/1997) questione di costituzionalità dell'art.
238, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 3 della
legge n. 267 del 1997, in riferimento agli artt. 112, 3, 101, comma
secondo, e 111 Cost., "nella parte in cui limita l'utilizzabilità
delle dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'art. 210 c.p.p.
agli imputati i cui difensori abbiano partecipato alla loro
assunzione ovvero, in subordine, nella parte in cui non prevede che
nei procedimenti nei quali i verbali siano stati acquisiti prima
dell'entrata in vigore della legge di modifica, sia applicabile il
regime transitorio di cui all'art. 6 legge n. 267 cit. e comunque, in
generale, nella parte in cui non prevede l'utilizzabilità attenuata
di cui all'art. 6, comma 5, legge n. 267 cit.". Osserva il Tribunale
che l'art. 238, comma 2-bis, cod. proc. pen. si pone, innanzi tutto,
in contrasto con l'art. 112 della Costituzione, perché, facendo
dipendere dalla partecipazione del difensore nel separato
procedimento l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese ex art. 210
cod. proc. pen., rende inefficace l'esercizio dell'azione penale (che
su tali fonti si sia legittimamente fondata) nella fase del giudizio,
tanto più quando, come nel caso in esame, al momento di entrata in
vigore della nuova disciplina fosse già avvenuto il rinvio giudizio
e, quindi, non fosse più attivabile l'incidente probatorio. La
norma censurata, inoltre, violerebbe sotto vari profili il principio
di ragionevolezza, ex art. 3 Cost. In primo luogo, la radicale
inutilizzabilità stabilita in favore dell'imputato il cui difensore
non abbia partecipato all'assunzione delle pregresse dichiarazioni
viola il fondamentale principio di non dispersione dei mezzi di
prova, che informa il sistema processuale penale, preordinato
all'accertamento della verità; e ciò a differenza del regime
previsto per altre dichiarazioni (quelle testimoniali o quelle
divenute irripetibili), delle quali è invece consentito il recupero
in sede dibattimentale. È inoltre irragionevole far dipendere il
regime di utilizzazione non dal meccanismo di acquisizione delle
dichiarazioni, ma da contingenti valutazioni opportunistiche circa il
loro contenuto, rimesse al consenso dell'imputato. La norma
violerebbe ancora il canone della ragionevolezza in quanto postula un
contraddittorio che non poteva essere realizzato nel procedimento a
quo: non solo perché in tale sede non si procedeva a carico
dell'imputato, divenuto tale solo successivamente, ma anche perché
l'istituto dell'estensione del contraddittorio è realizzabile solo
nell'incidente probatorio e non nel dibattimento. Irragionevolmente,
poi, il legislatore impone una serie indeterminata di ripetizioni
delle dichiarazioni nei vari processi, a scapito non solo
dell'economia processuale, ma anche della chiarezza e della verità
(in considerazione del progressivo affievolirsi della memoria),
mentre rende utilizzabile la sentenza irrevocabile pronunciata a
carico di terzi, ex art. 238-bis cod. proc. pen. Ancora, la norma in
questione appare irragionevole perché, ove il dichiarante nel
precedente dibattimento abbia avuto la veste di testimone, e solo
successivamente sia divenuto, per indizi sopraggiunti, imputato di
reato connesso, il pubblico ministero poteva confidare nella
utilizzabilità delle dichiarazioni, senza poi essere più in grado
di richiedere l'incidente probatorio. Inoltre, l'art. 238, comma
2-bis, cod. proc. pen. irragionevolmente discrimina tra soggetti che
hanno, da un lato, la qualità di imputato di reato connesso, ex art.
210 cod. proc. pen., e, dall'altro, di imputato nello stesso
procedimento qualora quest'ultimo abbia reso dichiarazioni in un
separato procedimento. Mentre, poi, per le dichiarazioni acquisite
ai sensi dell'art. 513 cod. proc. pen. l'art. 6 della legge n. 267
del 1997 introduce una disciplina transitoria che consente una
utilizzazione attenuata, correlata alla sussistenza di altri elementi
di conferma, in caso di nuovo rifiuto di rispondere del soggetto
chiamato all'esame ex art. 210 cod. proc. pen., nulla di simile è
previsto per le analoghe dichiarazioni acquisite (prima dell'entrata
in vigore della legge) da altro procedimento a norma dell'art. 238
cod. proc. pen., le quali, in mancanza di consenso dell'imputato,
restano radicalmente inutilizzabili. Infine, il giudice a quo
ravvisa il contrasto tra la norma denunciata e il combinato disposto
degli artt. 101, comma secondo, e 111 Cost., perché fa dipendere
l'esercizio della giurisdizione non dal convincimento del giudice,
espresso sulla base del materiale probatorio raccolto, ma da elementi
spuri, quali il consenso immotivato dell'imputato, e cioè del
soggetto la cui condotta forma oggetto dell'accertamento penale,
tanto più quando, come nella specie, ad esso sia consentita la
selezione del materiale utilizzabile.
6.1. - È intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione, nei
suoi vari profili, sia dichiarata infondata. Osserva l'Avvocatura
nell'atto di intervento, relativo anche all'ordinanza iscritta al n.
776 del r.o. del 1997, che, quanto alle censure che si dirigono
contro l'art. 238-bis cod. proc. pen., la condizionata
utilizzabilità dei verbali delle dichiarazioni rese dalle sole
persone di cui all'art. 210 cod. proc. pen., a fronte della ampia
utilizzabilità delle dichiarazioni di fonte testimoniale, trova
giustificazione nella minore attendibilità di tali soggetti. Né
può ravvisarsi alcuna violazione dell'art. 112 Cost., poiché
l'esercizio dell'azione penale non può che avvenire nei limiti
consentiti dalla legge. Non viola, poi, il principio della
soggezione del giudice soltanto alla legge, la scelta non
irragionevole del legislatore di far dipendere la utilizzabilità di
dichiarazioni ad efficacia probatoria "incompleta" dal consenso
dell'imputato, e cioè del soggetto contro il quale le medesime
potrebbero gravare. L'interveniente osserva inoltre che nessuna
censura merita la disciplina transitoria, per sua natura rimessa alla
discrezionalità sovrana del legislatore, che del resto
equilibratamente consente il ricorso all'incidente probatorio pur
dopo l'esercizio dell'azione penale.
7. - Nel corso di un dibattimento innanzi al Tribunale di San Remo,
dopo che erano stati acquisiti i verbali degli interrogatori resi nel
corso delle indagini preliminari da due persone che, esaminate in
dibattimento ex art. 210 cod. proc. pen., si erano avvalse della
facoltà di non rispondere, essendo successivamente intervenuta la
legge 7 agosto 1997, n. 267, veniva disposto il nuovo esame di tali
soggetti e di una terza persona, imputata in procedimento connesso.
Tutti si avvalevano della facoltà di non rispondere. Preso atto del
difetto di consenso da parte della difesa alla lettura delle
dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari da tali
soggetti, il Tribunale, su eccezione del pubblico ministero,
sollevava, con ordinanza emessa alla predetta udienza (r.o. n.
861/1997), questione di costituzionalità degli artt. 513 e 514 cod.
proc. pen., e 6, comma 2, della legge n. 267 del 1997, in riferimento
agli artt. 3, 24, 111 e 112 Cost. Osserva il Tribunale che il nuovo
testo dell'art. 513 cod. proc. pen. introduce una irragionevole
differenziazione di disciplina tra le dichiarazioni sul fatto di
altri precedentemente rese dall'imputato nello stesso procedimento e
quelle della persona esaminata ex art. 210 cod. proc. pen., "in
quanto solo per il primo si è ritenuta in concreto sussistente
l'ipotesi della sopravvenuta irripetibilità dell'atto in caso di non
presenza in dibattimento o di esercizio della facoltà di non
rispondere, ritenute quindi situazioni di pari rilevanza,
considerando invece in modo diverso e con differente trattamento sul
piano probatorio delle relative dichiarazioni, le identiche
fattispecie se rilevate nei confronti delle persone ex art. 210 cod.
proc. pen.". Il giudice a quo rileva al riguardo che proprio in
considerazione di un diverso ingiustificabile regime tra i commi 1 e
2 dell'art. 513 cod. proc. pen. la Corte costituzionale aveva
dichiarato incostituzionale, con la sentenza n. 254 del 1992, la
disciplina del comma 2. Un ulteriore profilo di incostituzionalità,
con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., viene desunto "dalla
circostanza che l'ingresso del materiale probatorio sottoposto alla
valutazione del giudice si fa discendere dalla volontà delle parti,
violandosi così anche i principi informatori del codice di rito come
la parità tra accusa e difesa nella partecipazione al processo, la
garanzia del diritto delle parti e del PM ad ottenere l'ammissione e
l'acquisizione dei mezzi di prova, l'obbligo del giudice di assumere
le prove a discarico e a carico dell'imputato". Tale intrinseca
illogicità della scelta del legislatore determinerebbe anche una
violazione degli artt. 111 e 112 Cost., perché l'evidente
sperequazione tra le parti processuali "porta ad incidere sulla
possibilità del giudice di conoscere i fatti del processo con
impedimento di una valutazione complessiva del materiale probatorio".
I medesimi aspetti di incostituzionalità, osserva da ultimo il
Tribunale, riguardano anche il regime transitorio di cui all'art. 6,
comma 2, della legge n. 267 del 1997, rilevante nel caso di specie
con riferimento specifico alla posizione dei due soggetti le cui
dichiarazioni predibattimentali, stante la loro dichiarata volontà
di non rispondere all'esame dibattimentale, erano state già
acquisite prima della entrata in vigore della predetta legge.
7.1. -
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata infondata, e riportandosi,
stante l'analogia delle questioni, all'atto di intervento relativo ai
giudizi di costituzionalità promossi con le ordinanze iscritte ai
nn. 776 e 787 del r.o. del 1997.
8. - Nel corso di un dibattimento innanzi al Tribunale militare di
Torino il pubblico ministero chiedeva l'esame di un imputato di reato
connesso, il quale tuttavia non si presentava e anzi, tramite missiva
inoltrata a mezzo del difensore, dichiarava di avvalersi della
facoltà di non rispondere. Il Tribunale, rilevato che, stante il
mancato consenso della difesa dell'imputato nel presente
procedimento, non era possibile acquisire il verbale delle
dichiarazioni rese dal soggetto indicato in sede di indagini
preliminari, e che tali dichiarazioni erano indispensabili ai fini
del decidere, con ordinanza in data 13 novembre 1997 (r.o. n.
898/1997) sollevava questione di costituzionalità: 1) degli artt.
210, comma 4, e 513 cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3, 24,
comma secondo, 25, comma secondo, 101, 102, comma primo, 111 e 112
della Costituzione, "nella parte in cui prevedono che l'imputato in
un procedimento connesso, che abbia reso al pubblico ministero
dichiarazioni direttamente od indirettamente indizianti a carico di
determinati soggetti, possa avvalersi, nel dibattimento a carico di
quei soggetti, della facoltà di non rispondere"; 2) dell'art. 513,
comma 2, cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 1 della legge n.
267 del 1997, in riferimento agli artt. 3, 25, comma secondo, 101,
102, comma primo, 111 e 112 Cost., "nella parte in cui subordina
esclusivamente all'accordo delle parti la lettura dei verbali
contenenti le dichiarazioni rese al pubblico ministero dalle persone
indicate nell'art. 210 c.p.p., qualora queste si siano avvalse della
facoltà di non rispondere o, nel caso di accoglimento della
eccezione sub 1), si siano rifiutate di rispondere". Osserva il
Tribunale come la giurisprudenza costituzionale abbia in varie
pronunce evidenziato che il rispetto del principio dell'oralità
debba essere contemperato con la esigenza di evitare la perdita, ai
fini della decisione, di quanto acquisito prima del dibattimento e
che sia irripetibile in tale sede. In particolare, con la sentenza
n. 179 del 1994, la Corte ha affermato che nell'ipotesi in cui il
prossimo congiunto dell'imputato, dopo avere reso dichiarazioni nella
fase delle indagini preliminari, si avvalga della facoltà di non
rispondere solo in sede di testimonianza dibattimentale, le
precedenti dichiarazioni, ritualmente acquisite, non possono subire
una successiva invalidazione per il tardivo esercizio da parte del
testimone della facoltà di astensione, sicché esse possono essere
utilizzate, quali atti irripetibili, a norma dell'art. 512 cod.
proc. pen. Anche nel caso delle persone esaminate ex art. 210 cod.
proc. pen. si è in presenza di soggetti che nella fase delle
indagini preliminari non si sono avvalse della facoltà di non
rispondere; con la conseguenza che la loro decisione di non
rispondere in sede di esame dibattimentale rende l'atto
oggettivamente e imprevedibilmente irripetibile. Ne consegue,
secondo il giudice a quo, che la disciplina introdotta dal novellato
art. 513 cod. proc. pen. è doppiamente censurabile: non solo
perché differenzia ingiustificatamente la posizione di chi non si
presenti all'esame dibattimentale rispetto a quella di chi,
comparendo, si avvalga della facoltà di non rispondere (in quanto
nel primo caso, a differenza del secondo, le precedenti dichiarazioni
possono essere utilizzate), ma, più in generale, perché
irragionevolmente sacrifica il potere del giudice del dibattimento di
pervenire alla piena conoscenza dei fatti oggetto del processo
affinché possa essere emessa una giusta decisione, e, ad un tempo, i
principi di uguaglianza, legalità, esercizio dell'azione penale,
funzione conoscitiva del processo e indefettibilità della
giurisdizione, in violazione degli artt. 2, 3, 24, secondo comma, 25,
comma secondo, 101, comma secondo, 102, comma primo, 111 e 112 della
Costituzione. La salvaguardia del contraddittorio dibattimentale,
costituente un principio cardine della riforma del 1988, può essere
realizzata, osserva il Tribunale, solo se il soggetto che è
sottoposto all'esame incrociato, e che abbia consapevolmente
rilasciato dichiarazioni nella fase delle indagini preliminari, sia
gravato dell'obbligo di rispondere alle domande che gli vengono
rivolte; fermo restando che una eventuale declaratoria di
incostituzionalità non equivarrebbe di per sé a parificare tale
soggetto al testimone (in particolare quanto all'obbligo di dire la
verità), essendo una simile scelta rimessa al legislatore, che
sarebbe libero di stabilire se sanzionare, e in quali forme, la
violazione del dovere di rispondere all'esame. In presenza
dell'attuale disciplina, invece, il soggetto esaminato resterebbe
arbitro di vanificare l'altrui diritto all'esame e controesame. Il
Tribunale ritiene inoltre che l'art. 513, comma 2, cod. proc. pen.,
nella parte in cui rimette all'accordo delle parti la utilizzabilità
delle dichiarazioni rese nella fase predibattimentale dal soggetto
che in sede di esame dibattimentale ex art. 210 cod. proc. pen. abbia
deciso di non rispondere, determini, per altro verso, un
irragionevole ostacolo all'esercizio della giurisdizione penale. Un
simile potere immotivato, discrezionale e incontrollabile delle parti
di disporre della prova, contrastante con reiterate affermazioni di
principio della giurisprudenza costituzionale (in particolare viene
richiamata la sentenza n. 111 del 1993), inciderebbe sul principio di
soggezione del giudice soltanto alla legge: la disponibilità della
prova rende infatti disponibile, indirettamente, la stessa res
judicanda, che viene così a sfuggire all'esercizio della
giurisdizione, in violazione dell'art. 101, comma secondo, Cost. Il
giudice a quo prospetta anche la violazione dell'art. 25, comma
secondo, Cost., che implica la punibilità dei colpevoli di reati:
infatti, condizionandosi l'utilizzo da parte del giudice di elementi
di prova irripetibili al consenso dell'imputato, si consente che
quest'ultimo, mediante una scelta totalmente discrezionale, impedisca
l'accertamento del fatto e perciò delle sue eventuali
responsabilità.
8.1. - È intervenuto il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata, e
riportandosi, stante l'analogia delle questioni, all'atto di
intervento relativo ai giudizi di costituzionalità promossi con le
ordinanze iscritte ai nn. 776 e 787 del r.o. del 1997.
9. - Nel corso di un procedimento penale nei confronti di diversi
imputati, il Tribunale di Savona alla udienza del 27 giugno 1996
disponeva, su richiesta del pubblico ministero, l'acquisizione dei
verbali delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini
preliminari da un ex coimputato, la cui posizione era già stata
definita ex art. 444 cod. proc. pen., il quale, comparso in
dibattimento per essere esaminato a norma dell'art. 210 cod. proc.
pen., si era avvalso della facoltà di non rispondere. Entrata in
vigore la legge n. 267 del 1997, alla udienza del 20 ottobre 1997 il
pubblico ministero chiedeva, a norma dell'art. 6, comma 2, della
predetta legge, che venisse disposta nuova citazione di tale
soggetto, nonché di altro imputato di reato connesso, nei cui
confronti, al pari del primo, era precedentemente intervenuta
sentenza di patteggiamento. Entrambi i soggetti si avvalevano della
facoltà di non rispondere e, non avendo i difensori degli imputati
acconsentito alla lettura delle relative dichiarazioni
predibattimentali, il Tribunale, su eccezione del pubblico ministero,
sollevava, con ordinanza in data 3 novembre 1997 (r.o. n. 908/1997),
questione di costituzionalità, in riferimento agli artt. 3, 25, 101
e 112 Cost., dell'art. 6, commi 2 e 5, della legge n. 267 del 1997,
nonché dell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen. Nel merito della
questione relativa alla disciplina transitoria, rilevante in ordine
alle dichiarazioni rese dall'imputato in procedimento connesso e già
acquisite prima dell'entrata in vigore della legge n. 267 del 1997,
il Tribunale denuncia, in primo luogo, la violazione degli artt. 3,
25, 101 e 112 della Costituzione in quanto la norma impugnata
"attribuisce rilevanza al consenso espresso dalla difesa ai fini
della valutazione della prova, consistente in dichiarazioni rese da
coimputati e da imputati o indagati in procedimento connesso o
probatoriamente collegato di cui sia stata data lettura ai sensi
dell'art. 513 c.p.p. previgente". Al riguardo il rimettente osserva
che "il principio di eguaglianza e il principio di legalità in
materia penale, da cui discende l'indisponibilità pubblica e privata
della pretesa punitiva dello Stato, il principio di obbligatorietà
dell'azione penale e la regola dell'obbligo di motivazione delle
sentenze (con il corollario della necessaria coerenza intrinseca tra
premesse e conclusioni) conducono a ritenere incompatibile con
l'ordinamento costituzionale una interferenza tra volontà delle
parti del processo e valutazione della prova, che potrebbe
costringere il giudice a pervenire ad una pronuncia irragionevolmente
discriminatrice e contraddittoria, che si fondi non sulla valutazione
razionale degli elementi legittimamente acquisiti, ma anche sulla
volontà insindacabile delle parti processuali". In particolare,
risulterebbe evidente la lesione del principio di eguaglianza in
quanto, in conseguenza di differenti condotte processuali della
difesa (consenso prestato o meno dai vari difensori prima della
entrata in vigore della legge), il giudice, utilizzando nei confronti
di ciascun imputato un materiale probatorio diverso, potrebbe
pervenire alla condanna dell'uno e alla assoluzione dell'altro, pur
in presenza di una identica posizione processuale. In secondo luogo
il Tribunale, con riferimento agli artt. 3, 101, comma secondo, 111,
comma primo, Cost., ravvisa la "intrinseca irrazionalità dell'art. 6
comma 5 legge n. 267/1997 nella parte in cui vieta di valutare le
dichiarazioni acquisite ai sensi del testo previgente dell'art. 513
c.p.p.": infatti la norma transitoria, "mentre consente
l'utilizzazione a fini di prova delle dichiarazioni precedentemente
rese dalle persone indicate dall'art. 513 se la loro intrinseca
attendibilità è riscontrata anche soltanto da altri elementi di
natura logica, vieta al giudice di utilizzare come riscontro
dichiarazioni della stessa natura provenienti da persone diverse
delle quali abbia riconosciuto l'attendibilità e l'autonomia
rispetto a quella da riscontrare, così imponendogli di contraddire
la propria motivata convinzione nel contesto della medesima
decisione". In terzo luogo il giudice a quo ritiene violato l'art. 3
della Costituzione per disparità di trattamento "tra chi è
raggiunto da più chiamate in correità convergenti, acquisite ex
art. 513 e chi lo è soltanto, o anche, da dichiarazioni acquisite ex
art. 503 c.p.p. per avere il dichiarante rifiutato di rispondere
soltanto a singole domande, o, ancora, da dichiarazioni
predibattimentali acquisite ex art. 512 c.p.p.". In ordine alla
questione relativa all'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., rilevante
in ordine alle dichiarazioni rese dall'imputato in procedimento
connesso citato a comparire per rendere esame dopo l'entrata in
vigore della legge n. 267 del 1997, il Tribunale deduce, innanzi
tutto, la violazione dell'art. 3 Cost., "nella parte in cui prevede
un diverso regime di lettura e conseguente utilizzabilità delle
dichiarazioni del coimputato a seconda che questi sia giudicato
contestualmente o separatamente". Si osserva al riguardo che la
coesistenza di due regimi di utilizzabilità, a seconda che si tratti
di imputato giudicato contestualmente (art. 513, comma 1) o
separatamente (art. 513, comma 2) evidenzia una irragionevole
disparità di trattamento, analoga a quella che aveva dato luogo alla
declaratoria di incostituzionalità pronunciata dalla Corte
costituzionale con la sentenza n. 254 del 1992. Inoltre, il giudice
a quo ravvisa la violazione degli artt. 3 e 112 Cost., "nella parte
in cui (l'art. 513, comma 2, cod. proc. pen. novellato) non consente
la lettura di dichiarazioni rese al P.M., alla P.G. delegata o al
G.I.P. nella fase delle indagini ovvero al G.U.P. senza le forme
degli artt. 498 e 499 c.p.p. da persone indagate o imputate in
procedimento connesso o probatoriamente collegato che si siano
avvalse della facoltà di non rispondere nel caso che le
dichiarazioni siano state assunte prima dell'entrata in vigore della
novella". Rileva il Tribunale che tale assetto normativo si risolve
in una pura e semplice sottrazione al processo di materiale
probatorio ritualmente assunto, senza che fosse possibile, prima
della entrata in vigore della novella, rimediare a tale conseguenza
con il ricorso all'incidente probatorio: ciò non solo determina una
irragionevole disparità di trattamento tra imputati, a seconda che
il dichiarante si sia o meno avvalso della facoltà di non
rispondere, ma anche un impedimento alla utilizzazione di prove
raccolte dal pubblico ministero, non più in grado di chiederne
l'assunzione con modalità tali da impedirne la dispersione. Ancora,
sarebbe ravvisabile la violazione degli artt. 3 e 24 della
Costituzione "nella parte in cui la norma subordina l'acquisizione
delle dichiarazioni al consenso di tutte le parti". Ed infatti,
attribuire ad una qualsiasi delle parti, sia pubbliche che private,
compresa la parte civile, la facoltà di paralizzare l'acquisizione
della prova nel processo, anche favorevole a questo o a quello
imputato, mentre conduce a conseguenze inammissibili con gli stessi
principi del processo accusatorio, dove la iniziativa della parte è
mezzo per ampliare, e non per restringere, la conoscenza del giudice,
determina conseguenze lesive degli stessi interessi difensivi, che
potrebbero essere sacrificati dalle peculiari strategie difensive di
ciascuna parte.
9.1. - È intervenuto il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che, riportandosi, stante l'analogia delle questioni, all'atto
di intervento relativo ai giudizi di costituzionalità promossi con
le ordinanze iscritte ai nn. 776 e 787 del r.o. del 1997, ha chiesto
che la questione sia dichiarata infondata.
10. - Nel corso di un procedimento penale a carico di diversi
imputati dei delitti di falsità ideologica e abuso di ufficio, il
Tribunale di Trani disponeva ex art. 210 cod. proc. pen. la citazione
per l'udienza del 16 ottobre 1997 di un ex coindagato nei cui
confronti era stata disposta l'archiviazione ai sensi dell'art. 408
cod. proc. pen. All'udienza indicata, successiva all'entrata in
vigore della legge n. 267 del 1997, tale soggetto si avvaleva della
facoltà di non rispondere e il pubblico ministero chiedeva che
fossero acquisite le dichiarazioni dallo stesso rese in sede di
interrogatorio. All'acquisizione si opponevano i difensori degli
imputati in base a quanto disposto dall'art. 513, comma 2, cod. proc.
pen. come sostituito dall'art. 1 della legge n. 267 del 1997, di
immediata applicabilità nel processo in corso. Il pubblico ministero
eccepiva l'illegittimità costituzionale della suddetta norma per
contrasto con gli artt. 3, 97 e 112 Cost. Il Tribunale, valutata la
rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di
legittimità prospettata e ritenuto di dover estendere d'ufficio, in
riferimento agli stessi parametri costituzionali, la censura,
formulata dal pubblico ministero in relazione all'art. 513 cod. proc.
pen., agli artt. 238 cod. proc. pen. e 6 della legge n. 267 del
1997, con ordinanza del 16 ottobre 1997 (r.o. n. 913 del 1997)
rimetteva il giudizio dinanzi alla Corte. A giudizio del Tribunale
rimettente l'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., novellato dalla
legge n. 267 del 1997, viola in primo luogo l'art. 3 Cost., in quanto
determina una irragionevole disparità di trattamento fra situazioni
processuali equipollenti: mentre, infatti, nel caso in cui il
testimone rifiuti di rispondere è possibile ai sensi dell'art. 500,
comma 2-bis, cod. proc. pen. procedere alle contestazioni e così
"recuperare" le dichiarazioni precedentemente rese, quando a deporre
sia un imputato di reato connesso il "recupero" delle sue
dichiarazioni può avvenire solo su accordo delle parti. Al riguardo
il rimettente osserva che a venire in discussione è, sotto questo
profilo, direttamente l'art. 210, comma 4, cod. proc. pen., che
attribuisce la facoltà di non rispondere all'indagato o imputato in
un procedimento connesso anche con riferimento a fatti riguardanti la
responsabilità di terzi, ipotesi nella quale il dichiarante ex art.
210 cod. proc. pen. è in una situazione equiparabile a quella del
testimone. Di qui la censura mossa, in riferimento all'art. 3 Cost.,
anche all'art. 210 cod. proc. pen. per i riflessi sull'attuale
disciplina dell'art. 513 cod. proc. pen. Un ulteriore profilo di
disparità di trattamento viene ravvisato dal giudice a quo in
relazione alla disciplina transitoria prevista dall'art. 6 della
legge n. 267 del 1997. Infatti la norma impugnata, pur introducendo
ai commi 2 e 5 una disciplina di salvaguardia delle situazioni in cui
il dichiarante sia già stato esaminato prima dell'entrata in vigore
della legge, nulla dispone in ordine alla situazione del tutto
equipollente in cui, come nella specie, il dichiarante, esaminato in
dibattimento dopo l'entrata in vigore della legge, si avvalga della
facoltà di non rispondere e tuttavia il pubblico ministero non abbia
avuto alcuna possibilità, ai sensi del comma 1, di ricorrere
all'incidente probatorio, essendo già esaurite le fasi in cui tale
mezzo è consentito. L'art. 513, comma 2, cod. proc. pen. violerebbe
inoltre il principio del buon andamento della pubblica
amministrazione "in quanto determina un rilevante spreco di attività
amministrativa, finalizzata all'espletamento delle indagini e
all'introduzione del giudizio dibattimentale, allorché tale
attività venga vanificata in conseguenza della impossibilità non
prevedibile di poter utilizzare una fonte di prova", nonché l'art.
112 della Costituzione in quanto la norma impugnata è di ostacolo al
valido esercizio dell'azione penale promossa.
10.1. - È intervenuto
il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato che, richiamandosi integralmente
all'atto di intervento relativo ai giudizi di costituzionalità
promossi con le ordinanze iscritte ai numeri 776 e 787 del r.o. del
1997, ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata. Considerato in diritto
1. - Preliminarmente la Corte deve prendere in esame le questioni
della ammissibilità della costituzione in giudizio del Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Torino (r.o. n. 915 del 1997)
e della provincia di Bologna, qualificatasi come persona offesa nel
procedimento avanti al tribunale per i minorenni di Bologna (r.o. n.
776 del 1997).
1.1. - Come questa Corte ha più volte avuto
occasione di affermare (sentenze numeri 1 e 375 del 1996 e ordinanza
n. 327 del 1995), la costituzione del pubblico ministero nel giudizio
incidentale di costituzionalità deve ritenersi inammissibile:
infatti, nonostante al pubblico ministero debba riconoscersi la
qualità di parte nel processo a quo, da un lato la peculiarità
della sua posizione ordinamentale e processuale, dall'altro l'attuale
disciplina (articoli 20, 23 e 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
articoli 3 e 17 delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale), che tiene distinti il "pubblico ministero" e
le "parti", inducono ad escludere la costituzione in giudizio di tale
soggetto. La peculiarità del ruolo del pubblico ministero fa poi
ritenere non irragionevole la scelta discrezionale del legislatore di
distinguere tale organo rispetto alle parti del procedimento a quo,
non prevedendone la legittimazione a costituirsi nel giudizio sulle
leggi. Appare pertanto priva di fondamento la questione di
legittimità costituzionale degli articoli 23 e 25 della legge 11
marzo 1953, n. 87, nella parte in cui non contemplano il pubblico
ministero tra i soggetti che possono costituirsi, prospettata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Torino nelle deduzioni scritte
presentate sotto forma di atto di costituzione, nonché
nell'illustrazione delle ragioni che è stato ammesso a rendere
nell'udienza pubblica.
1.2. - È del pari inammissibile la
costituzione della persona offesa provincia di Bologna, che non era
parte nel procedimento a quo.
2. - Le numerose questioni di legittimità costituzionale
sottoposte all'esame della Corte riguardano l'art. 210, comma 4, cod.
proc. pen., nonché gli articoli 238, commi 2-bis e 4, e 513, commi
1 e 2, cod. proc. pen. - questi ultimi nelle parti modificate,
rispettivamente, dagli articoli 3 e 1 della legge 7 agosto 1997, n.
267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in
tema di valutazione delle prove) - e l'art. 6, commi 2 e 5, della
predetta legge, contenente norme transitorie circa la nuova
disciplina dell'art. 513 cod. proc. pen. In estrema sintesi, tutte
le questioni attengono alle regole di acquisizione probatoria di
dichiarazioni sul fatto altrui rese in precedenza da imputati, sia
nel medesimo procedimento, sia in procedimento separato, non comparsi
in dibattimento, ovvero che rifiutino di sottoporsi all'esame o si
avvalgano della facoltà di non rispondere. Le questioni si
riferiscono dunque, nell'ambito dell'articolato e complesso sistema
normativo che disciplina la formazione della prova in dibattimento,
ad una peculiare categoria di dichiarazioni, caratterizzate
dall'essere rese da imputati e dall'avere per oggetto fatti
concernenti la responsabilità di altri imputati. In particolare, le
questioni investono: con riguardo all'art. 513, comma 1, cod. proc.
pen., la regola che subordina al consenso degli altri imputati
l'utilizzazione delle dichiarazioni rese in precedenza dall'imputato
nel medesimo procedimento che in dibattimento rifiuti di sottoporsi
all'esame; con riguardo all'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., la
regola che condiziona all'accordo delle parti la lettura delle
dichiarazioni rese in precedenza dall'imputato in procedimento
separato che in dibattimento si avvale della facoltà di non
rispondere; con riguardo alle disposizioni transitorie dettate
dall'art. 6 della legge n. 267 del 1997 in relazione all'art. 513
cod. proc. pen., la diversità di disciplina circa l'utilizzazione
delle dichiarazioni nei giudizi in corso, a seconda che, al momento
di entrata in vigore della legge, non fosse ancora ovvero fosse già
stata disposta la lettura delle dichiarazioni rese in precedenza; con
riguardo all'art. 238, commi 2-bis e 4, cod. proc. pen., la
disciplina che prevede la utilizzazione delle dichiarazioni rese in
altro dibattimento soltanto nei confronti degli imputati i cui
difensori hanno partecipato all'assunzione della prova nel
procedimento separato, ovvero soltanto nei confronti dell'imputato
che vi consenta; infine, con riguardo all'art. 210, comma 4, cod.
proc. pen., non modificato dalla legge n. 267 del 1997, la facoltà
di non rispondere riconosciuta all'imputato in procedimento connesso
o probatoriamente collegato. Poiché le ordinanze di rimessione
sollevano questioni identiche o analoghe, comunque coinvolgenti
complessivamente gli articoli del codice di procedura penale
sostituiti o modificati dalla legge n. 267 del 1997 e le relative
norme transitorie, nonché l'art. 210, comma 4, cod. proc. pen., ad
essi strettamente collegato, è opportuno disporre la riunione dei
relativi giudizi.
2.1. - L'esame delle molteplici questioni
prospettate dai giudici rimettenti presuppone l'individuazione
preliminare dei valori costituzionali coinvolti dal complesso sistema
normativo sottoposto al giudizio della Corte. Viene innanzitutto in
gioco l'inviolabilità del diritto di difesa dell'imputato, nella sua
dimensione di diritto fondamentale della persona, garantito dall'art.
24 della Costituzione, con particolare riferimento, per quanto qui
interessa, sia all'imputato che ha reso dichiarazioni sul fatto
altrui, sia all'imputato nei cui confronti tali dichiarazioni sono
rivolte. Quanto al primo, l'intangibilità del diritto di difesa,
sotto forma del rispetto del principio nemo tenetur se detegere, e
conseguentemente del diritto al silenzio, si manifesta nella garanzia
dell'esclusione, anche quando l'imputato abbia reso dichiarazioni su
fatti concernenti la responsabilità di altri, dell'obbligo di
rispondere in dibattimento a domande che potrebbero coinvolgere
responsabilità proprie. Quanto al secondo, è manifestazione
irrinunciabile del diritto di difesa che all'imputato sia assicurata
la possibilità, salvo che egli stesso vi abbia rinunciato, di
sottoporre al vaglio del contraddittorio le dichiarazioni che lo
riguardano, in conformità al metodo di formazione dialettica della
prova davanti al giudice chiamato a decidere. Sul piano
costituzionale, viene inoltre in gioco la funzione del processo
penale, che è strumento, non disponibile dalle parti, destinato
all'accertamento giudiziale dei fatti di reato e delle relative
responsabilità. Tale funzione non può essere utilizzata per
attenuare la tutela - piena e incoercibile - del diritto di difesa,
coessenziale allo stesso processo. Sono invece censurabili, sotto il
profilo della ragionevolezza, soluzioni normative che, non necessarie
per realizzare le garanzie della difesa, pregiudichino la funzione
del processo.
3. - La maggior parte delle ordinanze sollevano problemi di
costituzionalità dell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen. riguardante
il rifiuto di rispondere in dibattimento della persona imputata in
separato procedimento connesso o collegato, che abbia in precedenza
reso dichiarazioni sul fatto altrui. Il Tribunale per i minorenni di
Bologna (r.o. n. 776/1997), il tribunale di Bergamo (r.o. n.
81/1998), il tribunale militare di Torino (r.o. n. 898/1997), il
tribunale di Savona (r.o. n. 908/1997), il tribunale di Trani (r.o.
n. 913/1997) e il Tribunale di San Remo (r.o. n. 861/1997) dubitano
della legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2, cod. proc.
pen., nella parte in cui subordina all'accordo delle parti la lettura
dei verbali contenenti le dichiarazioni predibattimentali delle
persone indicate nell'art. 210 cod. proc. pen. (imputati del medesimo
reato, di reati connessi ovvero di reati probatoriamente collegati
nei confronti dei quali si procede o si è proceduto separatamente),
che si avvalgano in dibattimento della facoltà di non rispondere.
Il tribunale di San Remo (r.o. n. 861/1997) formalmente impugna,
unitamente all'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., che detta i
criteri cui è subordinata la lettura delle suddette dichiarazioni,
anche l'art. 514 cod. proc. pen., che, al contrario, quale norma di
chiusura, disciplina le letture vietate. Il tribunale di Bergamo
(r.o. n. 81/1998), il tribunale militare di Torino (r.o. n. 898/1997)
e il tribunale di Trani (r.o. n. 913/1997) impugnano inoltre il
regime processuale delle letture dettato dall'art. 513, comma 2,
cod. proc. pen. in relazione al comma 4 dell'art. 210, cod. proc.
pen., che attribuisce la facoltà di non rispondere ai soggetti
indicati nel comma 1 del medesimo articolo.
3.1. - A parere dei
rimettenti l'art. 513, comma 2, violerebbe gli articoli 3 e 24 della
Costituzione: a) perché l'ingresso delle dichiarazioni rese in
precedenza fra il materiale probatorio sottoposto alla valutazione
del giudice viene fatto dipendere dalla volontà delle parti (r.o. n.
776/1997 con esclusivo riferimento alla intrinseca irragionevolezza):
in particolare, attribuendo ad una qualsiasi di essa, compresa la
parte civile, la facoltà di paralizzare l'acquisizione della prova,
anche se favorevole ad un imputato (r.o. n. 908/1997), violando la
parità tra accusa e difesa nella partecipazione al processo, la
garanzia del diritto delle parti private e del pubblico ministero ad
ottenere l'ammissione e l'acquisizione dei mezzi di prova, ed
impedendo al giudice di assumere le prove a discarico e a carico
dell'imputato (r.o. n. 861/1997); b) in quanto tale disposizione
determina una irragionevole disparità di trattamento tra la
disciplina della utilizzazione delle dichiarazioni rese nel corso
delle indagini dal testimone che rifiuti in dibattimento di
rispondere e quella delle dichiarazioni rese dagli imputati in un
procedimento connesso, "giacché mentre nel caso in cui il testimone
si rifiuti di rispondere possono, ai sensi del comma 2-bis dell'art
500 cod. proc. pen., recuperarsi le sue dichiarazioni, viceversa nel
caso in cui il dichiarante ex art. 210 cod. proc. pen. (che
sostanzialmente altri non è che un testimone seppure fornito di
particolari garanzie) si rifiuta di rispondere, il recupero delle sue
dichiarazioni non può avvenire che con l'accordo delle parti" (r.o.
n. 913/1997); c) perché, in riferimento anche agli articoli 2, 25,
101, 102, 111 e 112 della Costituzione, la norma impugnata -
comportando la perdita, ai fini della decisione, di quanto acquisito
prima del dibattimento e che sia oggettivamente irripetibile in tale
sede, per via della decisione di non rispondere a dibattimento di
persone che avevano precedentemente scelto di non avvalersi di tale
facoltà rendendo dichiarazioni indizianti nei confronti di altri -
pone il giudice nell'impossibilità di emettere una giusta decisione
e viola ad un tempo i principi di uguaglianza, legalità, esercizio
dell'azione penale, funzione conoscitiva del processo,
indefettibilità della giurisdizione ed essenzialmente lo stesso
diritto al contraddittorio ("il conflitto reale non è tra diritto di
difesa e giurisdizione, ma tra i diritti di difesa di cui sono
titolari i diversi soggetti" - r.o. n. 898/1997).
3.2. - Facendo
riferimento agli stessi parametri sopra indicati, richiamati per lo
più congiuntamente, alcune ordinanze denunciano inoltre la
violazione: a) del principio di indefettibilità della
giurisdizione, del libero convincimento del giudice e della sua
soggezione solo alla legge, in quanto il diritto riconosciuto
all'imputato di opporsi ad libitum all'utilizzazione di prove a suo
carico gli consentirebbe di disporre del processo e impedirebbe al
giudice di conoscere i fatti del processo oggetto del giudizio,
nonché di valutare complessivamente il materiale probatorio (r.o. n.
81/1998, r.o. n. 776/1997, r.o. n. 861/1997, in riferimento agli
articoli 111 e 112 della Costituzione e r.o. n. 898/1997, in
riferimento all'art. 101, secondo comma, Cost.); b) del principio di
non dispersione della prova, enucleato dalla Corte costituzionale con
le sentenze n. 254 e 255 del 1992, e tendente a contemperare il
rispetto del principio guida dell'oralità con l'esigenza di evitare
la perdita di quanto acquisito prima del dibattimento, così che non
sia sacrificato lo scopo essenziale del processo penale, che consiste
nella ricerca della verità e in una decisione giusta, nonché, sotto
altro profilo, del diritto di difesa della parte civile la quale, non
potendo chiedere né partecipare all'incidente probatorio nella fase
delle indagini preliminari, potrebbe vedere irrimediabilmente
compromesso il suo interesse alla acquisizione della prova a carico
dell'imputato, e tuttavia potrebbe anche, per il suo singolare
interesse, opporsi alla acquisizione di dichiarazione che scagionino
l'imputato (r.o. n. 81/1998, in riferimento agli articoli 3, 24, 25,
101, 102, 111 e 112 Cost.); c) del principio dell'obbligatorietà
dell'azione penale, in quanto la disciplina impugnata produrrebbe
l'effetto di paralizzare ex post l'iniziativa penale, così di fatto
violando il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale che
comporta che l'organo della pubblica accusa sia messo nelle
condizioni di esercitare validamente l'azione promossa (r.o. n.
913/1997, in riferimento all'art. 112 Cost.). Per il tribunale
militare di Torino e per il tribunale di Trani sarebbero inoltre
violati l'art. 25, secondo comma, Cost., perché i principi in esso
affermati implicano la punibilità dei colpevoli di reati (r.o. n.
898/1997), e l'art. 97 Cost., in quanto la norma impugnata "determina
un rilevante spreco di attività amministrativa, finalizzata
all'espletamento delle indagini e all'introduzione del giudizio
dibattimentale, (...) vanificata in conseguenza della impossibilità
non prevedibile di poter utilizzare una fonte di prova" (r.o. n.
913/1997).
3.3. - Il tribunale di Savona e il tribunale di San Remo
censurano il medesimo art. 513, comma 2, cod. proc. pen. per la
irragionevole diversità dei regimi di utilizzabilità dettati nel
caso in cui l'imputato - dello stesso reato, di reato connesso o di
reato probatoriamente collegato - sia giudicato contestualmente (art.
513, comma 1, cod. proc. pen.) o separatamente (art. 513, comma 2,
cod. proc. pen.) (r.o. n. 861/1997 e n. 908/1997).
4. - Le censure mosse all'art. 513, comma 2, cod. proc. pen. sono
sostanzialmente riconducibili a quattro profili, sovente prospettati
come concorrenti o interdipendenti. In primo luogo, viene eccepita,
in riferimento agli articoli 3 e 24 Cost., l'illegittimità
costituzionale della norma in esame per l'irragionevolezza di una
disciplina che subordina alla volontà delle parti l'acquisizione del
materiale probatorio suscettibile di essere valutato dal giudice ai
fini della decisione, attribuendo ad una qualsiasi delle parti, ivi
compresa la parte civile, la facoltà di paralizzare l'acquisizione
della prova. Verrebbe cioè introdotto un inammissibile principio
dispositivo in materia di prova, e si consentirebbe allo stesso
imputato di disporre del processo, attribuendogli ad libitum il
diritto di opporsi all'utilizzazione di prove a suo carico e
impedendo correlativamente al giudice di conoscere i fatti di causa e
di valutare complessivamente il materiale probatorio. Consequenziali
a questo profilo sarebbero la violazione del principio della parità
tra accusa e difesa e del diritto delle parti di ottenere
l'ammissione e l'acquisizione dei mezzi di prova. La violazione del
principio di ragionevolezza viene eccepita anche sotto il diverso
profilo della ingiustificata disparità di trattamento tra la
disciplina delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini dal
testimone, che poi rifiuta o omette in tutto o in parte di rispondere
durante l'esame in dibattimento, e quella riservata alle
dichiarazioni rese in precedenza dall'imputato in un procedimento
connesso, che poi si avvale in dibattimento della facoltà di non
rispondere: nel primo caso, infatti, le dichiarazioni del testimone
possono essere "recuperate" mediante il meccanismo delle
contestazioni, operante ex art. 500, comma 2-bis cod. proc. pen.
anche nel caso di rifiuto parziale o totale di rispondere, mentre nel
caso in cui l'imputato in procedimento connesso, che sostanzialmente
non sarebbe altro che un testimone, seppure fornito di particolari
garanzie, si avvale in dibattimento della facoltà di non rispondere,
le dichiarazioni rese in precedenza possono essere recuperate solo se
vi è l'accordo delle parti. Un ulteriore profilo pone l'accento
sulla violazione del diritto al contraddittorio, in riferimento
all'art. 24 Cost.: a seguito della disciplina impugnata, "il
conflitto reale" non si porrebbe tra diritto di difesa ed esercizio
della giurisdizione, ma tra i diritti di difesa di cui sono
rispettivamente titolari l'imputato in procedimento connesso
"dichiarante contra alios" che si avvale della facoltà di non
rispondere, e l'imputato destinatario delle dichiarazioni, che
perderebbe il diritto al contraddittorio. Infine, un quarto gruppo
di censure chiama in causa anche la violazione degli articoli 101,
secondo comma, 102, primo comma, 111 e 112 Cost.: la norma
impugnata, in quanto comporta la perdita, ai fini della decisione, di
elementi di prova divenuti oggettivamente irripetibili in
dibattimento a causa della decisione di non rispondere di persone che
in precedenza non si erano avvalse di tale facoltà ed avevano reso
dichiarazioni a carico di altri, porrebbe il giudice
nell'impossibilità di emettere una giusta decisione e inciderebbe
sul libero convincimento del giudice e sulla sua soggezione solo alla
legge, sulla funzione conoscitiva del processo, sull'indefettibilità
della giurisdizione, sull'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione
penale. 4.1 - Le questioni sono fondate, nei limiti di seguito
precisati, in riferimento agli articoli 3 e 24 Cost. L'art. 513,
comma 2, cod. proc. pen. prevede i casi in cui è possibile procedere
alla lettura in dibattimento delle dichiarazioni rese in precedenza
al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria su delega del
pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari
o nell'udienza preliminare dalle persone indicate nell'art. 210 cod.
proc. pen. (imputati in un procedimento connesso a norma dell'art.
12 cod. proc. pen. e imputati di un reato probatoriamente collegato a
norma dell'art. 371, comma 2, lettera b), cod. proc. pen., nei cui
confronti si procede o si è proceduto separatamente). Si tratta di
persone che, proprio in quanto esaminate in un procedimento diverso
da quello a loro carico, sono necessariamente sentite su fatti
concernenti la responsabilità di altri imputati. In base
all'originaria disciplina del codice, ove il dichiarante, presente,
si fosse avvalso della facoltà di non rispondere, riconosciutagli
dall'art. 210, comma 4, cod. proc. pen., secondo la prevalente
interpretazione giurisprudenziale non era possibile disporre la
lettura delle precedenti dichiarazioni, espressamente ammessa solo
nel caso in cui lo stesso non fosse presente. Alla stregua di tale
interpretazione, si ritenne che la disciplina differisse da quella
stabilita nell'art. 513, comma 1, cod. proc. pen. in caso di rifiuto
dell'imputato nel medesimo procedimento di sottoporsi all'esame: tale
norma prevedeva infatti che, a richiesta di parte, poteva esser
disposta la lettura-acquisizione delle precedenti dichiarazioni sia
nei casi di contumacia o assenza, sia in quello di rifiuto
dell'imputato, presente, di sottoporsi all'esame. La ritenuta
disparità di trattamento tra il secondo e il primo comma dell'art.
513 cod. proc. pen. venne giudicata da questa Corte (v. sentenza n.
254 del 1992) "del tutto sfornita di ragionevole giustificazione": da
un lato la Corte ha rilevato che, essendo riconosciuta anche
all'imputato in procedimento connesso la facoltà di non rispondere,
e di sottrarsi quindi, in tutto o in parte, all'esame, si versava in
una situazione di impossibilità sopravvenuta di ripetizione
dell'atto del tutto analoga alla indisponibilità dell'imputato di
sottoporsi all'esame, che a norma del primo comma determinava la
lettura delle precedenti dichiarazioni; dall'altro, che la palese
irragionevolezza della norma impugnata si manifestava con particolare
evidenza ove si considerasse che la diversità di disciplina in
ordine alla possibilità di lettura delle dichiarazioni rese in
precedenza, a seconda che si procedesse in un unico processo
cumulativo ovvero separatamente, dipendeva da "scelte o valutazioni
contingenti di natura strettamente processuale ..., se non da eventi
del tutto casuali"; con la conseguenza che "la circostanza che al
simultaneus processus non si addivenga per qualsiasi causa non può
ragionevolmente mutare il regime di leggibilità in dibattimento (e
quindi di utilizzabilità ai fini della decisione) delle
dichiarazioni rese durante le indagini preliminari dagli imputati di
detti procedimenti". L'art. 513, comma 2, cod. proc. pen. è stato
pertanto dichiarato illegittimo nella parte in cui non prevedeva la
lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dalle persone indicate
nell'art. 210 cod. proc. pen., che si erano avvalse della facoltà
di non rispondere. La disciplina risultante da tale intervento
additivo è stata radicalmente modificata dalla legge n. 267 del
1997. Dalla nuova formulazione dell'art. 513, comma 2, cod. proc.
pen. emerge in primo luogo che è stata reintrodotta, ai fini della
disciplina della lettura, la distinzione tra impossibilità di
ottenere la presenza del dichiarante (ovvero di procedere all'esame a
domicilio o alla rogatoria internazionale o all'esame in altro modo
previsto dalla legge con le garanzie del contraddittorio) e esercizio
da parte del dichiarante presente della facoltà di non rispondere.
Ove ricorra la prima situazione, il giudice, a richiesta di parte,
dispone a norma dell'art. 512 cod. proc. pen. la lettura delle
dichiarazioni rese in precedenza qualora la impossibilità di
ripetizione dipenda da fatti o circostanze imprevedibili al momento
delle dichiarazioni. Ove il dichiarante, presente, si avvalga della
facoltà di non rispondere, la lettura dei verbali delle precedenti
dichiarazioni può invece essere disposta soltanto con l'accordo
delle parti. Si è quindi ritornati, sia pure con alcune variazioni,
ad una disciplina analoga a quella vigente prima della sentenza n.
254 del 1992: in caso di esercizio della facoltà di non rispondere,
la lettura non è preclusa in modo assoluto, ma risulta condizionata
all'accordo delle parti; in caso di impossibilità di ottenere la
presenza del dichiarante, la lettura non è ammessa sempre, ma solo
nelle ipotesi in cui la impossibilità di ripetizione dell'atto
dipenda da fatti o circostanze imprevedibili al momento delle
dichiarazioni.
4.2. - La scelta del legislatore del 1997 è venuta
incontro all'indiscutibile esigenza di precludere, in mancanza del
consenso dei soggetti interessati, l'acquisizione meramente
"cartolare" delle dichiarazioni precedentemente rese sul fatto altrui
dall'imputato di reato connesso o collegato che in dibattimento
rifiuti di rispondere: il metodo di acquisizione di queste
dichiarazioni, raccolte in un contesto in cui non è assicurata la
garanzia del contraddittorio, impediva infatti all'imputato a cui
erano rivolte di esercitare in dibattimento il fondamentale diritto
di confrontarsi con la fonte di accusa. Lo stesso legislatore del
1997 ha poi allargato le ipotesi in cui è possibile disporre con
incidente probatorio l'esame su fatti concernenti la responsabilità
di altri sia della persona sottoposta alle indagini nel medesimo
procedimento, sia delle persone indicate nell'art. 210 cod. proc.
pen. (art. 392, comma 1, lett. c) e d), cod. proc. pen.), ed ha
esteso all'udienza preliminare la possibilità di esaminarle con le
forme dell'esame diretto e del controesame (art. 421, comma 2, cod.
proc. pen.), ampliando, mediante strumenti attivabili anche per
iniziativa della difesa dell'imputato, gli spazi del contraddittorio
(sia pure anticipato) su atti destinati ad essere utilizzati in
dibattimento. Ciò che invece nella legge n. 267 del 1997 delinea un
sistema privo di ragionevole giustificazione è che la
utilizzabilità delle precedenti dichiarazioni venga fatta dipendere
dalla scelta meramente discrezionale dell'imputato in procedimento
connesso di rispondere in dibattimento su fatti concernenti la
responsabilità di altri, dopo che il medesimo imputato, pur avendo
la facoltà di non rispondere a norma dell'art. 210, comma 4, cod.
proc. pen., si era in precedenza consapevolmente risolto a rendere
dichiarazioni erga alios. Va infatti considerato che, da un lato,
l'ordinamento consente di assumere nel corso delle indagini
preliminari dichiarazioni dell'indagato o dell'imputato su fatti
concernenti la responsabilità di altri; dall'altro lato, la norma
impugnata subordina la possibilità di fare rientrare le precedenti
dichiarazioni tra il materiale suscettibile di valutazione probatoria
alla scelta del dichiarante, assolutamente discrezionale e
potestativa, di non avvalersi della facoltà di non rispondere.
Specularmente, la scelta del dichiarante di rifiutare in dibattimento
di sottoporsi al contraddittorio con il destinatario delle sue
precedenti dichiarazioni viene a combinarsi con la prevedibile
mancanza dell'accordo di tutte le parti - portatrici di contrastanti
interessi processuali, - alla lettura. L'irragionevolezza e
l'incoerenza di tale meccanismo sono di immediata evidenza:
l'esclusione delle dichiarazioni rese in precedenza dal patrimonio di
conoscenze del giudice risulta infatti rimessa alla concorrente
volontà dell'imputato in procedimento connesso e della parte
processualmente interessata a impedire l'acquisizione e
l'utilizzazione delle dichiarazioni stesse. Ne risulta pregiudicata
la stessa funzione essenziale del processo, che è appunto quella di
verificare la sussistenza dei reati oggetto del giudizio e di
accertare le relative responsabilità. Da un lato, non è conforme
al principio costituzionale di ragionevolezza una disciplina che
precluda a priori l'acquisizione in dibattimento di elementi di prova
raccolti legittimamente nel corso delle indagini preliminari o
nell'udienza preliminare; dall'altro, la tutela del diritto di difesa
impone che l'ingresso di tali elementi nel patrimonio di conoscenze
del giudice sia subordinato alla possibilità di instaurare il
contraddittorio tra il dichiarante e il destinatario delle
dichiarazioni. La mancata previsione di contestazioni in caso di
esercizio della facoltà di non rispondere preclude invece in modo
assoluto la possibilità di esaminare il dichiarante. L'effetto che
ne consegue - perdita definitiva delle precedenti dichiarazioni -
impedisce, proprio in virtù della disciplina contenuta nell'art.
513, comma 2, cod. proc. pen., la formazione dialettica della prova
davanti al giudice. Diversamente, nel disciplinare l'esame dei
testimoni, i commi 2-bis e 4 dell'art. 500, cod. proc. pen. -
introdotti dal d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7
agosto 1992, n. 356, dopo che questa Corte, con sentenza n. 255 del
1992, aveva dichiarato illegittima la precedente disciplina nella
parte in cui non prevedeva l'acquisizione nel fascicolo per il
dibattimento, se erano state utilizzate per le contestazioni, delle
dichiarazioni precedentemente rese dal testimone - stabiliscono che
le parti possono procedere alle contestazioni anche quando il teste
rifiuta o comunque omette, in tutto o in parte, di rispondere sulle
circostanze riferite nelle precedenti dichiarazioni, e che le
dichiarazioni utilizzate per le contestazioni sono acquisite nel
fascicolo per il dibattimento e valutate come prova dei fatti in esse
affermati se sussistono altri elementi di prova che ne confermano
l'attendibilità. Ebbene, il meccanismo disegnato dall'art. 500,
comma 2-bis cod. proc. pen. indica la soluzione, offerta dallo
stesso ordinamento, per porre rimedio ai vizi di legittimità
costituzionale dell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen. Va tenuto
infatti presente che sul terreno processuale l'imputato in
procedimento connesso è in gran parte già sottoposto alla
disciplina propria dei testimoni: l'art. 210, comma 2, cod. proc.
pen. prevede la citazione mediante le norme per i testimoni,
l'obbligo di presentazione al giudice e l'accompagnamento coattivo.
Tali simmetrie trovano appunto spiegazione e giustificazione nella
analogia tra le posizioni processuali di soggetti le cui
dichiarazioni sono contraddistinte dall'essere rivolte, e dall'essere
destinate a valere, nei confronti di altri. È dunque coerente con
il rispetto dei principi costituzionali di cui è stata denunciata la
violazione che alle persone indicate nell'art. 210 cod. proc. pen.
vengano applicate le regole relative alle contestazioni previste per
i testimoni anche in caso di rifiuto di rispondere: mediante il
sistema delle contestazioni di cui all'art. 500, comma 2-bis cod.
proc. pen., alla parte che ha chiesto l'esame è infatti data la
possibilità di portare direttamente davanti al giudice il contenuto
delle dichiarazioni rese in precedenza e alle controparti di
sottoporle al vaglio critico, sollecitando e favorendo eventuali
ritrattazioni, correzioni e chiarimenti. Risulta così possibile:
superare la manifesta irragionevolezza di disposizioni che consentono
all'autorità giudiziaria di raccogliere legittimamente dichiarazioni
nel corso delle indagini preliminari e che, poi, ne affidano la
possibilità di acquisizione in dibattimento alla scelta
discrezionale di chi in precedenza ha liberamente reso quelle
dichiarazioni; salvaguardare il diritto di difesa dell'imputato
dichiarante e insieme dell'imputato destinatario delle dichiarazioni:
il diritto al silenzio non viene scalfito ove il dichiarante venga
sottoposto alle contestazioni sulle circostanze riferite nelle
precedenti dichiarazioni; il diritto al contraddittorio dell'accusato
non può identificarsi con il potere di veto, ma va correttamente
inteso come diritto a contestare tali dichiarazioni in
contraddittorio con le altre parti e davanti al giudice, adottando il
meccanismo già previsto dal legislatore in caso di rifiuto totale o
parziale di rispondere del testimone. Al riguardo, è opportuno
precisare che, ove le dichiarazioni sul fatto altrui risultino
inscindibilmente connesse con i profili di responsabilità sul fatto
proprio, la contestazione ad iniziativa delle parti di singoli
contenuti narrativi appare un meccanismo idoneo a consentire al
soggetto chiamato all'esame di identificarne concretamente la portata
probatoria e, quindi, l'eventuale pregiudizio che potrebbe derivarne
alla sua difesa. In particolare, poiché l'acquisizione mediante
contestazione di singoli contenuti narrativi potrebbe in ipotesi
esporre l'imputato in procedimento connesso a nuovi o più gravi
profili di responsabilità, diversi e ulteriori rispetto a quelli
risultanti dalle sue precedenti dichiarazioni, la garanzia di un
consapevole esercizio del diritto di difesa del dichiarante, nel
rispetto del principio nemo tenetur se detegere, e, nello stesso
tempo, quella del diritto al contraddittorio di tutte le parti, sono
assicurate dalla più ampia esplicazione del metodo
dialettico-contestativo proprio del dibattimento, cui è funzionale
l'onere, per la parte che chiede l'esame ex art. 210 cod. proc. pen.,
di presentare la lista dei soggetti da esaminare "con l'indicazione
delle circostanze su cui deve vertere l'esame", secondo il disposto
dell'art. 468, comma 1, cod. proc. pen., implicitamente richiamato
dal rinvio, contenuto nell'art. 210, comma 2, cod. proc. pen., alle
norme per la citazione dei testimoni.
4.3. - In accoglimento delle
questioni elencate sub 3.1.a), 3.1.b) e 3.1.c), in riferimento agli
articoli 3 e 24 Cost., l'art. 513, comma 2, ultimo periodo, cod.
proc. pen. va pertanto dichiarato illegittimo nella parte in cui non
prevede che, qualora il dichiarante rifiuti o comunque ometta in
tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti la
responsabilità di altri già oggetto delle sue precedenti
dichiarazioni, in mancanza dell'accordo delle parti alla lettura si
applica l'art. 500, commi 2-bis e 4 cod. proc. pen. Risultano così
assorbite le questioni - indicate sub 3.1.c) e
3.2. - sollevate in
riferimento agli articoli 2, 25, 97, 101, 102, 111 e 112 Cost. È
opportuno precisare che nell'intervento additivo sull'art. 513, comma
2, cod. proc. pen. il richiamo anche al comma 4 dell'art. 500 cod.
proc. pen. è funzionale a rendere applicabile il meccanismo di
acquisizione nel fascicolo per il dibattimento delle dichiarazioni
utilizzate per le contestazioni: il criterio di giudizio che
subordina il valore probatorio delle precedenti dichiarazioni alla
sussistenza di altri elementi di prova che ne confermino
l'attendibilità, stabilito per i testimoni nello stesso comma 4, è
infatti dettato dall'analoga regola prevista in via generale
dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. anche per il coimputato e
per l'imputato in procedimento connesso. Non è invece necessario
alcun richiamo all'art. 500, comma 5, cod. proc. pen., in quanto la
situazione ivi contemplata rimane attratta nella disciplina delle
contestazioni prevista in via generale in caso di rifiuto o di
omissione totale o parziale di rispondere; né vi è motivo di
applicare la regola di valutazione probatoria dettata dal comma 5, in
quanto le dichiarazioni sul fatto altrui rese dall'imputato in
procedimento connesso continuano ad essere sottoposte, proprio
perché provenienti da un imputato, alla regola di giudizio dettata
dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. La valutazione
dell'efficacia probatoria di tali dichiarazioni - raccolte
dall'autorità giudiziaria fuori del contraddittorio, rese da un
imputato che si è poi avvalso in dibattimento della facoltà di non
rispondere, acquisite mediante il meccanismo delle contestazioni -
dovrà avvenire con la cautela e il rigore richiesti da tali
caratteristiche, ferma restando la facoltà del legislatore di
tradurre queste ovvie esigenze in una appropriata formula normativa.
4.4. - Le questioni sollevate dal tribunale di San Remo e dal
tribunale di Savona esposte sub 3.3., relative al comma 2 dell'art.
513 cod. proc. pen., in riferimento all'art. 3 della Costituzione
per disparità di trattamento rispetto al regime di utilizzabilità
dettato dal comma 1 del medesimo articolo, difettano di rilevanza.
Tenendo presenti le differenze di disciplina tra il primo e il
secondo comma dell'art. 513 cod. proc. pen., risulta che entrambe le
ordinanze di rimessione si riferiscono all'ipotesi del rifiuto di
rispondere del soggetto citato ex art. 210 cod. proc. pen.,
accompagnato dal dissenso sulla utilizzazione da parte dell'imputato
a cui si riferiscono le dichiarazioni rese in precedenza: situazione
nella quale la disciplina dei commi 1 e 2 dell'art. 513 cod. proc.
pen. conduce alle medesime conseguenze in punto di lettura e di
utilizzabilità erga alios delle dichiarazioni predibattimentali. Le
questioni vanno pertanto dichiarate inammissibili per difetto di
rilevanza.
4.5. - Il Tribunale di San Remo (r.o. n. 861/1997)
impugna, unitamente all'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., anche
l'art. 514 dello stesso codice. In realtà, la disciplina cui si
riferiscono i dubbi di legittimità costituzionale è interamente
contenuta nell'art. 513, comma 2, mentre l'art. 514 non ha autonomo
contenuto normativo rispetto alle regole di utilizzazione probatoria
delle dichiarazioni rese in precedenza. Ne consegue che, essendo
l'art. 514 cod. proc. pen. erroneamente evocato dal rimettente, la
relativa questione deve essere dichiarata inammissibile.
5. - Il Tribunale di Cagliari (r.o. n. 153/1998) dubita della
legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 1, cod. proc. pen.,
nella parte in cui, in assenza di consenso degli altri imputati,
esclude l'utilizzabilità nei confronti di ciascuno di essi delle
dichiarazioni rese da un imputato nel corso delle indagini
preliminari qualora in dibattimento questi si sia avvalso della
facoltà di non rispondere.
5.1. - A giudizio del rimettente
sarebbero violati: a) l'art. 3 Cost., in quanto irragionevolmente la
norma impugnata "fa dipendere il dispiegarsi del contraddittorio
dibattimentale dall'esercizio della facoltà di non sottoporsi
all'esame da parte di imputati che in sede di indagini abbiano reso
dichiarazioni accusatorie nei confronti di altri" e alla mancanza del
contraddittorio fa conseguire l'impossibilità per il giudice di
conoscere le dichiarazioni sul fatto altrui da essi precedentemente
rese, sacrificando il principio di non dispersione degli elementi di
prova; b) l'art. 3 Cost., per la irragionevole disparità di
trattamento che la norma impugnata determina fra la disciplina delle
dichiarazioni in precedenza rese dal coimputato che si avvalga in
dibattimento della facoltà di non rispondere, dichiarazioni delle
quali è vietata l'utilizzabilità nei confronti di altri senza il
loro consenso, e quella riservata agli atti irripetibili per cause
originarie o sopravvenute, delle quali è invece sempre consentita la
lettura; c) ancora l'art. 3 Cost., in quanto sarebbe irragionevole
non attribuire alcun rilievo alle ragioni sopravvenute di
irripetibilità dell'atto, mentre tali ragioni comportano che, previo
ricorso al meccanismo delle contestazioni di cui all'art. 500 cod.
proc. pen., venga attribuito valore di prova alle precedenti
dichiarazioni del testimone che sia stato indotto a non deporre o a
deporre il falso in dibattimento; d) gli artt. 3 e 101 Cost., in
quanto la norma impugnata determinerebbe "l'aberrante conseguenza"
che il dichiarante potrebbe in un determinato procedimento sottrarsi
all'esame dibattimentale e in un diverso procedimento sottoporsi
all'esame nei confronti di altri imputati, consentendo o negando a
suo arbitrio l'ingresso in dibattimento delle stesse precedenti
dichiarazioni.
5.2. - Ad avviso del rimettente la norma impugnata si
pone inoltre in contrasto con: a) gli artt. 25 e 112 Cost., in
quanto produrrebbe l'effetto di paralizzare ex post l'iniziativa
penale, così di fatto violando il principio dell'obbligatorietà
dell'azione penale il quale comporta che l'organo della pubblica
accusa sia messo nelle condizioni di esercitare validamente l'azione
promossa; b) l'art. 101 Cost., in quanto la norma censurata,
subordinando ad "insondabili scelte del dichiarante" la conoscenza
delle prove da parte del giudice, si pone in contrasto con il
principio della sottoposizione del giudice soltanto alla legge.
6. - L'art. 513, comma 1, cod. proc. pen., sia nella formulazione
originaria, sia a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n.
267 del 1997, si riferisce alle dichiarazioni rese in precedenza (al
pubblico ministero o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico
ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o
nell'udienza preliminare) dall'imputato nel medesimo procedimento,
sia sul fatto proprio, sia su fatti concernenti la responsabilità di
altri. Al riguardo, va precisato che le eccezioni di legittimità
costituzionale, si riferiscono esclusivamente alle dichiarazioni
aventi per oggetto la responsabilità di altri, la cui utilizzazione
è subordinata, in caso di contumacia, assenza o rifiuto
dell'imputato di sottoporsi all'esame, al consenso degli altri
imputati. Rimane ferma la disciplina relativa alla utilizzazione
delle dichiarazioni sul fatto proprio, per la quale non sono stati
sollevati dubbi di costituzionalità.
6.1. - Le questioni di
legittimità costituzionale ricalcano sostanzialmente quelle
prospettate in ordine all'art. 513, comma 2, cod. proc. pen. Viene
in primo luogo eccepita l'intrinseca irragionevolezza di una
disciplina che fa dipendere il dispiegarsi del contraddittorio
dibattimentale dall'insindacabile scelta di non sottoporsi all'esame
dell'imputato che in precedenza aveva reso dichiarazioni nei
confronti di altri, e poi, in caso di dissenso degli imputati alla
loro utilizzazione, comporta l'esclusione di tali dichiarazioni dal
patrimonio di conoscenze del giudice. Sotto un diverso profilo,
viene denunciata l'irragionevole disparità di trattamento tra la
disciplina riservata a tali dichiarazioni, utilizzabili solo se vi è
il consenso degli altri imputati, e la disciplina degli atti
irripetibili per cause originarie o sopravvenute, dei quali è invece
sempre consentita la lettura, con particolare riferimento alla
sentenza n. 179 del 1994, con la quale sono state ritenute
utilizzabili le dichiarazioni testimoniali rese nel corso delle
indagini preliminari dal prossimo congiunto che in dibattimento abbia
poi esercitato la facoltà di astenersi. La disciplina impugnata
viene denunciata sotto il profilo dell'irragionevole disparità di
trattamento anche perché non attribuisce alcun rilievo alle ragioni
della sopravvenuta irripetibilità dell'atto, mentre di tali ragioni
il legislatore tiene conto in tema di esame dei testimoni,
attribuendo valore di prova piena, previo ricorso al meccanismo delle
contestazioni di cui all'art. 500 cod. proc. pen., alle precedenti
dichiarazioni del teste che sia stato indotto a non deporre o a
deporre il falso in dibattimento. In riferimento anche all'art. 101
Cost., viene infine denunciata l'irragionevolezza della disciplina
impugnata in quanto consentirebbe al dichiarante di rifiutarsi di
sottoporsi all'esame dibattimentale in un determinato procedimento,
così rendendo non conoscibili al giudice di quel procedimento le
precedenti dichiarazioni, e di sottoporsi all'esame in un diverso
procedimento a carico di altri imputati, così facendo entrare nel
patrimonio di conoscenze di quel giudice le medesime dichiarazioni e
attribuendovi valore di prova.
6.2. - I dubbi di costituzionalità
sono fondati in riferimento all'art. 3 Cost., nei termini di seguito
precisati, ma vanno più propriamente risolti intervenendo sull'art.
210, cod. proc. pen. Occorre in via preliminare tenere presente che,
mediante la modifica dell'art. 513, comma 1, cod. proc. pen., la
legge n. 267 del 1997 ha introdotto una particolare disciplina per il
caso in cui si intenda utilizzare nei confronti di altri le
dichiarazioni rese in precedenza dall'imputato: ove l'imputato sia
contumace, assente o rifiuti di sottoporsi all'esame, la norma
impugnata prevede appunto che le precedenti dichiarazioni su fatti
concernenti la responsabilità di altri non siano utilizzabili senza
il loro consenso, mentre continuano ad essere utilizzabili a
richiesta di parte le dichiarazioni riguardanti il fatto proprio.
Tale differenza di regole in tema di utilizzabilità implica
un'autonomia concettuale e sistematica dell'esame su fatti
concernenti la responsabilità di altri, era del resto già
desumibile dalla specifica disciplina ad esso riservata nella fase
delle indagini preliminari e in tema di valutazione della prova. Il
codice del 1988 ha infatti preso atto dell'indiscutibile fenomeno
processuale, sempre più frequente non solo nei procedimenti per
fatti di criminalità organizzata, rappresentato da soggetti che
abbinano alla qualità di imputati quella di "dichiaranti" sulla
posizione di altri imputati, dettando appunto regole peculiari per
l'esame su fatti concernenti la responsabilità di altri, comuni sia
per l'imputato nel medesimo procedimento, sia per l'imputato in
procedimento connesso. Tra i casi in cui è possibile ricorrere
all'incidente probatorio - non ammesso per l'esame dell'imputato sul
fatto proprio - l'art. 392, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.
contempla l'esame della persona sottoposta alle indagini su fatti
concernenti la responsabilità di altri e la lettera d) l'esame delle
persone indicate nell'art. 210 cod. proc. pen., cioè dei soggetti
nei cui confronti si è proceduto o si procede separatamente e che
vengono quindi esaminati su fatti concernenti la responsabilità di
altri. Ove si presenti la necessità di anticipare rispetto al
dibattimento la formazione della prova relativa a dichiarazioni
concernenti la responsabilità di altri, le due categorie di imputati
risultano così accomunate dalla possibilità di sottoporli ad esame
mediante incidente probatorio. Al fine di procedere all'esame
mediante incidente probatorio sui fatti concernenti la
responsabilità di altri, è inoltre possibile ordinare
l'accompagnamento coattivo sia dell'imputato nel medesimo
procedimento, sia dell'imputato in procedimento connesso. Previsto
dall'art. 399 cod. proc. pen. quando la persona sottoposta alle
indagini non compaia senza addurre alcun legittimo impedimento e la
sua presenza sia necessaria per compiere un atto da assumere mediante
incidente probatorio, l'accompagnamento coattivo è espressamente
richiamato in via generale dall'art. 210, comma 2, cod. proc. pen.
per l'esame dell'imputato in procedimento connesso e, quindi, anche
per l'esame di cui all'art. 392, comma 1, lettera d), cod. proc. pen.
Infine, in tema di valutazione della prova l'art. 192, comma 3, cod.
proc. pen. detta una specifica regola di giudizio per le
dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità di altri, rese
sia dal coimputato, sia dall'imputato in un procedimento connesso.
Ma tali simmetrie di disciplina vengono meno nella fase
dibattimentale. Mentre per l'esame dell'imputato in procedimento
connesso o collegato sono sempre previsti l'obbligo di presentarsi al
giudice e l'accompagnamento coattivo (art. 210, comma 2, cod. proc.
pen.), in dibattimento l'esame dell'imputato nel medesimo
procedimento su fatti concernenti la responsabilità di altri è in
tutto e per tutto assimilato all'esame sul fatto proprio. L'art. 503
cod. proc. pen. prevede, infatti, che l'esame venga disposto solo se
l'imputato ne abbia fatto richiesta o vi abbia consentito, a norma
dell'art. 208 cod. proc. pen.; non è previsto l'obbligo di comparire
e non è consentito l'accompagnamento coattivo dell'imputato (art.
490 cod. proc. pen.). Tali regole sono conformi all'intangibilità
del diritto di difesa dell'imputato esaminato sul fatto proprio: la
decisione di chiedere l'esame ovvero di consentirvi, alla stregua
della valutazione dei rischi che può rispettivamente comportare il
contro-esame ovvero l'esame diretto ad iniziativa della parte che lo
ha chiesto, rientra tra le insindacabili scelte relative alla
strategia difensiva adottata; conseguentemente, è perfettamente
congeniale all'esercizio del diritto di difesa che non sia
contemplato l'obbligo di comparire e che non possa essere ordinato
l'accompagnamento coattivo. Ma quando l'esame verte su fatti non
propri, bensì concernenti la responsabilità di altri, assumono
prevalenza la specificità di tale istituto rispetto all'esame sul
fatto proprio, la sostanziale coincidenza tra questa forma di esame e
l'esame dell'imputato in procedimento connesso, che dal primo si
distingue solo perché disposto in un separato procedimento,
l'esigenza di non escludere a priori il diritto dell'imputato
destinatario delle dichiarazioni di confrontarsi con il dichiarante
in contraddittorio. La disciplina dell'esame dibattimentale
dell'imputato nel medesimo procedimento sul fatto altrui risulta
pertanto priva di ragionevole giustificazione sotto una duplice
prospettiva. Ove la si confronti, da un lato, con quanto previsto per
l'esame mediante incidente probatorio, che altro non è che una
anticipazione della prova assunta in dibattimento, dall'altro con la
disciplina dell'esame dell'imputato in procedimento connesso, che si
svolge separatamente solo per circostanze processuali meramente
occasionali e contingenti, è incoerente che per l'esame
dell'imputato nel medesimo procedimento sul fatto altrui non siano
contemplati anche nella fase dibattimentale l'obbligo di presentarsi
e l'eventuale accompagnamento coattivo, analogamente a quanto
disposto, rispettivamente, dagli artt. 399 e 210, comma 2, cod. proc.
pen. Questa duplice asimmetria si è ovviamente riflessa sulle
regole dettate dall'art. 513, comma 1, cod. proc. pen. in tema di
lettura e di utilizzazione delle dichiarazioni rese in precedenza sul
fatto altrui; il suo superamento costituisce pertanto la premessa
logica e sistematica per ricondurre a legittimità costituzionale la
disciplina riservata all'esame dell'imputato nel medesimo
procedimento su fatti concernenti la responsabilità di altri. 6.3.
- Al riguardo, occorre tenere presente che, come sopra precisato, le
censure del rimettente, significativamente coincidenti con quelle
sollevate nei confronti del comma 2 dell'art. 513 cod. proc. pen.,
attengono esclusivamente all'esame dell'imputato nel medesimo
procedimento su fatti concernenti la responsabilità di altri.
L'esame di tali censure deve pertanto muovere dalla constatazione che
la figura del dichiarante erga alios sia esso imputato nel medesimo
procedimento o in separato procedimento connesso, è sostanzialmente
identica, in quanto l'esame sul fatto altrui viene condotto su un
imputato che assume l'una piuttosto che l'altra veste per ragioni
meramente processuali e occasionali (v. sentenza n. 254 del 1992).
Ne deriva che le censure, benché formalmente rivolte all'art. 513,
comma 1, cod. proc. pen., debbono più propriamente intendersi
riferite all'art. 210 cod. proc. pen., del quale va pertanto
dichiarata l'illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art.
3 Cost., nella parte in cui non ne è prevista l'applicazione anche
all'esame dell'imputato nel medesimo procedimento su fatti
concernenti la responsabilità di altri, già oggetto delle sue
precedenti dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla
polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero.
L'equiparazione tra imputato nel medesimo procedimento e imputato in
procedimento connesso consente di concentrare nell'art. 513, comma 2,
cod. proc. pen. la disciplina, unitaria, di tutti i casi di rifiuto
del dichiarante di rispondere sul fatto altrui, rendendo omogenea la
disciplina dell'esame avente ad oggetto fatti concernenti la
responsabilità di altri, e così superando anche le ulteriori
disparità di trattamento tra il comma 1 e il comma 2 dell'art. 513
cod. proc. pen; conseguentemente, il comma 1 risulta ora riservato
esclusivamente all'esame dell'imputato sul fatto proprio (art. 208
cod. proc. pen.), per il quale è pienamente conforme all'esercizio
del diritto di difesa che l'imputato scelga di rimanere assente o
contumace, ovvero rifiuti di sottoporsi all'esame. Le questioni
formalmente sollevate nei confronti dell'art. 513, comma 1, cod.
proc. pen. rimangono pertanto risolte attraverso l'intervento
additivo sull'art. 210 cod. proc. pen.
6.4. - La sfera di
applicazione rispettivamente riservata al primo e al secondo comma
dell'art. 513 cod. proc. pen. implica che, ove le dichiarazioni rese
in precedenza dall'imputato nel medesimo procedimento riguardino
fatti concernenti la responsabilità di altri, spetterà al pubblico
ministero, o alle parti private interessate, fare richiesta perché
l'imputato venga sottoposto ad esame su tali dichiarazioni a norma
dell'art. 210 cod. proc. pen.. Anche nei confronti dell'esame
dell'imputato nel medesimo procedimento su fatti concernenti la
responsabilità di altri giova precisare che, ove le dichiarazioni
sul fatto altrui risultino inscindibilmente connesse con i profili di
responsabilità sul fatto proprio e il meccanismo della
contestazione-acquisizione di singoli contenuti narrativi possa in
concreto recare pregiudizio alla posizione dell'imputato dichiarante,
valgono le considerazioni svolte in precedenza (par. 4.2.) per
rendere effettivo il rispetto del principio nemo tenetur se detegere
e garantire il diritto al contraddittorio di tutte le parti. Ove,
invece, nessuna delle parti abbia presentato specifica richiesta di
esame sui fatti concernenti la responsabilità di altri, né tale
esame non sia stato disposto dal giudice a norma dell'art. 507 cod.
proc. pen., è coerente con la piena esplicazione del diritto di
difesa che l'imputato nel medesimo procedimento rimanga contumace,
assente o rifiuti di sottoporsi all'esame, anche se le sue precedenti
dichiarazioni si riferiscono a fatti concernenti la responsabilità
di altri; specularmente, è coerente con l'esercizio del diritto di
difesa degli altri imputati che tali dichiarazioni possano essere
utilizzate solo con il loro consenso, secondo quanto previsto
dall'art. 513, comma 1, cod. proc. pen.
7. - Il Tribunale per i minorenni di Bologna (r.o. n. 776/1997) e
il Tribunale di Perugia (r.o. n. 787/1997) dubitano della
legittimità costituzionale dei commi 2-bis e 4 dell'art. 238 cod.
proc. pen., nella parte in cui limitano l'utilizzabilità delle
dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'art. 210 cod. proc.
pen. agli imputati i cui difensori abbiano partecipato alla loro
assunzione, o che consentano a tale utilizzazione.
7.1. - Ad avviso
del Tribunale per i minorenni di Bologna le norme censurate violano
l'art. 3 Cost., perché discriminano irragionevolmente, quanto a
utilizzabilità, le dichiarazioni testimoniali, che sono sempre
utilizzabili, e quelle rese ex art. 210 cod. proc. pen., che sono
utilizzabili solo se il difensore dell'imputato era presente nel
momento in cui le dichiarazioni venivano rese nel procedimento
connesso.
7.2. - Sarebbero inoltre violati: a) l'art. 24 Cost.,
perché mentre non sono utilizzabili le dichiarazioni rese a norma
dell'art. 210 cod. proc. pen., possono essere utilizzate le sentenze
irrevocabili, in forza dell'art. 238-bis dello stesso codice; b) gli
artt. 3, 111 e 112 Cost., perché la normativa impugnata fa
irragionevolmente dipendere la utilizzabilità delle dichiarazioni
dal consenso dell'imputato, determinando una disparità tra accusa e
difesa.
7.3. - Per il Tribunale di Perugia le medesime norme si
pongono in contrasto con l'art. 3 Cost.: a) perché, in riferimento
alle dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'art. 210 cod.
proc. pen., assunte senza la presenza del difensore dell'imputato,
derogano irragionevolmente al principio di non dispersione dei mezzi
di prova e determinano una ingiustificata diversità di disciplina
rispetto al regime previsto per altre dichiarazioni (quelle
testimoniali o quelle divenute irripetibili), delle quali è invece
consentito il recupero in sede dibattimentale; b) perché è
irragionevole far dipendere il regime di utilizzazione da contingenti
valutazioni opportunistiche dell'imputato sul contenuto degli atti da
utilizzare; c) perché la disposizione del comma 2-bis postula un
contraddittorio che a volte non avrebbe potuto essere realizzato,
come nel caso del procedimento a quo nel quale non si procedeva a
carico del dichiarante divenuto imputato solo successivamente; d)
perché, ove il dichiarante nel precedente dibattimento abbia avuto
la veste di testimone, e solo successivamente sia divenuto, per
indizi sopraggiunti, imputato di reato connesso, il pubblico
ministero avrebbe potuto confidare nella utilizzabilità delle sue
dichiarazioni; e) perché è irragionevole che si imponga una serie
indeterminata di ripetizioni delle dichiarazioni nei vari processi a
scapito dell'economia processuale, della chiarezza e della verità,
quando è utilizzabile la sentenza irrevocabile pronunciata a carico
di terzi, ex art. 238-bis cod. proc. pen.; f) perché si discrimina
tra soggetti che hanno la qualità di imputato di reato connesso, ex
art. 210 cod. proc. pen., e di imputato nello stesso procedimento
qualora quest'ultimo abbia reso dichiarazioni in un separato
procedimento. Secondo lo stesso rimettente sarebbero inoltre violati
gli artt. 101, comma secondo, e 111 Cost., in quanto la
giurisdizione non viene esercitata dal giudice in base al suo
convincimento, espresso sulla base del materiale probatorio raccolto,
ma è condizionata da elementi spuri, quali la selezione del
materiale utilizzabile ad opera dell'imputato, e cioè del soggetto
la cui condotta forma oggetto dell'accertamento penale.
7.4. -
Ancora, per il Tribunale di Perugia l'art. 238 cod. proc. pen.
violerebbe l'art. 3 della Costituzione perché mentre per le
dichiarazioni acquisite ai sensi dell'art. 513 cod. proc. pen. l'art.
6 della legge n. 267 del 1997 introduce una disciplina transitoria
che consente, in caso di nuovo rifiuto di rispondere del soggetto
chiamato all'esame ex art. 210 cod. proc. pen., una utilizzazione
attenuata (correlata alla sussistenza di altri elementi di conferma),
irragionevolmente nulla di simile è previsto per le analoghe
dichiarazioni acquisite (prima dell'entrata in vigore della legge) da
altro procedimento a norma dell'art. 238, le quali, in mancanza di
consenso dell'imputato, restano radicalmente inutilizzabili.
8. - L'art. 238 cod. proc. pen., inserito nel Libro III (Prove),
Titolo II (Mezzi di prova), Capo VII (Documenti), disciplina
l'acquisizione dei verbali di prove provenienti da altri
procedimenti; prove che, appunto perché non formate nello stesso
procedimento in cui sono destinate ad essere utilizzate, sono
considerate documenti, aventi natura giuridica di mezzi di prova.
Nella formulazione precedente alle modifiche introdotte dalla legge
n. 267 del 1997, l'art. 238 cod. proc. pen. prevedeva che i verbali
delle prove assunte nell'incidente probatorio o in dibattimento
fossero in ogni caso utilizzabili come prove nel procedimento ad
quem. Mediante l'inserimento nell'art. 238 cod. proc. pen. di un
apposito comma 2-bis questa regola generale, contenuta nel comma 1,
rimasto formalmente immutato, ha subito una deroga per le
dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'art. 210 cod. proc.
pen.: l'utilizzabilità di tali dichiarazioni come prova nel
procedimento ad quem è stata infatti subordinata al presupposto
della partecipazione alla loro assunzione nel procedimento a quo dei
difensori degli imputati nei cui confronti dovrebbero essere
utilizzate. In mancanza di tale partecipazione, la nuova
formulazione dell'art. 238, comma 4, cod. proc. pen. prevede che le
dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'art. 210 cod. proc.
pen. siano utilizzabili come prova nel dibattimento ad quem solo nei
confronti dell'imputato che vi consenta. L'ultima parte del comma 4
stabilisce poi che, in mancanza di consenso, le dichiarazioni possono
essere utilizzate solo per le contestazioni, a norma, per quanto qui
interessa, dell'art. 503 cod. proc. pen., che disciplina l'esame
delle parti, tra cui rientra, appunto, l'esame dell'imputato in
procedimento connesso. Al riguardo, si deve precisare che l'art. 503
cod. proc. pen. non consente, a differenza di quanto previsto per
l'esame dei testimoni dall'art. 500 cod. proc. pen., anch'esso
richiamato per la prova testimoniale dall'art. 238, comma 4, cod.
proc. pen., di impiegare per le contestazioni le dichiarazioni rese
in precedenza nel caso in cui il dichiarante rifiuti o ometta in
tutto o in parte di rispondere: ne deriva che, in mancanza di
consenso dell'imputato, il silenzio del dichiarante determina la non
utilizzabilità delle dichiarazioni da lui rese in precedenza in sede
di incidente probatorio o nel dibattimento del procedimento a quo.
Si deve inoltre tenere presente che l'art. 238 cod. proc. pen.
costituisce il veicolo di trasmigrazione da altri procedimenti non
solo di atti costituenti "mezzi di prova", assunti in incidente
probatorio o in dibattimento, ma anche di atti di natura
investigativa (o, comunque, predibattimentali), assunti nel corso
delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare. Come si
ricava dall'esordio dell'art. 238, comma 4, cod. proc. pen., ove si
fa riferimento a "verbali di dichiarazioni" diversi da quelli
relativi agli atti menzionati nel comma 1 (prove assunte
nell'incidente probatorio o in dibattimento), le "dichiarazioni
diverse" non possono che riferirsi agli atti assunti dal pubblico
ministero o dalla polizia giudiziaria o dal giudice nel corso delle
indagini preliminari o nell'udienza preliminare. Si tratta, cioè, di
atti formati in un contesto predibattimentale, utilizzabili in
giudizio per le contestazioni nel corso dell'esame a norma degli
artt. 500 e 503 cod. proc. pen., a seconda della loro natura di
deposizioni testimoniali o di dichiarazioni delle parti, e presi in
considerazione anche da varie altre disposizioni che ne ammettono a
determinate condizioni la lettura, tra cui l'art. 513 cod. proc.
pen., che fa appunto riferimento a dichiarazioni rese in precedenza
dall'imputato all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria su
delega del pubblico ministero. Anche tale categoria di atti
dichiarativi risulta pertanto compresa nella disciplina prevista
dell'art. 238, comma 4, cod. proc. pen., così come modificato dalla
legge n. 267 del 1997.
8.1. - Le questioni relative all'art. 238,
commi 2-bis e 4, cod. proc. pen. ricalcano sostanzialmente le
argomentazioni poste a sostegno delle censure sollevate nei confronti
dell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen. In sintesi, viene
denunciata l'irragionevole disparità tra la disciplina riservata
alle dichiarazioni testimoniali, recuperabili, in caso di rifiuto o
di omissione parziale o totale o parziale di rispondere, mediante il
meccanismo delle contestazioni di cui all'art. 500, comma 2-bis cod.
proc. pen., e quella prevista dalle norme impugnate, che in caso di
rifiuto di rispondere da parte dell'imputato in procedimento connesso
subordinano la utilizzazione delle precedenti dichiarazioni al dato
estrinseco ed eventuale della partecipazione dei difensori nel
momento della loro assunzione nel procedimento a quo ovvero, in
mancanza della partecipazione, al consenso degli imputati nel
procedimento ad quem.
8.2. - Le censure rivolte all'art. 238, comma
4, cod. proc. pen. muovono dal rilievo che, ove le dichiarazioni
delle persone indicate nell'art. 210 cod. proc. pen. siano state
acquisite a norma dell'art. 238 cod. proc. pen. in quanto assunte in
un diverso procedimento, non vi è ragione di non assoggettarle alle
regole previste per le dichiarazioni raccolte nel medesimo
procedimento. In effetti, la disciplina di cui all'art. 238, comma
4, cod. proc. pen. appare priva di ragionevole giustificazione
proprio in quanto non prevede che trovi applicazione una normativa
analoga a quella stabilita dall'art. 513, comma 2, cod. proc. pen.,
così come modificato dalla contestuale declaratoria di
illegittimità della Corte. L'analogia tra le due situazioni (tanto
più stretta ove si consideri che le dichiarazioni rese
nell'incidente probatorio o in dibattimento hanno natura di veri e
propri mezzi di prova), comporta di conseguenza che, in caso di
rifiuto del dichiarante di rispondere e di mancanza di consenso
dell'imputato alla utilizzazione di tali dichiarazioni, ne venga
prevista la possibilità di recupero stabilita in tema di deposizioni
testimoniali dall'art. 500, commi 2-bis e 4, cod. proc. pen. In
accoglimento delle questioni indicate sub 7.1. e 7.2., va pertanto
dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 238, comma 4,
cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella
parte in cui non prevede che, qualora in dibattimento la persona
esaminata a norma dell'art. 210 cod. proc. pen. rifiuti o comunque
ometta in tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti la
responsabilità di altri già oggetto delle sue precedenti
dichiarazioni, in mancanza di consenso dell'imputato alla
utilizzazione si applica l'art. 500, commi 2-bis e 4 cod. proc. pen.
La dizione "precedenti dichiarazioni" consente, formalmente, di
comprendere nella disciplina delle contestazioni non solo le
dichiarazioni assunte in sede di incidente probatorio o in
dibattimento, ma anche quelle altrimenti rese all'autorità
giudiziaria o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico
ministero. Tale conseguenza, peraltro, discende già dall'intervento
additivo sull'art. 513, comma 2, cod. proc. pen.: come si ricava
implicitamente dalla sentenza della Corte n. 254 del 1992 -
riguardante appunto un caso di rifiuto di un imputato di reato
connesso di rispondere su fatti già oggetto di sue precedenti
dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari di altro
procedimento - deve infatti ritenersi che, una volta confluite nel
fascicolo del pubblico ministero, tali dichiarazioni siano
assoggettate, al pari di quelle rese nel medesimo procedimento, alla
disciplina dell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen. È opportuno,
infine, rilevare che l'intervento sull'art. 238, comma 4, cod. proc.
pen., collegato con quello sull'art. 210 cod. proc. pen., consente
di eliminare una irragionevole disparità di trattamento provocata
dalla disciplina impugnata. Tenendo presente che le dichiarazioni
concernenti il fatto altrui acquisite da altro procedimento possono
essere state rese da un soggetto che nel procedimento ad quem riveste
la qualità di imputato, alla stregua della disciplina dichiarata
costituzionalmente illegittima tali dichiarazioni erano
incondizionatamente e direttamente utilizzabili, mentre
l'utilizzazione delle analoghe dichiarazioni rese dall'imputato in
procedimento connesso o collegato era subordinata al consenso
dell'imputato nei cui confronti dovevano essere utilizzate. Questo
profilo di irragionevolezza viene appunto a cadere a seguito
dell'unificazione sub art. 210 cod. proc. pen. dell'esame
dell'imputato nel medesimo procedimento all'esame dell'imputato in
procedimento connesso o collegato quando sia l'uno che l'altro
abbiano comunque reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di
altri: risulta infatti applicabile ad entrambi la disciplina delle
contestazioni conseguente all'intervento additivo sull'art. 238,
comma 4, cod. proc. pen.
8.3. - Sono infondate tutte le censure
indicate sub 7.3., prospettate dal Tribunale di Perugia. Il
rimettente chiede, infatti, esclusivamente il recupero delle
precedenti dichiarazioni mediante la lettura dei verbali assunti in
altro procedimento (senza che si sia proceduto, in quanto non
richiesto da alcuna delle parti, all'esame del dichiarante, e senza
che il giudice, abbia provveduto a disporlo d'ufficio ex art. 507
cod. proc. pen.), mentre il meccanismo che consente la salvaguardia
di tutti i beni costituzionali coinvolti è quello delle
contestazioni, secondo le modalità indicate nel par. 8.2.
8.4. -
Infine, circa la questione indicata sub 7.4., la censura, benché
formalmente rivolta all'art. 238, comma 4, cod. proc. pen., è
riferita in realtà alla disciplina transitoria contenuta nell'art.
6 della legge n. 267 del 1967, nella parte in cui non prevede un
meccanismo di recupero delle dichiarazioni già acquisite ex art.
238 cod. proc. pen. nel momento di entrata in vigore della legge,
analogo a quello stabilito per le dichiarazioni già acquisite a
norma dell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen. La questione verrà
pertanto trattata unitamente alle altre relative alla disciplina
transitoria (par. 11 e 12).
9. - Il Tribunale di Bergamo (r.o. n. 81/1998), il Tribunale
militare di Torino (r.o. n. 898/1997) e il Tribunale di Trani (r.o.
n. 913/1997) dubitano della legittimità costituzionale dell'art.
210, comma 4, cod. proc. pen. nella parte in cui prevede che
l'imputato in procedimento connesso, per il quale si procede o si è
proceduto separatamente, che abbia in precedenza reso dichiarazioni
su fatti concernenti la responsabilità di terzi, possa avvalersi,
nel dibattimento a carico di quei soggetti, della facoltà di non
rispondere. L'art. 210, comma 4, cod. proc. pen. viene impugnato
unitamente all'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., per i riflessi che
l'eliminazione del diritto al silenzio produrrebbe sulla disciplina
delle letture nel caso in cui i soggetti indicati dall'art. 210,
comma 1, rifiutino di rispondere in dibattimento,.
9.1. - A parere
dei rimettenti risulterebbero violati: a) l'art. 3 Cost., in quanto
si determina una irragionevole disparità di trattamento tra la
disciplina delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini dal
testimone che rifiuti in dibattimento di rispondere (dichiarazioni di
cui è consentita, ex art. 500, comma 2-bis, cod. proc. pen.,
l'utilizzazione attraverso le contestazioni) e la disciplina delle
dichiarazioni rese dagli imputati in un procedimento connesso (la cui
utilizzazione in caso di esercizio della facoltà di non rispondere
è possibile solo su accordo delle parti) (r.o. n. 913/1997); b)
l'art. 24 Cost., perché la salvaguardia del contraddittorio
dibattimentale può essere realizzata solo se il soggetto che è
sottoposto all'esame incrociato, e che abbia consapevolmente
rilasciato dichiarazioni nella fase delle indagini preliminari, sia
gravato dell'obbligo di rispondere alle domande che gli vengono
rivolte, mentre l'attuale disciplina consente al soggetto esaminato
di essere arbitro di vanificare l'altrui diritto all'esame e
controesame (r.o. n. 898/1997); c) gli artt. 3 e 24 Cost. perché,
escludendo l'obbligo di rispondere del soggetto sottoposto ad esame,
viene irragionevolmente sacrificato l'equilibrio tra i diritti di
difesa di cui sono titolari i soggetti del procedimento (r.o. n.
81/1998); d) gli artt. 2, 3, 25, comma secondo, 101, comma secondo,
102 e 111 Cost. perché, tutelandosi sino all'estremo limite, con la
norma impugnata, il diritto degli imputati a non sottoporsi all'esame
dibattimentale, e mediante l'art. 513, comma 2, cod. proc. pen. il
diritto all'assunzione delle prove in contraddittorio, viene ad
essere sacrificato l'esercizio della giurisdizione penale e la
possibilità di una decisione giusta (r.o. n. 81/1998).
10. - L'art. 210 cod. proc. pen., non modificato dalla legge n.
267 del 1997, detta specifiche regole per l'esame delle persone
imputate in un procedimento connesso a norma dell'art. 12 cod. proc.
pen. ovvero imputate di un reato probatoriamente collegato, nei
confronti delle quali si è proceduto o si procede separatamente. La
peculiarità della disciplina - sostanzialmente analoga a quella
dettata dall'art. 9 della legge 8 agosto 1977, n. 534, con il quale
venne introdotto nel codice di procedura penale del 1930 l'art.
348-bis sotto la rubrica "Interrogatorio libero di persona imputata
di reati connessi" - rispecchia la particolare condizione
dell'imputato in procedimento connesso esaminato su fatti concernenti
la responsabilità di altri. Mentre sono previsti l'obbligo di
presentarsi al giudice, con la possibilità di ordinare
l'accompagnamento coattivo, nonché la citazione mediante le norme
sui testimoni (art. 210, comma 2, cod. proc. pen.), ed è contemplata
l'applicazione dell'art. 194 cod. proc. pen., relativo all'oggetto e
ai limiti della testimonianza (art. 210, comma 5, cod. proc. pen.),
il permanere della qualità di imputato emerge dal diritto di essere
assistito da un difensore (art. 210, comma 3, cod. proc. pen.), dal
richiamo all'art. 503 cod. proc. pen., relativo all'esame delle parti
private (comma 5) e dal riconoscimento della facoltà di non
rispondere (comma 4), nei cui confronti sono appunto dirette le
censure di legittimità costituzionale.
10.1. - Le doglianze dei
giudici rimettenti sono sostanzialmente riconducibili a due profili,
entrambi connessi alle ricadute della disciplina denunciata sul
regime di utilizzazione probatoria dettato dall'art. 513, comma 2,
cod. proc. pen., così come modificato dalla legge n. 267 del 1997:
in riferimento all'art. 3 Cost., viene denunciata l'irragionevole
disparità di trattamento tra il regime previsto per le dichiarazioni
rese in precedenza dall'imputato in procedimento connesso che si sia
avvalso in dibattimento della facoltà di non rispondere, la cui
utilizzazione è subordinata all'accordo delle parti, e la disciplina
riservata alle dichiarazioni testimoniali rese nel corso delle
indagini preliminari, delle quali, in caso di rifiuto o omissione
totale o parziale del testimone di rispondere, è consentita
l'utilizzazione, previa contestazione a norma dell'art. 500, comma
2-bis, cod. proc. pen; in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., viene
censurato lo squilibrio tra i diritti di difesa degli imputati, a
causa dell'irragionevole sacrificio del diritto al contraddittorio
dell'imputato nei cui confronti sono rivolte le dichiarazioni e della
prevalenza della tutela del diritto al silenzio del dichiarante, che
diviene così arbitro del diritto degli altri imputati di sottoporre
al contraddittorio dibattimentale la fonte delle accuse a loro mosse.
10.2. - Nei termini in cui sono poste, e in riferimento all'attuale
formulazione dell'art. 210, comma 4, cod. proc. pen., le questioni
sono infondate. Così come regolato dalla norma impugnata, il
diritto al silenzio non è suscettibile di censure di
costituzionalità. Il carattere ibrido della disciplina contenuta
nell'art. 210 cod. proc. pen., ove sono appunto richiamate alcune
delle regole operanti nei confronti dei testimoni, è una conseguenza
della peculiarità della posizione dell'imputato in procedimento
connesso, chiamato a rendere dichiarazioni su fatti concernenti la
responsabilità di altri, ma comunque non identificabile, sul terreno
sostanziale, con la figura del testimone, sicché appare coerente la
scelta del legislatore di attribuirgli la facoltà di non rispondere,
irrinunciabile manifestazione del diritto di difesa dell'imputato.
Altri sono gli strumenti offerti dall'ordinamento processuale penale
per porre rimedio alle censure dei giudici rimettenti, già indicati
da questa Corte mediante il contestuale intervento additivo sull'art.
513, comma 2, cod. proc. pen. (par. 4.2. e 4.3.). L'estensione della
disciplina delle contestazioni prevista dall'art. 500, comma 2-bis,
cod. proc. pen. all'esame dell'imputato in procedimento connesso su
fatti concernenti la responsabilità di altri consente infatti di
garantire sia il diritto dell'imputato dichiarante di avvalersi della
facoltà di non rispondere, sia il diritto al contraddittorio
dell'imputato destinatario delle dichiarazioni, nel rispetto del
principio della formazione dialettica della prova in dibattimento.
Le questioni sollevate vanno pertanto dichiarate infondate, non
essendo riscontrabili i denunciati vizi di costituzionalità
nell'attuale disciplina del diritto al silenzio riconosciuto
dall'art. 210, comma 4, cod. proc. pen. anche agli imputati in
procedimento connesso chiamati a rendere dichiarazioni su fatti
concernenti la responsabilità di altri.
11. - Il Tribunale di Torino (r.o. n. 915/1997) e il Tribunale di
Bologna (r.o. n. 143/1998) impugnano la disciplina transitoria
introdotta dall'art. 6 della legge n. 267 del 1997; la stessa
disciplina è censurata, unitamente alle norme a regime, dal
Tribunale per i minorenni di Bologna (r.o. n. 776/1997), nonché dal
Tribunale di Cagliari (r.o. n. 153/1998), dal Tribunale di San Remo
(r.o. n. 861/1997), dal Tribunale di Savona (r.o. n. 908/1997), dal
Tribunale di Trani (r.o. n. 913/1997). Il Tribunale di Perugia (r.o.
n. 787/1997) denuncia poi, in riferimento all'art. 238, commi 2-bis e
4, cod. proc. pen., la mancata previsione di una disciplina
transitoria analoga a quella prevista per le dichiarazioni acquisite
ai sensi dell'art. 513 cod. proc. pen., mentre il Tribunale di
Savona, che pure impugna autonomamente la disciplina transitoria, e
specificamente i commi 2 e 5 dell'art. 6 della legge n. 267 del
1997, solleva nei confronti della disciplina a regime (art. 513,
comma 2, cod. proc. pen.) censure che in realtà afferiscono alla
regola di valutazione di cui all'art. 6, comma 5. Tutti i rimettenti
denunciano la disciplina transitoria nella parte in cui esclude o
limita l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese in altra fase del
procedimento o in altro dibattimento da coimputati o imputati in
procedimento connesso, già acquisite ai sensi dei previgenti artt.
513, comma 2 (Tribunale di Torino, di Bologna, di San Remo, di
Savona e di Trani) e comma 1 (Tribunale di Cagliari), nonché art. e
238 cod. proc. pen. (Tribunale per i minorenni di Bologna e Tribunale
di Perugia). Le censure appaiono quindi rivolte ai commi 2 e 5
dell'art. 6 della legge n. 267 del 1997, anche quando non vi è
formale impugnativa di tali commi (r.o. nn. 776/1997, 153/1998,
913/1997), ovvero quando il vulnus viene riferito alla disciplina a
regime in quanto immediatamente applicabile (r.o. n. 787/1997 e
908/1997, per quanto sopra specificato).
11.1. - I rimettenti
dubitano della legittimità costituzionale della disciplina
transitoria perché, in relazione ad atti già acquisiti prima della
entrata in vigore della legge n. 267 del 1997, irragionevolmente
contraddice il principio tempus regit actum, limitandone o
escludendone la utilizzabilità in ragione dello stato del
procedimento nonostante la prova concerna reati commessi
anteriormente all'entrata in vigore della legge, senza offrire
rimedio diretto alla conservazione delle dichiarazioni erga alios
rese, da coimputati o imputati in procedimento connesso, quando la
normativa in vigore non consentiva di ricorrere all'incidente
probatorio a norma dell'art. 392, comma 1, lettere c) e d), cod.
proc. pen. ovvero all'assunzione ai sensi degli artt. 498 e 499 cod.
proc. pen. in udienza preliminare a norma dell'art. 421 cod. proc.
pen., come novellati dalla legge n. 267 del 1997. La censura viene
formulata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Tribunale per i
minorenni di Bologna, nonché dai Tribunali di Torino, San Remo e
Trani; in riferimento anche all'art. 24 dal Tribunale di Torino; in
riferimento agli artt. 3 e 112 Cost. dal Tribunale di Savona; in
riferimento all'art. 112 dal Tribunale di Cagliari. Il Tribunale di
Savona e il Tribunale di Trani prospettano la violazione dell'art. 3
Cost. anche sotto il profilo della irragionevole disparità di
trattamento, in quanto il giudice può pervenire alla condanna di un
imputato e alla assoluzione di un altro imputato pur in presenza di
una identica posizione processuale, utilizzando nei confronti di
ciascun imputato un materiale probatorio diverso, a causa: a) del
consenso prestato o meno dagli imputati alla utilizzazione delle
dichiarazioni acquisite prima dell'entrata in vigore della legge
(r.o. n. 908/1997); b) della circostanza che alcuni imputati siano
stati raggiunti da dichiarazioni acquisite ex art. 503 cod. proc.
pen. per avere il dichiarante rifiutato di rispondere a singole
domande, altri solo da dichiarazioni acquisite in virtù del
previgente art. 513, altri infine da dichiarazioni acquisite ex art.
512 cod. proc. pen. (r.o. n. 908/1997); c) ovvero della scelta del
chiamante in correità di avvalersi della facoltà di non rispondere,
occasionalmente esercitata prima invece che dopo l'entrata in vigore
della legge (r.o. n. 913/1997). Il Tribunale di Bologna ritiene che
la normativa transitoria violi anche gli artt. 24, 101 e 112 Cost.,
perché impone al giudice, soprattutto in processi con numerosi
imputati, alcuni dei quali soltanto esaminati prima dell'entrata in
vigore della legge, "metodiche decisionali" contrarie ai principi di
legalità, di soggezione del giudice soltanto alla legge e
dell'obbligatorietà dell'azione penale, costringendolo ad ignorare
nei confronti di alcuni (per effetto della immediata applicabilità
ad essi della nuova disciplina a regime) quanto è tenuto invece a
valutare in relazione alla posizione di altri (in virtù della
disciplina transitoria contenuta nei commi 2 e 5 impugnati). Il
Tribunale di Savona prospetta inoltre la lesione degli artt. 3, 101,
secondo comma, 111, primo comma, Cost., ritenendo che la disciplina
in questione sia irrazionale nella parte in cui prevede
l'utilizzabilità ai fini della decisione delle dichiarazioni
precedentemente rese dalle persone indicate dall'art. 513 cod. proc.
pen. se la loro intrinseca attendibilità è confermata anche
soltanto da altri elementi di natura logica, ma vieta l'utilizzazione
come riscontro di dichiarazioni della stessa natura, così imponendo
al giudice una motivazione contrastante con la propria intima
convinzione. Infine, il Tribunale di Torino rivolge alla disciplina
transitoria censure analoghe a quelle espresse in relazione alla
disciplina a regime da altri rimettenti, in particolare censurando il
comma 5 dell'art. 6 in riferimento: a) all'art. 3 Cost., perché è
irragionevole il diverso trattamento processuale riservato a chi si
rende irreperibile per non rispondere, rispetto a chi "a viso aperto
dichiari di non volere rendere la dichiarazione", in quanto il
rifiuto dei soggetti di cui al comma 1 o al comma 2 dell'art. 513
cod. proc. pen. di rispondere in dibattimento rende le precedenti
dichiarazioni da costoro rese "irripetibili", al pari delle altre
situazioni "imprevedibili" di cui all'art. 512 cod. proc. pen; b)
all'art. 101, secondo comma, Cost., perché risulterebbe vulnerato il
principio per il quale il giudice è soggetto soltanto alla legge, in
quanto consente che la utilizzazione delle dichiarazioni
precedentemente rese dal coimputato in procedimento connesso sia
impedita dal "veto" delle parti; c) all'art. 112 Cost., in quanto
l'esercizio dell'azione penale verrebbe ostacolato da facoltà
attribuite ad una delle parti, con conseguente "completo
stravolgimento" del processo; d) al principio di non dispersione
della prova più volte riconosciuto dalla Corte costituzionale.
12. - Pur nella loro articolazione assai analitica, le censure di
illegittimità delle norme transitorie sono tutte riconducibili alla
denuncia di irragionevolezza, e delle relative ricadute in termini di
ingiustificata disparità di trattamento, di una disciplina che
subordina la valutazione probatoria delle dichiarazioni acquisite a
norma dell'art. 513, commi 1 e 2, cod. proc. pen. ad un nuovo
criterio di giudizio, ovvero ne sottopone l'utilizzazione alle nuove
regole introdotte dalla legge n. 267 del 1997, in base al dato
meramente occasionale che al momento di entrata in vigore della legge
le dichiarazioni fossero già state acquisite mediante lettura,
ovvero, pur essendo già stato disposto il rinvio a giudizio, non si
fosse ancora proceduto all'esame del dichiarante. In sostanza, i
rimettenti vorrebbero ripristinare integralmente nei procedimenti in
corso la disciplina antecedente alla riforma del 1997, e
conseguentemente mantenere ferma la già intervenuta acquisizione
delle precedenti dichiarazioni, ovvero, se il dichiarante non è
ancora stato sottoposto all'esame, procedere, in caso di rifiuto di
rispondere, all'acquisizione mediante lettura. Occorre al riguardo
considerare che la disciplina risultante dal contestuale intervento
della Corte sugli artt. 513, comma 2, e 210 cod. proc. pen. incide su
entrambi i termini di riferimento delle censure rivolte alle norme
transitorie: il meccanismo di acquisizione, previa contestazione, di
singoli contenuti narrativi delle precedenti dichiarazioni delinea,
infatti, una disciplina diversa sia da quella antecedente al 1997,
che prevedeva l'acquisizione delle precedenti dichiarazioni mediante
la loro lettura integrale, sia da quella introdotta dalla legge n.
267 del 1997, che subordinava l'acquisizione al consenso delle parti.
Si impone pertanto la restituzione degli atti ai giudici rimettenti,
perché valutino se le questioni sollevate sulle norme transitorie
conservano la loro rilevanza, ovvero oppure se risultano superate
alla luce della nuova disciplina che ora permette di recuperare
mediante il sistema delle contestazioni singoli contenuti narrativi
delle dichiarazioni rese in precedenza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 513, comma
2, ultimo periodo del codice di procedura penale nella parte in cui
non prevede che, qualora il dichiarante rifiuti o comunque ometta in
tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti la
responsabilità di altri già oggetto delle sue precedenti
dichiarazioni, in mancanza dell'accordo delle parti alla lettura si
applica l'art. 500, commi 2-bis e 4, del codice di procedura penale;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 210 del
codice di procedura penale nella parte in cui non ne è prevista
l'applicazione anche all'esame dell'imputato nel medesimo
procedimento su fatti concernenti la responsabilità di altri, già
oggetto delle sue precedenti dichiarazioni rese all'autorità
giudiziaria o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico
ministero;
3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 238, comma
4, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che,
qualora in dibattimento la persona esaminata a norma dell'art. 210
del codice di procedura penale rifiuti o comunque ometta in tutto o
in parte di rispondere su fatti concernenti la responsabilità di
altri già oggetto delle sue precedenti dichiarazioni, in mancanza di
consenso dell'imputato alla utilizzazione si applica l'art. 500,
commi 2-bis e 4, del codice di procedura penale;
4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 513, comma 2, del codice di procedura
penale, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
sotto il profilo della disparità di trattamento in relazione al
comma 1 dello stesso articolo, dal Tribunale di San Remo e dal
Tribunale di Savona con le ordinanze in epigrafe;.
5) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 514 del codice di procedura penale,
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 112 della
Costituzione, dal Tribunale di San Remo;
6) dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 238, commi 2-bis e 4, del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 101,
secondo comma, e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Perugia con
l'ordinanza in epigrafe;
7) dichiara non fondate le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 210, comma 4, del codice di procedura
penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, secondo
comma, 101, secondo comma, 102, primo comma, 111 e 112 della
Costituzione, dal Tribunale di Bergamo, dal Tribunale militare di
Torino, e dal Tribunale di Trani, con le ordinanze in epigrafe;
8) ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Torino, al
Tribunale per i minorenni di Bologna, al Tribunale di Cagliari, al
Tribunale di San Remo, al Tribunale di Savona e al Tribunale di Trani
in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'art.
6, commi 2 e 5, della legge 7 agosto 1967, n. 267 (Modifica delle
disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione
delle prove), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 101,
secondo comma, 111, primo comma, e 112 della Costituzione, con le
ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 2 novembre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:361 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte