Sentenza n. 419/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/10/2000 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 608/1996
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 21,
ultimo periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510
(Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di
interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale),
convertito nella legge 28 novembre 1996, n. 608, promossi con
ordinanze emesse il 16 ottobre 1996 dal pretore di Genova, il 22
ottobre 1996 dal pretore di Fermo, il 16 dicembre 1996 dal pretore di
Torino, il 3 febbraio 1997 dal pretore di Milano, il 5 febbraio 1997
dal pretore di Salerno, il 17 dicembre 1996 dal pretore di Padova, il
5 febbraio 1997 dal pretore di Lecco, il 5 marzo 1997 (3 ordinanze)
dal pretore di Ferrara, l'8 aprile 1997 dal pretore di Fermo, il 24
febbraio 1997 dal pretore di Parma, il 1° marzo 1997 dal pretore di
Saluzzo, il 18 marzo 1997 dal pretore di Livorno, l'8 marzo 1997 dal
pretore di Gorizia, il 27 maggio 1997 dal pretore di Latina, il 6
marzo 1997 dal Tribunale di Venezia, il 13 gennaio 1997 (2 ordinanze)
dal pretore di Camerino, il 18 marzo 1997 (3 ordinanze) dal pretore
di Livorno, il 7, il 14 ed il 20 ottobre 1997 dal pretore di Bologna,
il 18 novembre 1997 dal pretore di Nicosia, il 19 febbraio 1998 dal
pretore di Macerata, il 26 novembre 1997 dal pretore di Latina, il 30
novembre 1998 (5 ordinanze) dal pretore di Trento e il 23 aprile 1997
dal pretore di Pordenone, rispettivamente iscritte ai nn. 1299 e 1379
del registro ordinanze 1996, 53, 136, 172, 188, 227, 284, 285, 306,
337, 339, 418, 510, 548, 563, 664, 671, 672, 725, 726, 727, 909 e 910
del registro ordinanze 1997, 39, 210, 334 e 377 del registro
ordinanze 1998, 86, 87, 88, 89, 90 e 445 del registro ordinanze 1999
e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima
serie speciale, dell'anno 1996, nn. 4, 9, 14, 15, 16, 19, 23, 24, 25,
28, 36, 37, 38, 41, 42, 43 e 44, prima serie speciale, dell'anno
1997, nn. 3, 6, 14, 20 e 22, prima serie speciale, dell'anno 1998,
nn. 9 e 37, prima serie speciale, dell'anno 1999;
Visti gli atti di costituzione di Luciani Sandro ed altri,
Ferrari Antonella, Gatti Federica, Mazzini Marina ed altra, Nalon
Tommaso, La Falce Mina, Ciccalè Romina, Rossi Monica ed altri,
Ticciati Claudia ed altre, Papi Alessandra e dell'ente Poste
Italiane, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 4 aprile 2000 e nella camera di
consiglio del 5 aprile 2000 il giudice relatore Annibale Marini;
Uditi gli avvocati Sergio Vacirca per Gatti Federica, Alberto
Medina per Mazzini Marina ed altra, Carlo Cester per Nalon Tommaso,
Sergio Galleano per La Falce Mina, Alberto Lucchetti per Ciccalè
Romina, Giorgio Bellotti per Rossi Monica ed altri e per Ticciati
Claudia ed altre, Luigi Fiorillo, Roberto Pessi e Giampaolo Rossi per
la S.p.a. Poste Italiane e l'Avvocato dello Stato Michele Dipace per
il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il pretore di Genova, nel corso di un giudizio promosso nei
confronti dell'ente Poste Italiane da un lavoratore assunto con
contratto a tempo determinato, diretto alla declaratoria di
illegittimità del contratto stesso, per difetto di forma scritta,
con la conseguente conversione del relativo rapporto in rapporto a
tempo indeterminato, con ordinanza emessa il 16 ottobre 1996 ha
sollevato, in riferimento agli artt. 77, 101, 102, 104 e 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 9,
comma 21, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni
urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a
sostegno del reddito e nel settore previdenziale).
Il giudice a quo premessa la rilevanza della questione, osserva
che la norma denunciata - secondo cui "le assunzioni di personale con
contratto di lavoro a tempo determinato effettuate dall'ente Poste
Italiane, a decorrere dalla data della sua costituzione e comunque
non oltre il 30 giugno 1997, non possono dar luogo a rapporti di
lavoro a tempo indeterminato e decadono allo scadere del termine
finale di ciascun contratto" - violerebbe innanzitutto l'art. 77
della Costituzione, sia in quanto la materia disciplinata non sarebbe
caratterizzata da alcuna straordinaria necessità ed urgenza, sia
perché il decreto-legge n. 510 del 1996, per la parte che qui
interessa, sarebbe sostanzialmente riproduttivo del decreto-legge
n. 404 del 1996, decaduto per mancata conversione nel termine fissato
dalla norma costituzionale.
Ad avviso del rimettente, la norma impugnata violerebbe poi gli
artt. 101, 102 e 104 della Costituzione, trattandosi di norma
retroattiva intenzionalmente diretta ad incidere sui numerosi giudizi
in corso - promossi da dipendenti dell'ente Poste Italiane, assunti
con contratto di lavoro a tempo determinato, per dedurre
l'illegittimità dell'apposizione del termine con conseguente
conversione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato
- ed emanata dopo la pronuncia delle prime sentenze che, in primo
grado, hanno accolto le domande attrici.
La norma sarebbe, infine, lesiva del principio di eguaglianza, in
quanto per effetto di essa i dipendenti dell'ente Poste Italiane
(avente natura di soggetto di diritto privato) sarebbero
assoggettati, in tema di rapporto di lavoro a tempo determinato,
senza alcuna ragionevole giustificazione, ad una disciplina diversa
da quella degli altri lavoratori privati, specie considerando che
detta norma attribuisce sic et simpliciter validità ed efficacia
alla clausola appositiva di termine, pur se affetta, secondo la
legislazione previgente, da cause di nullità, quale ad esempio
l'illiceità del motivo.
1.1. - L'Avvocatura generale dello Stato ha depositato, fuori
termine, atto di intervento per il Presidente del Consiglio dei
Ministri, concludendo per l'inammissibilità ed infondatezza della
questione di legittimità.
2. - Nel corso di giudizi promossi nei confronti dell'ente Poste
Italiane da alcuni lavoratori assunti con contratto a tempo
determinato, diretti alla declaratoria di conversione in rapporti a
tempo indeterminato ai sensi dell'art. 2 della legge 18 aprile 1962,
n. 230 (Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato), il
pretore di Fermo, con due ordinanze di identico contenuto del 22
ottobre 1996 e dell'8 aprile 1997, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3, 35 e 41 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale della stessa norma, nel frattempo convertita in legge
dall'art. 1, comma 1, della legge 28 novembre 1996, n. 608.
Ad avviso del rimettente, la norma denunciata, per la
ingiustificata disparità di trattamento che determinerebbe tra i
dipendenti dell'ente Poste Italiane e tutti gli altri lavoratori
dipendenti, sarebbe infatti lesiva sia della parità tra i lavoratori
sia della libertà di iniziativa economica.
2.1. - È intervenuto nel primo dei due giudizi il Presidente del
Consiglio dei Ministri per mezzo dell'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per l'infondatezza della questione.
Assume in buona sostanza la parte pubblica che, pur dopo la
privatizzazione, l'ente Poste Italiane ha continuato a svolgere - in
ossequio agli obblighi imposti dal decreto-legge 1° dicembre 1993,
n. 487 (Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del
Ministero), convertito in legge con modificazioni dalla legge 29
gennaio 1994, n. 71 - determinate funzioni eminentemente
pubblicistiche, genericamente definite in dottrina come "servizi non
oggettivamente postali" e che "il ricorso ai contratti a termine è
stato ed è determinato dalla necessità di mantenere inalterato il
flusso dei servizi in questione, anche durante i periodi di ferie o
di assenza a qualsiasi titolo del personale, come avveniva nel corso
del previgente regime pubblicistico", senza però determinare un
permanente appesantimento di bilancio. Le peculiari condizioni, non
comparabili con quelle di un normale imprenditore privato, in cui
l'ente Poste è chiamato ad operare, sia per quanto riguarda il
contenuto dei servizi sia per quanto riguarda l'autonomia e l'ambito
delle scelte, giustificherebbero dunque la normativa sottoposta allo
scrutinio di legittimità costituzionale, in quanto rispondente ad
obiettive esigenze di interesse pubblico e sociale, e porterebbero ad
escludere tanto la asserita violazione dell'art. 41 della
Costituzione quanto la denunciata lesione del principio di
eguaglianza, con riguardo alla diversità di trattamento introdotta
sia tra i lavoratori dell'ente Poste e gli altri lavoratori del
settore privato, sia tra i lavoratori dell'ente assunti prima e
quelli assunti dopo la scadenza del 30 giugno 1997.
Nemmeno sussisterebbe - ad avviso dell'Avvocatura - violazione
alcuna dell'art. 35 della Costituzione, considerato che, con la norma
denunciata, "non è stata negata la tutela del lavoro, ma si sono
precisati i termini in cui essa poteva aver luogo, in primo tempo
consentendo le assunzioni temporanee con procedure semplificate, poi
conciliando le esigenze dell'Ente con le aspirazioni dei lavoratori,
ai quali è stata concessa la precedenza nelle assunzioni
definitive".
2.2. - Si sono costituiti nel medesimo giudizio Sandro Luciani,
Paola Simonelli, Oscar Trasarti e Albano Trasarti, ricorrenti nel
procedimento a quo, concludendo per l'accoglimento della questione.
Nella memoria di costituzione si rileva in particolare che la
norma denunciata - contrastante con la normativa di cui alla legge
n. 230 del 1962, espressamente definita come "inderogabile" -
violerebbe non solo il principio di eguaglianza formale, di cui
all'art. 3, primo comma, della Costituzione, ma anche il principio di
eguaglianza sostanziale di cui al secondo comma dello stesso art. 3
Cost., in quanto rivolta "ad impedire la realizzazione dei diritti
già formatisi in capo ai lavoratori a termine dell'ente Poste e in
particolare di quello alla conversione del contratto a tempo
indeterminato, già maturato ed entrato a far parte della sfera
giuridica del singolo lavoratore fin dal momento della stipula del
contratto". La norma stessa - ad avviso delle parti - sarebbe
altresì in palese contrasto con il principio generale di tutela del
lavoro e dei lavoratori di cui all'art. 35 della Costituzione e
violerebbe inoltre l'art. 41 della Costituzione, sia perché lesiva
della dignità umana dei lavoratori sia perché attributiva di un
ingiustificato privilegio all'ente Poste rispetto alla generalità
degli imprenditori.
2.3. - Nel secondo dei due giudizi dinanzi a questa Corte si è
costituita Romina Ciccalè, ricorrente nel procedimento a quo, la
quale ha concluso per l'accoglimento della questione di legittimità
costituzionale, sia con riguardo ai profili denunciati nell'ordinanza
di rimessione sia in relazione ad ulteriori ipotesi di contrasto con
gli artt. 4, 11 e 24 della Costituzione.
Ad avviso della parte privata, la norma impugnata violerebbe il
principio di eguaglianza sotto quattro differenti profili: per
l'irragionevole ed ingiustificata disparità di trattamento tra
prestatori di lavoro a tempo determinato; per l'irragionevole ed
ingiustificata disparità di trattamento tra datori di lavoro che
siano parti di contratti di lavoro a tempo determinato; per la
violazione dei principi di generalità ed astrattezza che devono
essere propri della legge; per l'efficacia retroattiva della norma
stessa.
La norma impugnata sarebbe altresì lesiva dei principi
costituzionali in materia di tutela del lavoro - per le ragioni
esposte nell'ordinanza di rimessione - e determinerebbe inoltre un
effetto distorsivo della concorrenza sia sul piano interno che sul
piano comunitario, così violando, sotto il primo aspetto, l'art. 41
della Costituzione, mentre sotto il secondo aspetto, oltre a violare
l'art. 11 della Costituzione, integrerebbe altresì un'ipotesi di
aiuto statale illegittimo ex art. 92 del trattato istitutivo della
Comunità europea così come modificato dal titolo II (Art. G.) del
trattato sull'Unione europea.
La disposizione censurata violerebbe l'art. 41 della Costituzione
anche sotto un ulteriore profilo, per il fatto di incidere su assetti
negoziali già definiti dalle parti, così ledendo l'autonomia e la
libertà negoziale dei soggetti privati.
L'efficacia retroattiva della norma, infine, sarebbe in contrasto
con l'art. 24 della Costituzione, in quanto, vanificando un giudizio
già instaurato, limiterebbe le possibilità di tutela
giurisdizionale e frustrerebbe "l'affidamento del cittadino nella
sicurezza giuridica".
3. - Nel corso di un giudizio promosso nei confronti dell'ente
Poste Italiane da lavoratori assunti con contratto a tempo
determinato, per la declaratoria di illegittima apposizione dei
termini, il pretore di Torino, con ordinanza del 16 dicembre 1996, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale della stessa
norma, in riferimento agli artt. 3, 39 e 4 della Costituzione.
La lesione del principio di eguaglianza si sostanzierebbe - ad
avviso del rimettente - nella violazione del principio di
irretroattività della legge operata, in difetto di ragioni valide e
meritevoli di apprezzamento, mediante un intervento legislativo ad
personam (nei confronti cioè di uno specifico datore di lavoro),
destinato ad incidere su situazioni già consolidate e definite,
elidendo l'obbligo del datore di lavoro, pattiziamente assunto con
l'art. 8 del C.C.N.L. per i dipendenti dell'ente Poste Italiane del
26 novembre 1994, di rispettare le prescrizioni inderogabili della
legge n. 230 del 1962. Proprio in quanto operante su materia definita
convenzionalmente dalle parti sociali, mediante il citato art. 8 del
C.C.N.L., la norma denunciata violerebbe altresì l'art. 39 della
Costituzione, mentre la lesione del diritto al lavoro, tutelato
dall'art. 4 della Costituzione, discenderebbe - secondo il giudice a
quo - dalla considerazione che la norma in esame "si muove ...
secondo una logica e con un orientamento rovesciati rispetto al
disegno emergente dal dettato costituzionale" a tutela cioè del
contraente più forte.
3.1. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri per mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, concludendo
per la declaratoria di inammissibilità ed infondatezza della
questione.
Sostiene, nell'atto di intervento, l'Avvocatura che non
sussisterebbe nella fattispecie violazione del principio di
eguaglianza in quanto la norma denunciata non è destinata ad
incidere su un singolo rapporto o procedimento, essendosi inteso con
essa confermare una disciplina di ordine generale, precedentemente
oggetto di controversa interpretazione ed applicazione. Riguardo alla
prospettata violazione dell'art. 39, l'Avvocatura dello Stato rileva
che sarebbero indimostrate sia l'applicabilità della disciplina
collettiva, richiamata nell'ordinanza di rimessione, allo specifico
settore sia la sua inderogabilità, ed infine, per quanto concerne la
asserita lesione del diritto al lavoro di cui all'art. 4 della
Costituzione, osserva che l'ente Poste Italiane non può essere
equiparato, per la sua specificità, ad un qualsiasi datore di lavoro
privato e che la stipulazione di contratti di lavoro a tempo
determinato risponde ad esigenze funzionali oggettive dell'ente
stesso e d'altro canto consente di dare occupazione a personale che
altrimenti non avrebbe potuto essere impiegato e di cui comunque è
previsto l'accesso in via privilegiata alle assunzioni a tempo
indeterminato.
3.2. - Si sono costituite in giudizio Antonella Ferrari e
Federica Gatti, ricorrenti nel giudizio a quo concludendo per
l'accoglimento della questione sulla base delle medesime
argomentazioni svolte nell'ordinanza di rimessione.
4. - Il pretore di Milano, con ordinanza emessa il 3 febbraio
1997, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 9, comma 21, della legge n. 608 del 1996 (recte: art. 9,
comma 21, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito nella
legge 28 novembre 1996, n. 608), "in quanto in contrasto con gli
artt. 3, 4, 35, 39 della Costituzione e - per riflesso - con gli
Precisata la rilevanza della questione e richiamate le ordinanze
di rimessione dei pretori di Genova, Fermo, Torino e Padova, il
rimettente sottolinea come la norma impugnata sia stata emanata per
far fronte ad un problema (quello rappresentato dall'asserita
sproporzione tra il numero degli aventi diritto all'accertamento
della nullità del termine ed alla prosecuzione del rapporto rispetto
alle effettive ed attuali esigenze di organico dell'ente) cui lo
stesso ente Poste ha dato causa, attraverso la successiva assunzione
a termine di persone sempre diverse. In siffatta situazione,
l'atteggiamento di protezione riservato dal legislatore agli
interessi dell'ente Poste rispetto a quelli dei lavoratori
risulterebbe in palese contrasto sia con il principio di eguaglianza,
sia con la tutela del diritto al lavoro di cui agli artt. 4 e 35
della Costituzione, mentre d'altro canto la retroattività della
norma, priva di adeguata giustificazione sul piano della
ragionevolezza e pertanto a sua volta lesiva del principio di non
discriminazione, comprometterebbe l'esercizio della funzione di
neutrale ed indipendente controllo attribuita alla giurisdizione
dagli artt. 24, 101 e 104 Cost.
Il rimettente osserva poi come l'ordinamento preveda rimedi
specifici - anch'essi traumatici ma non eccezionali - che pur
consentono al datore di lavoro di ridurre l'organico asseritamente
esuberante, con l'onere però di osservare l'apposita procedura
dettata dalla legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa
integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di
direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre
disposizioni in materia di mercato del lavoro), che garantisce il
controllo sindacale sulle cause dell'addotto esubero. La norma
impugnata, sottraendo alle organizzazioni sindacali dei lavoratori
ogni possibilità di controllo sull'operato dell'ente Poste,
determinerebbe perciò una grave lesione alla loro credibilità ed
immagine e, di riflesso, al bene tutelato dall'art. 39 della
Costituzione.
4.1. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri per mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, concludendo
per la declaratoria di inammissibilità ed infondatezza della
questione sulla scorta di considerazioni sostanzialmente analoghe a
quelle svolte nel giudizio promosso dal pretore di Torino (r.o. n. 53
del 1997).
4.2. - Si sono costituite in giudizio Marina Mazzini e Clara
Fiorentin, ricorrenti nel giudizio a quo, le quali hanno concluso per
l'accoglimento della questione.
5. - Il pretore di Salerno, con ordinanza emessa il 5 febbraio
1997, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, ultima parte,
della legge n. 608 del 1996 (recte: art. 9, comma 21, ultima parte,
del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito nella legge 28
novembre 1996, n. 608).
Il rimettente, premessa la rilevanza della questione rispetto al
giudizio in corso, avente ad oggetto la declaratoria di nullità del
licenziamento per nullità del contratto di lavoro a termine
intercorso con l'ente Poste, rileva la violazione del principio di
eguaglianza nella ingiustificata disparità di trattamento tra i
lavoratori a termine dipendenti dall'ente Poste e quelli dipendenti
da altri datori di lavori.
5.1. - Intervenendo in giudizio per il Presidente del Consiglio
dei Ministri, l'Avvocatura generale dello Stato ha innanzitutto
eccepito l'inammissibilità della questione per difetto di rilevanza,
in quanto l'assunzione di cui si tratta nel giudizio a quo sarebbe
avvenuta - come si legge nell'ordinanza di rimessione - prima del
26 novembre 1994, data a decorrere dalla quale, secondo lo stesso
giudice rimettente, la legge n. 230 del 1962 avrebbe dovuto trovare
applicazione anche alle assunzioni temporanee effettuate dall'ente
Poste Italiane.
Nel merito, la difesa erariale ha comunque concluso per
l'infondatezza della questione sulla base di argomentazioni analoghe
a quelle svolte nei giudizi già pendenti.
6. - Il pretore di Padova, con ordinanza emessa il 17 dicembre
1996, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 39 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale della stessa
norma, nel corso di un giudizio promosso nei confronti dell'ente
Poste Italiane, il cui oggetto non risulta tuttavia specificato
dall'ordinanza di rimessione.
Il giudice rimettente, affermata la rilevanza della questione,
prospetta la violazione del principio di eguaglianza, in primo luogo
sotto il profilo della disparità di trattamento tra i lavoratori a
termine dell'ente Poste Italiane e tutti gli altri lavoratori a
termine, in quanto a questi ultimi continuerebbe ad applicarsi la
normativa prevista dalla legge n. 230 del 1962 e successive, mentre
ai primi tornerebbe ad applicarsi la disciplina pubblicistica, meno
favorevole, prevista dalla legge 14 dicembre 1965, n. 1376
(Provvidenze concernenti il personale non di ruolo
dell'Amministrazione delle poste e telegrafi e dell'Azienda di Stato
per i servizi telefonici), e dal decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 (Assunzioni temporanee di personale
presso le amministrazioni dello Stato). Siffatta disparità di
trattamento sarebbe infatti, ad avviso del giudice a quo priva di
giustificazione, riferendosi ad un ente i cui rapporti di lavoro, per
effetto della legge n. 71 del 1994, sono regolati da norme di diritto
privato e dalla contrattazione collettiva e che già opera, in
rilevanti settori della sua attività, in concorrenza con imprese
private i cui dipendenti a termine possono invocare la disciplina
più rigorosa e garantista delle norme di diritto privato.
Il principio di eguaglianza risulterebbe poi ulteriormente
violato sia con riferimento al differente trattamento
ingiustificatamente riservato ai lavoratori a termine dell'ente
Poste, a seconda che essi abbiano stipulato il contratto prima o dopo
il 30 giugno 1997, sia avuto riguardo alla portata retroattiva della
norma, in difetto di una adeguata giustificazione sul piano della
ragionevolezza.
L'irragionevolezza delle denunciate disparità di trattamento
appare, ad avviso del rimettente, tanto più evidente ove si
consideri che la norma impugnata conferisce validità alle clausole
appositive del termine, senza attribuire rilievo alla eventuale
sussistenza delle cause di nullità previste dalla normativa
previgente.
Sovrapponendosi alla disciplina stabilita dalla contrattazione
collettiva intervenuta sulla base della espressa delega prevista
dalla legge n. 71 del 1994, la norma impugnata violerebbe poi,
secondo il giudice a quo, l'art. 39 della Costituzione in quanto
occuperebbe spazi riservati alla autonomia collettiva in assenza di
ragioni eccezionali o di problemi di compatibilità con gli obiettivi
di politica economica individuati ai sensi dell'art. 41, terzo comma,
della Costituzione.
6.1. - È intervenuta in giudizio, per il Presidente del
Consiglio dei Ministri, l'Avvocatura generale dello Stato, eccependo
innanzitutto l'inammissibilità della questione, per difetto di
motivazione in punto di rilevanza.
Nel merito la parte pubblica deduce comunque l'infondatezza della
questione riguardo ad entrambi i profili di illegittimità
denunciati, sulla scorta delle medesime argomentazioni svolte, su
tali punti, negli atti di intervento depositati nei giudizi pendenti.
6.2. - Si è altresì costituito in giudizio Tommaso Nalon,
ricorrente nel procedimento a quo il quale, premesso di essere stato
assunto dall'ente Poste Italiane con due successivi contratti di
lavoro a tempo determinato e di avere proposto, assumendo
l'illegittimità dei termini, domanda di conversione del rapporto in
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ha concluso per
l'accoglimento della questione sollevata dal pretore di Padova, sulla
base di considerazioni sostanzialmente analoghe a quelle svolte
nell'ordinanza di rimessione.
7. - Il pretore di Lecco, con ordinanza del 5 febbraio 1997, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale della stessa
norma, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 41 della Costituzione.
Precisata la rilevanza della questione nei giudizi riuniti in
corso, aventi ad oggetto domande di declaratoria di nullità del
termine apposto a contratti di lavoro stipulati con l'ente Poste
Italiane, con conseguente conversione in rapporti di lavoro a tempo
indeterminato, il giudice rimettente osserva che la norma denunciata
ha introdotto una evidente disparità di trattamento tra i lavoratori
assunti a tempo determinato dall'ente Poste Italiane ed i lavoratori
assunti con lo stesso tipo di contratto da altro datore di lavoro,
con ciò violando sia il principio di eguaglianza, in senso formale e
sostanziale, sia il diritto al lavoro. Ad avviso del giudice a quo la
norma violerebbe altresì l'art. 41, secondo comma, della
Costituzione secondo il quale l'iniziativa economica (e le norme a
tutela della stessa) trova un limite nella dignità umana.
7.1. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, per mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, concludendo
per l'infondatezza della questione sulla base di argomentazioni
sostanzialmente analoghe a quelle svolte nei giudizi pendenti.
7.2. - Si è altresì costituita in giudizio Mina La Falce,
ricorrente in uno dei procedimenti riuniti, concludendo per
l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale.
8. - Il pretore di Ferrara, con tre ordinanze di identico
contenuto emesse il 5 marzo 1997, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale della stessa norma, in riferimento agli
artt. 3, 101, 102 e 104 della Costituzione.
Premessa la rilevanza della questione, il rimettente osserva che
la norma in questione appare innanzitutto lesiva del principio di
parità di trattamento sia per il suo carattere ingiustificatamente
discriminatorio nei confronti dei dipendenti dell'ente Poste rispetto
agli altri lavoratori a termine, sia per la sua efficacia
retroattiva. L'incidenza della normativa sulle cause già pendenti
giustificherebbe altresì il dubbio di legittimità costituzionale
della norma stessa con riferimento agli artt. 101, 102 e 104 della
Costituzione.
8.1. - È intervenuto nei tre giudizi il Presidente del Consiglio
dei Ministri, per mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per la declaratoria di inammissibilità ed infondatezza
della questione.
Riguardo alla asserita lesione del principio di eguaglianza la
difesa erariale ripropone le argomentazioni, svolte negli atti di
intervento depositati nei giudizi pendenti, riguardo alla
specificità dell'ente Poste ed alla sua non equiparabilità ad un
qualsiasi datore di lavoro privato.
Per ciò che concerne invece la denunciata violazione dei
principi costituzionali posti a tutela dell'autonomia e
dell'indipendenza dell'ordine giudiziario, si rileva preliminarmente
nell'atto di intervento che la questione sollevata dal giudice a quo,
in quanto attinente in realtà all'esercizio asseritamente distorto
del potere legislativo, avrebbe dovuto semmai essere denunziata nelle
forme del conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, previsto
dall'art. 134, secondo comma, della Costituzione, cosicché la
questione stessa dovrebbe in questa sede essere dichiarata
inammissibile. Nel merito se ne deduce comunque l'infondatezza, in
quanto la norma impugnata non verte in materia penale, non è lesiva
del giudicato e non è univocamente ed intenzionalmente diretta ad
interferire su giudizi in corso.
9. - Il pretore di Parma, con ordinanza emessa il 24 febbraio
1997, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della
stessa norma, in riferimento agli artt. 3, 24 e 35 della
Costituzione.
Illustrata la rilevanza della questione, il rimettente osserva
che la norma impugnata è evidentemente lesiva del principio di
eguaglianza per la discriminazione che introduce sia tra l'ente Poste
e gli altri datori di lavoro sia tra i lavoratori a termine assunti
dall'ente Poste e quelli assunti dagli altri datori di lavoro.
La norma - ad avviso del giudice a quo - contrasterebbe inoltre
con i principi costituzionali in materia di lavoro ed in particolare
con l'art. 35 della Costituzione, apparendo ispirata a finalità che
certamente non sono di tutela del lavoro.
Essa violerebbe da ultimo l'art. 24 della Costituzione in quanto,
per la sua efficacia retroattiva, limiterebbe la possibilità di
tutela giurisdizionale, spiegando i suoi effetti sui giudizi in
corso.
9.1. - È intervenuto anche in questo giudizio il Presidente del
Consiglio dei Ministri, per mezzo dell'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità ed
infondatezza della questione sulla base di argomentazioni
sostanzialmente analoghe a quelle svolte nei precedenti atti di
intervento.
10. - Il pretore di Saluzzo, con ordinanza emessa il 1° marzo
1997, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della
stessa norma, in riferimento agli artt. 3, 4, 39, 101, 102 e 104
della Costituzione.
Nell'ordinanza di rimessione - precisata la rilevanza della
questione - si assume che la norma impugnata violerebbe il principio
di eguaglianza per la disparità di trattamento che introduce tra i
dipendenti dell'ente Poste ed i dipendenti degli altri enti pubblici
economici il cui rapporto di lavoro è parimenti retto dal diritto
privato, senza che tale disparità di trattamento possa trovare
adeguata giustificazione nella rilevanza pubblica del servizio
gestito dallo stesso ente Poste in regime di monopolio.
La norma denunciata, negando un diritto già perfezionatosi in
capo al lavoratore, sarebbe altresì in contrasto con il diritto al
lavoro, tutelato dall'art. 4 della Costituzione, e, sovrapponendosi
alla disciplina pattizia di cui all'art. 8 del C.C.N.L., violerebbe
inoltre l'art. 39 della Costituzione.
Essa, infine, sarebbe lesiva delle attribuzioni del potere
giudiziario trovando la sua evidente ratio nell'intento di risolvere
in senso favorevole all'ente Poste i numerosi giudizi promossi da
dipendenti dell'ente assunti con contratto a termine e rivendicanti
la conversione in contratto a tempo indeterminato.
10.1. - Anche in questo giudizio è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, che ha concluso per la declaratoria di
inammissibilità e infondatezza della questione sulla scorta delle
medesime difese già svolte nei precedenti giudizi.
11. - Il pretore di Livorno, con quattro ordinanze di contenuto
analogo emesse il 18 marzo 1997, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale della stessa norma, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione.
Il rimettente individua la violazione del principio di
eguaglianza nella irragionevole disparità di trattamento introdotta
dalla norma, in caso di contratto di lavoro a tempo determinato
illegittimo, sia tra i dipendenti dell'ente Poste e gli altri
lavoratori privati, sia tra i dipendenti dell'ente Poste assunti con
contratto a termine prima del 30 giugno 1997 e quelli assunti
successivamente a tale data.
11.1. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, intervenuto in
tre dei quattro giudizi per mezzo dell'Avvocatura generale dello
Stato, ha concluso per l'infondatezza della questione replicando le
difese già svolte nei precedenti atti di intervento.
11.2. - Con distinti atti di identico contenuto si sono
costituiti, nel giudizio iscritto al n. 726 del r.o. del 1997,
Francesco Rossi, Maria Adele Picerno, Monica Rossi e Alessandra Papi
e, nel giudizio iscritto al n. 727 del r.o. del 1997, Claudia
Ticciati, Vincenza Formisano e Silvia Panicucci, tutti ricorrenti nei
giudizi a quibus.
Le parti private concludono in via principale per
l'inammissibilità della questione, per difetto di rilevanza,
assumendo l'inapplicabilità della norma denunciata alle ipotesi -
asseritamente ricorrenti nella specie - di contratto a termine ab
origine nullo in quanto stipulato in violazione della legge n. 230
del 1962, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 510 del
1996. In subordine chiedono, nel merito, l'accoglimento della
questione di legittimità costituzionale per le ragioni esposte nelle
ordinanze di rimessione.
12. - Il pretore di Gorizia, con Ordinanza emessa l'8 marzo 1997,
ha sollevato questione di legittimità costituzionale della stessa
norma, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 35, primo comma,
101, 102 e 104 della Costituzione.
Precisata la rilevanza della questione, il rimettente deduce che
la norma impugnata - autorizzando le assunzioni a termine da parte
dell'ente Poste senza alcun limite, in contrasto con quanto stabilito
anche per il settore pubblico e per lo stesso ente Poste prima della
trasformazione in ente pubblico economico, ed inoltre dichiarando
inapplicabile l'art. 2 della legge n. 230 del 1962 anche in ipotesi
nelle quali gli elementi costitutivi della fattispecie di conversione
del rapporto in rapporto a tempo indeterminato si erano già
perfezionati - sarebbe lesiva del principio di eguaglianza,
frustrerebbe l'affidamento nella sicurezza giuridica e contrasterebbe
con il principio di tutela del lavoro.
La concomitanza con l'instaurazione di controversie "seriali" in
materia giustificherebbe inoltre - ad avviso del giudice a quo - il
sospetto che l'intervento legislativo sia stato intenzionalmente
diretto ad incidere sui giudizi in corso, ledendo la funzione
giurisdizionale.
12.1. - L'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, è di
contenuto analogo a quelli depositati nei precedenti giudizi.
13. - Il pretore di Latina, con ordinanza emessa il 27 maggio
1997, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della
stessa norma, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione.
Illustrata la rilevanza della questione, il giudice a quo rileva
- a sostegno del dubbio di legittimità - che la norma impugnata
introduce un regime di particolare favore per l'ente Poste rispetto a
tutti gli altri datori di lavoro e, correlativamente, un regime di
particolare sfavore nei confronti dei lavoratori assunti dall'ente
Poste, con contratto affetto dai vizi previsti dalla legge n. 230 del
1962, rispetto ai lavoratori nelle stesse condizioni, assunti da
altri datori di lavoro.
13.1. - L'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in
giudizio per il Presidente del Consiglio dei Ministri, ha concluso
per la declaratoria di inammissibilità ed infondatezza della
questione, sulla base delle medesime argomentazioni svolte nei
precedenti atti di intervento.
14. - Il tribunale di Venezia, con ordinanza emessa il 6 marzo
1997, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della
stessa norma, in riferimento agli artt. 3, 39 e 41 della
Costituzione.
Il rimettente osserva che la norma denunciata - avente efficacia
retroattiva pur in difetto di cause giustificatrici apprezzabili - ha
determinato una irragionevole ed ingiustificata disparità di
trattamento tra i lavoratori a termine dell'ente Poste e tutti gli
altri lavoratori a termine, nonché tra gli stessi lavoratori a
termine dell'ente, a seconda che abbiano stipulato il contratto prima
o dopo la scadenza temporale indicata. La norma stessa - secondo il
giudice a quo - sarebbe poi lesiva del principio di libertà
sindacale in quanto, superando la disciplina stabilita dalla
contrattazione collettiva, frutto della espressa delega di cui alla
legge n. 71 del 1994, restringe la sfera di autonomia collettiva in
assenza di circostanze eccezionali o di questioni di compatibilità
con gli obiettivi di politica economica di cui all'art. 41, terzo
comma, della Costituzione. Esentando un singolo datore di lavoro
dall'osservanza della disciplina in tema di contratto di lavoro a
termine, la norma denunciata avrebbe infine dato vita ad un
ingiustificato privilegio, in grado di alterare la concorrenza con
gli altri imprenditori del settore.
14.1. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri è intervenuto
anche in questo giudizio, mediante atto di contenuto analogo ai
precedenti.
15. - Il pretore di Camerino, con due ordinanze di identico
tenore emesse il 13 gennaio 1997, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale della stessa norma, in riferimento agli
artt. 3, 35 e 41 della Costituzione.
Precisata la rilevanza della questione nei giudizi a quibus
aventi ad oggetto domande di conversione di rapporti di lavoro a
tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato, ai sensi
dell'art. 2 della legge n. 230 del 1962, il rimettente osserva che la
norma denunciata appare lesiva del principio di eguaglianza e della
tutela del lavoro, per la discriminazione che introduce tra i
lavoratori dell'ente Poste e tutti gli altri lavoratori, nonché
della libertà di impresa, per la disparità di trattamento che
determina tra una singola impresa e tutte le altre operanti nel
medesimo settore.
16. - Il pretore di Bologna, con tre ordinanze di identico
contenuto emesse in altrettanti giudizi il 7, il 14 ed il 20 ottobre
1997, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della
stessa norma, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione.
Illustrata la rilevanza della questione e richiamate, quanto alla
non manifesta infondatezza, le numerose ordinanze di rimessione già
emesse da altre autorità giudiziarie, il rimettente deduce in
particolare che la norma impugnata contrasterebbe con l'art. 3 della
Costituzione per la violazione sia del principio di ragionevolezza,
con riguardo alla retroattività della normativa, sia del principio
di eguaglianza e parità di trattamento. La norma stessa sarebbe
inoltre in contrasto con gli artt. 4 e 35 Cost., per la lesione del
diritto al lavoro che ne discenderebbe, nonché con l'art. 39, primo
comma, della Costituzione per la violazione del principio di libertà
sindacale, in ragione dell'abrogazione della disciplina dettata, sul
punto, dalla contrattazione collettiva.
16.1. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri è intervenuto
nei tre giudizi, per mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato,
mediante atti di contenuto analogo agli altri depositati nei giudizi
già instaurati.
16.2. - Nel giudizio promosso con ordinanza del 20 ottobre 1997
si è costituito l'ente Poste Italiane, concludendo per la
declaratoria di infondatezza della questione, con riserva di
sviluppare nel prosieguo le proprie argomentazioni difensive.
17. - Nell'imminenza dell'udienza pubblica del 24 novembre 1998,
alcune delle parti private hanno depositato memorie illustrative.
17.1. - Antonella Ferrari e Mina La Falce con memorie di identico
contenuto hanno ribadito la richiesta di declaratoria di
illegittimità costituzionale della norma, quanto meno a decorrere
dal 26 novembre 1994.
Le predette parti private, premesso che l'art. 6, comma 2, del
decreto-legge 1° dicembre 1993 n. 487, convertito in legge 29 gennaio
1994, n. 71, espressamente prevedeva che il personale
dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni restasse
alle dipendenze dell'ente Poste "con rapporto di diritto privato",
rilevano tuttavia che il successivo sesto comma dello stesso articolo
disponeva che ai dipendenti dell'ente continuassero ad applicarsi i
trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del decreto fino
alla stipulazione di un nuovo contratto e che tale norma era stata
interpretata dalla giurisprudenza prevalente (Cass., Sezioni unite,
n. 8587 del 1997) nel senso che la materia dei contratti a termine
dovesse restare regolata dalla precedente disciplina di diritto
pubblico e precisamente dalle norme dettate dall'art. 3 della legge
14 dicembre 1965, n. 1376, e dal d.P.R. 31 marzo 1971, n. 276.
Il dies a quo della applicabilità ai rapporti di lavoro dei
dipendenti dell'ente Poste Italiane delle norme privatistiche (e, di
conseguenza, il limite temporale iniziale della illegittimità
costituzionale) potrebbe dunque essere fissato, ad avviso delle
suddette parti, non al momento della costituzione dell'ente Poste ma
al successivo 26 novembre 1994, data del primo C.C.N.L. per i
dipendenti dell'ente medesimo.
Ciò premesso, le menzionate parti private ribadiscono la
fondatezza delle censure di incostituzionalità mosse alla norma
impugnata dai numerosi giudici rimettenti, richiamandone le
argomentazioni secondo tre ordini gradati: a) quelle relative alla
retroattività della norma, a loro volta collegate alla tematica dei
diritti quesiti (art. 24 Cost.) e della tutela giurisdizionale
(artt. 101, 102 e 104 Cost.), anche in riferimento al rilievo
costituzionale dei diritti stessi (artt. 4, 35 e 41 Cost.); b) quelle
relative alla violazione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.);
c) quelle riguardanti la lesione del ruolo delle organizzazioni
sindacali e della contrattazione collettiva (art. 39 Cost.).
17.2. - Marina Mazzini e Clara Fiorentin, argomentando dal tenore
letterale della norma ed in particolare dall'uso dell'indicativo
presente ("non possono dar luogo"), sostengono preliminarmente
l'applicabilità della norma impugnata ai soli rapporti di lavoro a
termine ancora in essere alla data di entrata in vigore della norma
stessa e, di conseguenza, eccepiscono l'irrilevanza della questione
di legittimità costituzionale rispetto al giudizio a quo avente ad
oggetto domande di accertamento della nullità (originaria) del
termine apposto a contratti che, pertanto, devono considerarsi, in
base all'art. 1 della legge n. 230 del 1962, a tempo indeterminato
fin dalla loro origine. Ad avviso delle parti private la norma
impugnata opererebbe dunque soltanto con riferimento alla fattispecie
di conversione di cui all'art. 2 della legge n. 230 del 1962, come
del resto ritenuto anche da taluni giudici di merito, con
interpretazione che, in quanto conforme ai principi costituzionali,
deve ritenersi preferibile a quella in base alla quale il rimettente
ha sollevato la questione di legittimità costituzionale.
In via subordinata, nel merito, le predette parti concludono per
l'accoglimento della questione sollevata dal pretore di Milano. La
norma impugnata, come interpretata dal giudice a quo, sarebbe infatti
lesiva del principio di eguaglianza, in quanto irragionevolmente
discriminatoria per i lavoratori dell'ente Poste; inoltre, per la sua
efficacia retroattiva, diretta a sanare le inadempienze dell'ente in
danno dei diritti costituzionalmente garantiti dei lavoratori,
violerebbe ulteriormente gli artt. 3, 4, 24, 101 e 104 Cost.;
traducendosi in una inammissibile compressione di quella sfera di
autonomia collettiva alla quale il legislatore del 1994 aveva
espressamente delegato la disciplina del rapporto di lavoro dei
dipendenti dell'ente Poste, sarebbe infine in contrasto con il
principio di libertà sindacale di cui all'art. 39 Cost.
17.3. - Tommaso Nalon ha sostanzialmente ribadito le
argomentazioni già svolte nell'atto di costituzione riguardo alla
violazione degli artt. 3 e 39 Cost.
17.4. - Romina Ciccalè sottolinea come la "vera e propria
ablazione normativa" operata dal legislatore del 1996 in danno dei
lavoratori a termine dell'ente Poste non possa ritenersi in alcun
modo compensata "dall'evanescente diritto di precedenza in ipotesi di
assunzione" previsto dalla prima parte della norma sottoposta a
scrutinio. Richiamando la giurisprudenza costituzionale formatasi in
materia previdenziale - i cui principi sono a suo avviso estensibili
alla fattispecie in esame - contesta quindi la legittimità di un
intervento legislativo che, per il suo carattere retroattivo, lede il
principio dell'affidamento, "inteso come affidamento del cittadino
nella sicurezza giuridica, per situazioni sostanziali fondate su
leggi precedenti, in quanto elemento fondamentale dello Stato di
diritto". Alla norma impugnata, infatti, non può essere attribuito
valore interpretativo, in quanto nessun margine di dubbio residuava -
stante l'espresso richiamo operato in sede di contrattazione
collettiva - riguardo all'applicabilità della normativa privatistica
in tema di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato.
Per quanto riguarda, infine, la prospettata lesione delle norme
costituzionali ispirate al principio lavoristico, la parte ricorda
come la Corte costituzionale abbia in più occasioni affermato che
l'art. 4 della Costituzione ha una propria efficacia precettiva,
suscettibile di essere violata dal legislatore ordinario, "proprio
perché impone a quest'ultimo dei fini fondamentali per la stessa
forma di Stato vigente".
17.5. - La S.p.a. Poste Italiane, succeduta all'ente Poste
Italiane, costituitasi in uno dei giudizi promossi dal pretore di
Bologna, nella propria memoria difensiva osserva innanzitutto come
numerosi giudici di merito abbiano respinto le domande di conversione
proposte da lavoratori a termine dell'ente Poste Italiane,
dichiarando inoltre manifestamente infondata l'eccezione di
incostituzionalità. Rileva altresì che la norma impugnata ha
costituito oggetto di una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta
alla Corte di giustizia europea nell'assunto che essa concretizzasse
un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 92 n. 1 del trattato CE e che la
Corte, con sentenza del 7 maggio 1998, ha dichiarato che "una
disposizione nazionale che esoneri una sola impresa dall'obbligo di
osservare la normativa di applicazione generale riguardante i
contratti di lavoro a tempo determinato non costituisce un aiuto di
Stato ai sensi dell'art. 92 n. 1 del Trattato CE".
La S.p.a. Poste Italiane - anche richiamando le motivazioni delle
citate sentenze di merito - deduce quindi che "la formula dell'ente
Poste Italiane ha costituito la fase transitoria del passaggio dalla
precedente azienda autonoma all'attuale assetto di società per
azioni" e proprio nel suo carattere transitorio troverebbe
giustificazione, in base agli ordinari canoni di ragionevolezza, la
norma impugnata, efficace per un ben preciso periodo storico, con
riguardo ad un limitato numero di contratti, in vista di una
impellente necessità di riduzione dei costi della struttura e di
economicità di gestione. La necessità di un regime transitorio è
stata d'altro canto avvertita dal legislatore, in termini generali,
nell'intero processo di privatizzazione del pubblico impiego tanto
che esplicitamente l'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421
(Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle
discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza
e di finanza territoriale), nell'autorizzare il Governo a prevedere
la riconduzione dei rapporti di lavoro con le pubbliche
amministrazioni sotto la disciplina del diritto civile, lo impegnava
nello stesso tempo a dettare "una disciplina del diritto transitorio
idonea ad assicurare la graduale sostituzione del regime attualmente
in vigore".
L'evoluzione normativa sui rapporti di lavoro, in Italia come in
tutta Europa, è del resto nel senso - ad avviso della suddetta parte
- di una dilatazione, rispetto alla legge del 1962, delle ipotesi di
ammissibilità dei contratti di lavoro a termine, visti come
strumenti versatili per sopperire alle temporanee esigenze di
personale e garantire l'assunzione di forza lavoro, altrimenti
disoccupata. La Corte, chiamata a pronunciarsi su questioni di
legittimità costituzionale riguardanti norme che ponevano limitate
deroghe ai principi della legge n. 230 del 1962, ha affermato che
"rientra nella discrezionalità del legislatore, insindacabile se non
risulti esercitata in modo irrazionale ed arbitrario, la scelta di
quei settori relativamente ai quali, stanti le loro peculiari
caratteristiche ed esigenze nonché la necessità di soddisfazione
delle più impellenti e pressanti finalità occupazionali specie
giovanili, possa ragionevolmente disporsi una deroga al principio
sancito dalla legge n. 230 del 1962" (ordinanza n. 347 del 1988).
La stessa Corte, con la sentenza n. 40 del 1986, ha anche
respinto le eccezioni di incostituzionalità che erano state
sollevate riguardo al d.P.R. 31 marzo 1971, n. 276, proprio con
riferimento alla disparità di trattamento che detta normativa
introduceva tra impiego pubblico e privato in materia di contratti a
termine.
Con altre pronunce, sotto diverso aspetto, la Corte ha più volte
sottolineato che il carattere privatistico del rapporto di impiego
dei dipendenti degli enti pubblici economici non esclude che il
legislatore possa adottare, per specifici profili, una normativa
derogatoria che può essere più favorevole o meno al dipendente e
che trova giustificazione nelle finalità pubbliche che l'ente deve
perseguire. E non vi è dubbio - secondo la S.p.a. Poste Italiane -
che l'opzione legislativa in esame sia posta a salvaguardia di
interessi costituzionalmente rilevanti, quali l'attuazione del
diritto al lavoro, mediante il consolidamento di sane strutture
aziendali (artt. 4, 35 e 36 Cost.), l'adeguamento del sistema dei
servizi pubblici agli standard comunitari (art. 10 Cost.), la
realizzazione di un sistema infrastruttrale di servizi che renda
effettivamente libera l'iniziativa economica (art. 41 Cost.),
l'assicurazione del buon andamento dell'amministrazione (art. 97
Cost.) di cui è condizione essenziale l'equilibrio finanziario delle
strutture amministrative, la realizzazione di opportune discipline
dei servizi pubblici essenziali (art. 43 Cost.).
Quanto alle censure connesse all'efficacia retroattiva della
norma, la parte osserva che - secondo quanto emerge dalla
giurisprudenza stessa della Corte - l'irretroattività, pur
costituendo un principio generale del nostro ordinamento, non è
elevato, fuori della materia penale, al rango di canone
costituzionale, cosicché è possibile incidere negativamente anche
su posizioni di diritto soggettivo perfetto sempre che non sia
violato il criterio della ragionevolezza. È pur vero che un limite
alla retroattività è stato individuato nell'affidamento di una
vasta categoria di cittadini nella sicurezza giuridica, che
costituisce l'elemento fondamentale dello Stato di diritto, ma deve
ritenersi che nessun problema di affidamento si ponga per i
lavoratori assunti con contratto a termine dall'allora ente Poste,
essendo a costoro ben noto il carattere temporaneo dell'assunzione.
18. - All'esito della discussione svoltasi all'udienza pubblica
del 24 novembre 1998, questa Corte, con ordinanza istruttoria del 18
dicembre 1998, riuniti i procedimenti, ha richiesto al Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni ed al Ministro del tesoro di fornire
"i seguenti dati ed elementi:
1) numero dei lavoratori assunti con rapporto a tempo
determinato dall'Amministrazione autonoma delle Poste negli anni
1991, 1992 e 1993;
2) numero e qualifiche dei lavoratori assunti dall'ente Poste
Italiane con contratto di lavoro a tempo determinato, in qualsiasi
modo concluso, nei periodi intercorrenti tra la data di costituzione
dell'ente Poste Italiane ed il 26 novembre 1994 e tra quest'ultima
data ed il 30 giugno 1997 (indipendentemente dal numero di contratti
stipulati con ciascun lavoratore);
3) numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo
determinato, tra quelli di cui sub 2), che potrebbero astrattamente
rivendicare l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, ai sensi dell'art. 1 della legge 18 aprile 1962,
n. 230, per l'asserita nullità o inefficacia della clausola
concernente il termine, in relazione alla forma del contratto o alla
sussistenza delle circostanze che, a norma della predetta legge e del
contratto collettivo stipulato il 26 novembre 1994, consentivano la
stipulazione di contratti a tempo determinato;
4) numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo
determinato, tra quelli di cui sub 2), che potrebbero astrattamente
invocare la conversione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo
indeterminato, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 aprile 1962,
n. 230, a causa di proroghe o riassunzioni indipendenti dal periodo
di intervallo;
5) procedure seguite per le assunzioni del personale a tempo
determinato con l'indicazione degli organi dell'ente Poste che hanno
in concreto proceduto alle assunzioni medesime;
6) costo annuo medio di ciascun lavoratore a tempo
indeterminato rapportato alle qualifiche per le quali si è proceduto
alle assunzioni a tempo determinato;
7) numero degli attuali dipendenti della S.p.a. Poste
Italiane, dei quali è previsto il pensionamento per raggiunti limiti
d'età nell'arco dei prossimi 35 anni con indicazione per ciascun
anno;
8) esistenza di eventuali accordi sindacali stipulati
dall'ente Poste Italiane o dalla S.p.a. Poste Italiane relativi a
piani di assunzioni del personale con rapporto a tempo indeterminato
e, in caso affermativo, misura in cui detti accordi abbiano a
tutt'oggi trovato concreta attuazione".
Entrambe le amministrazioni hanno evaso la richiesta trasmettendo
elementi conoscitivi provenienti dalla S.p.a. Poste Italiane.
19. - Nell'imminenza della nuova udienza pubblica l'Avvocatura
generale dello Stato ha depositato una memoria illustrativa.
Osserva innanzitutto la parte pubblica che le amministrazioni
interpellate hanno legittimamente fatto ricorso - per rispondere ai
quesiti formulati dalla Corte - a relazioni provenienti dalla S.p.a.
Poste Italiane, non essendo esse in possesso dei dati necessari ed
appartenendo del resto detta società, per intero, allo Stato
italiano proprio attraverso il Ministero del tesoro.
Nel merito, l'Avvocatura rileva che le risposte ai quesiti
evidenziano la gravità delle conseguenze che, sul piano
economico-finanziario, deriverebbero per la S.p.a. Poste Italiane
dall'accoglimento della questione di legittimità costituzionale.
Lo scenario risultante dalle risposte ai quesiti formulati dalla
Corte offrirebbe dunque conferma - ad avviso dell'Avvocatura - della
ragionevolezza della deroga apportata alla disciplina del lavoro a
termine dalla norma denunciata, che non va considerata norma di
favore per le Poste ma necessaria e ragionevole norma di
organizzazione del lavoro nella delicata fase di privatizzazione
dell'ente.
La stessa norma, del resto, prevede il diritto di precedenza dei
lavoratori a termine in caso di assunzioni a tempo indeterminato da
parte dell'ente Poste fino alla data del 31 dicembre 1996 e tale
diritto - come risulta dalle risposte ai quesiti formulati dalla
Corte - è stato in larga parte esercitato.
L'Avvocatura richiama a questo punto le argomentazioni tutte già
svolte nelle memorie di intervento a sostegno della infondatezza
delle questioni, soffermandosi poi, in particolare, sulla censura
riferita all'asserita violazione dell'art. 3 della Costituzione che,
secondo la gran parte dei rimettenti, deriverebbe dalla disparità di
trattamento tra i lavoratori assunti dall'ente Poste con contratti a
termine e tutti gli altri dipendenti del settore privato.
A tale proposito ricorda innanzi tutto che, prima della
costituzione dell'ente Poste Italiane, i rapporti di lavoro precario
con l'amministrazione delle Poste e telecomunicazioni non potevano in
nessun caso dar luogo, in base alle leggi vigenti in materia di
costituzione del rapporto di pubblico impiego, a rapporti di lavoro a
tempo indeterminato. Era dunque evidente che un'immediata
applicazione della legge n. 230 del 1962 avrebbe comportato deleteri
effetti organizzativi e pertanto la norma scrutinata deve
considerarsi come una norma transitoria, non solo giustificata da
finalità di interesse pubblico ma ragionevolmente imposta dalla
vicenda stessa di privatizzazione.
Va in ogni caso considerato - ad avviso ancora dell'Avvocatura -
che la legge n. 230 del 1962 non ha rilevanza costituzionale né può
dirsi attuativa di principi costituzionali per la tutela del diritto
al lavoro. Essa, inoltre, non può essere assunta a tertium
comparationis, sia perché non ha valenza di principio generale del
nostro ordinamento ma costituisce anzi deroga alla disciplina
generale del codice civile - alla stregua della quale il contratto di
lavoro a tempo determinato, nel caso di illegittima apposizione del
termine, dovrebbe considerarsi nullo e non già convertirsi in un
diverso tipo di contratto - sia perché è stata a sua volta derogata
o modificata da leggi successive (ad es.: art. 36, comma 7, del
d.lgs. n. 29 del 1993; art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 53).
La stessa Corte costituzionale del resto, in sede di giudizio di
ammissibilità della richiesta di referendum abrogativo della legge
in questione (sentenza n. 41 del 2000), ha ammesso che il legislatore
possa disciplinare discrezionalmente il contratto di lavoro precario
"prevedendo i casi in cui tali contratti si convertono in contratti a
tempo indeterminato".
Analogo riconoscimento della discrezionalità del legislatore, in
tema di modalità di attuazione del diritto al lavoro garantito dagli
artt. 4 e 35 Cost., è contenuto nella sentenza n. 46 del 2000,
relativa alla richiesta di referendum abrogativo dell'art. 18 della
legge n. 300 del 1970.
Anche la disciplina transitoria dei contratti a termine dell'ente
Poste, contenuta nell'art. 9, comma 21, del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510, rappresenta pertanto una modalità di attuazione della
tutela del lavoro, rimessa alla discrezionalità del legislatore, con
la conseguente infondatezza della questione di legittimità
costituzionale della norma sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.
20. - Anche la S.p.a. Poste Italiane ha depositato una memoria
nell'imminenza dell'udienza pubblica, svolgendo argomentazioni non
dissimili da quelle contenute nella memoria dell'Avvocatura.
Ad avviso di tale parte, la norma censurata rientra nel novero di
quegli interventi di "aggiustamento" progressivo che si rendono
spesso necessari nel corso del processo di privatizzazione di settori
dell'apparato pubblico, al fine di agevolare il passaggio dalla
disciplina pubblicistica a quella privatistica. Sempre in riferimento
alla privatizzazione dell'ex Amministrazione postale, il legislatore
ha del resto dettato discipline transitorie anche in materia di
assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, in materia di distacco
dei dipendenti presso altre amministrazioni pubbliche ed in materia
di strumenti di riduzione degli esuberi, ed analoghi interventi sono
stati effettuati in numerose altre vicende di privatizzazione.
Con particolare riferimento alle censure riferite alla violazione
del principio di eguaglianza, la difesa della S.p.a. Poste Italiane -
così come l'Avvocatura dello Stato ritiene che la legge n. 230 del
1962 non possa assumersi a tertium comparationis in quanto essa non
risponderebbe ad un principio di carattere generale, avendo anzi
carattere derogatorio rispetto alla disciplina codicistica in materia
contrattuale, né sarebbe applicativa di un qualsivoglia principio
costituzionale, non rientrando la stabilità del posto di lavoro,
secondo la stessa giurisprudenza della Corte, tra i beni tutelati
dall'art. 4 della Costituzione Tanto ciò è vero che numerosissime
sono state, nel tempo, le modifiche e le deroghe alla legge, tali da
renderla ormai legge speciale nell'ambito della stessa legislazione
del lavoro.
I rimettenti non avrebbero colto, in definitiva, un aspetto
fondamentale della norma denunciata: l'avere essa ripristinato, sia
pure in via transitoria, la regola generale del codice civile secondo
cui il contratto nullo, per la nullità di un suo elemento
essenziale, non produce effetti tra le parti.
La stessa Corte del resto, nella recente sentenza n. 41 del 2000,
ha ritenuto inammissibile il referendum abrogativo della legge in
questione non perché essa debba considerarsi attuativa di principi
costituzionali, ma solo in quanto l'eliminazione totale della
disciplina in materia di lavoro a termine costituirebbe una
violazione degli obblighi imposti all'Italia dalla direttiva del
Consiglio dell'Unione europea n. 70 del 28 giugno 1999. Analogamente,
nella sentenza n. 46 del 2000, la Corte ha sottolineato come la
predisposizione di garanzie a tutela del lavoratore sia affidata,
quanto ai tempi ed ai modi di attuazione, alla discrezionalità del
legislatore.
In conclusione, la S.p.a. Poste Italiane ritiene che la norma
censurata costituisca legittimo esercizio della discrezionalità del
legislatore nella disciplina del rapporto di lavoro a termine e trovi
la sua giustificazione nell'interesse pubblico al risanamento del
gestore dei servizi postali ed al contenimento dei costi.
La non omogeneità tra l'ente Poste Italiane ed i datori di
lavoro privati e, parallelamente, tra i dipendenti dell'ente Poste
Italiane ed i dipendenti privati costituirebbe poi, sotto altro
aspetto, ulteriore motivo di infondatezza della censura di
illegittimità costituzionale riferita all'art. 3 Cost.
In riferimento agli ulteriori parametri evocati dai rimettenti,
la S.p.a. Poste Italiane ribadisce infine le argomentazioni, già
svolte nelle precedenti memorie, a sostegno della declaratoria di
infondatezza delle questioni.
21. - Le parti private Maria Mazzini e Clara Fiorentin hanno a
loro volta depositato una memoria, nella quale innanzitutto rilevano
che la provenienza delle risposte ai quesiti dalla S.p.a. Poste
Italiane - parte dei giudizi a quibus - invece che dalle Pubbliche
amministrazioni effettivamente interpellate dalla Corte è di per sé
sufficiente a rendere le risposte stesse scarsamente attendibili.
Le informazioni stesse apparirebbero comunque, ad avviso delle
predette parti private, poco significative, così da imporre
ulteriori approfondimenti istruttori.
22. - Le medesime parti private Maria Mazzini e Clara Fiorentin,
unitamente a Mina La Falce, hanno successivamente depositato una
memoria integrativa.
Ad avviso delle suddette parti private, diversamente da quanto
sostenuto dalla S.p.a. Poste Italiane, i lavoratori aventi diritto
all'assunzione sarebbero non più di 12.500, la metà dei quali -
secondo valutazioni di comune esperienza - deve presumersi abbia nel
frattempo perso interesse a perseguire in concreto l'assunzione
stessa. Il numero delle assunzioni, a seguito della declaratoria di
illegittimità costituzionale della norma denunciata, sarebbe perciò
verosimilmente prossimo al numero medio (6.000 unità) dei lavoratori
a termine costantemente utilizzati dalla S.p.a. Poste Italiane nel
corso dell'anno. Il che porterebbe ad escludere i dirompenti effetti
economici prospettati dalla medesima società.
23. - Questioni di legittimità costituzionale analoghe a quelle
riassuntivamente esposte sono state sollevate anche da altre
autorità giudiziarie.
24. - Il pretore di Nicosia, con ordinanza emessa il 18 novembre
1997, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della
stessa norma, in riferimento all'art. 3 Cost.
Deduce il rimettente, in punto di rilevanza, che il giudizio a
quo ha ad oggetto la domanda, proposta nei confronti dell'ente Poste
Italiane da una lavoratrice assunta nell'anno 1996 con contratto a
tempo determinato, successivamente prorogato, diretta a far valere
l'illegittima apposizione del termine per difetto dei presupposti di
cui all'art. 1 della legge n. 230 del 1962.
L'assunto della lavoratrice è risultato fondato ma
l'accoglimento della domanda sarebbe appunto precluso dalla norma
denunciata.
Detta norma sarebbe ad avviso del rimettente in palese contrasto
con l'art. 3 della Costituzione in quanto introdurrebbe, a vantaggio
dell'ente Poste, una irragionevole disparità di trattamento tra i
lavoratori assunti dall'ente stesso con contratto a termine ed i
lavoratori a termine di tutte le altre imprese pubbliche e private.
24.1. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei Ministri, per mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l'inammissibilità e l'infondatezza della questione,
sulla scorta di argomentazioni identiche a quelle già svolte negli
altri giudizi.
25. - Il pretore di Macerata ha sollevato questione di
legittimità costituzionale della stessa norma, in riferimento agli
artt. 3, 35 e 41 della Costituzione, con ordinanza emessa il 19
febbraio 1998 nel corso di un giudizio avente ad oggetto la domanda
di conversione di un rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo
indeterminato, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 230 del 1962.
Ad avviso del rimettente la norma denunciata sarebbe in contrasto
non solo con il principio di eguaglianza - sotto i medesimi profili
considerati nell'ordinanza del pretore di Nicosia - ma anche con la
tutela del diritto al lavoro, assicurata dall'art. 35 Cost., e con la
libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost., in
considerazione dell'effetto distorsivo della concorrenza che
deriverebbe dal trattamento di favore accordato all'ente Poste
Italiane rispetto alle altre imprese operanti nel medesimo settore.
25.1. - È intervenuto anche in questo giudizio, concludendo per
l'infondatezza della questione, il Presidente del Consiglio dei
Ministri per mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, anche in
questo caso replicando le difese già svolte negli altri giudizi.
26. - Il pretore di Latina, con ordinanza emessa il 26 novembre
1997, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della
stessa norma, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., in base ad
argomenti non dissimili da quelli contenuti nelle ordinanze
precedentemente considerate.
26.1. - L'Avvocatura generale dello Stato è intervenuta, per
conto del Presidente del Consiglio dei Ministri, depositando atto di
contenuto analogo ai precedenti.
27. - Il pretore di Trento ha sollevato, con cinque ordinanze di
identico contenuto emesse il 30 novembre 1998, questione di
legittimità costituzionale della stessa norma in riferimento agli
artt. 3 e 41 Cost., sulla base delle medesime argomentazioni svolte
nelle ordinanze di rimessione già esaminate.
27.1. - L'Avvocatura generale dello Stato è intervenuta nei
cinque giudizi con atti di contenuto analogo ai precedenti.
28. - Il pretore di Pordenone ha sollevato, con ordinanza emessa
il 23 aprile 1997, questione di legittimità costituzionale della
stessa norma, in riferimento agli artt. 101 e 104 Cost.
Ad avviso del rimettente la norma violerebbe "il principio
costituzionale dell'indipendente esercizio della funzione
giurisdizionale (...) da parte del giudice ordinario (principio già
affermato da codesta Corte con decisione 121 del 1993) sottraendogli
il potere di interpretare autonomamente non già le disposizioni di
legge, ma gli stessi fatti rilevanti per la qualificazione del
rapporto".
28.1. - L'Avvocatura dello Stato è intervenuta in questo
giudizio concludendo per la declaratoria di inammissibilità o
infondatezza della questione, con riserva di illustrare
successivamente le proprie ragioni. Considerato in diritto
1. - Le numerose autorità giudiziarie indicate in epigrafe hanno
sollevato, con riferimento a differenti parametri (artt. 3, 4, 24,
35, 39, 41, 77, 101, 102 e 104 della Costituzione) e sotto i profili
analiticamente esposti in narrativa, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 9, comma 21, ultimo periodo, del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in
materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del
reddito e nel settore previdenziale), convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 28 novembre 1996,
n. 608, che così recita: "Le assunzioni di personale con contratto
di lavoro a tempo determinato effettuate dall'ente Poste Italiane, a
decorrere dalla data della sua costituzione e comunque non oltre il
30 giugno 1997, non possono dar luogo a rapporti di lavoro a tempo
indeterminato e decadono allo scadere del termine finale di ciascun
contratto".
2. - Stante dunque l'identità dell'oggetto, i giudizi promossi
dai Pretori di Nicosia, di Macerata, di Latina, di Trento e di
Pordenone, fissati per la camera di consiglio del 5 aprile 2000,
vanno riuniti, per essere unitariamente decisi, a quelli, già
precedentemente riuniti, chiamati all'udienza pubblica del 4 aprile
2000.
3. - L'Avvocatura dello Stato eccepisce preliminarmente
l'inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione
sollevata dal pretore di Salerno.
L'eccezione è fondata.
Il giudizio a quo come si evince dall'ordinanza di rimessione, ha
ad oggetto la declaratoria di nullità - ai sensi dell'art. 1 della
legge 18 aprile 1962, n. 230 (Disciplina del contratto di lavoro a
tempo determinato) - di un contratto di lavoro a termine stipulato il
16 agosto 1994. Il rimettente assume peraltro, non implausibilmente,
che le norme di natura privatistica di cui alla legge n. 230 del 1962
trovino applicazione ai rapporti di lavoro dei dipendenti dell'ente
Poste Italiane solamente dal 26 novembre 1994, data del primo
C.C.N.L. per i dipendenti dell'ente. Ne discende, pertanto, secondo
la prospettazione dello stesso rimettente, l'inapplicabilità della
suddetta disciplina privatistica al rapporto di lavoro dedotto in
giudizio, in quanto stipulato anteriormente al 26 novembre 1994, e la
conseguente irrilevanza della sollevata questione di legittimità
costituzionale.
4. - L'Avvocatura dello Stato eccepisce, altresì,
l'inammissibilità della questione sollevata dal pretore di Padova,
per difetto di motivazione in punto di rilevanza.
Anche tale eccezione è fondata.
Il giudice rimettente, nel sollevare la questione, omette,
infatti, qualsiasi indicazione riguardo agli elementi della
fattispecie oggetto del giudizio cui egli è chiamato, cosicché a
questa Corte risulta precluso il controllo sull'effettivo
apprezzamento da parte dello stesso rimettente del requisito
preliminare della rilevanza. Né, d'altro canto, l'omessa descrizione
della fattispecie può ritenersi sanata dalle indicazioni fornite al
riguardo dalla parte privata nella memoria di costituzione,
trattandosi di allegazioni di parte inidonee a sostituire, in quanto
tali, quelle demandate in via esclusiva al giudice rimettente.
5. - L'Avvocatura dello Stato eccepisce, inoltre,
l'inammissibilità della questione sollevata dal pretore di Ferrara,
quanto alla denunciata violazione dei principi costituzionali posti a
tutela dell'autonomia e dell'indipendenza dell'ordine giudiziario,
sull'assunto che il rimettente, lamentando in realtà l'esercizio
asseritamente distorto del potere legislativo, avrebbe dovuto semmai
sollevare un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, ai
sensi dell'art. 134 Cost.
L'eccezione è priva di fondamento. Seppure, infatti, non può
radicalmente escludersi l'esperibilità - da parte del potere
giudiziario - del conflitto di attribuzione avverso atti aventi forza
di legge, tuttavia non vi è dubbio che il giudizio incidentale
costituisca - allorché, come nella fattispecie, sia concretamente
utilizzabile - lo strumento tipico per pervenire alla declaratoria di
illegittimità costituzionale di una norma di legge della quale il
giudice sia chiamato a fare applicazione (sentenza n. 457 del 1999;
ordinanze n. 144 del 2000 e n. 398 del 1999).
6. - Le parti private Marina Mazzini e Clara Fiorentin, nella
memoria depositata nell'imminenza dell'udienza pubblica del 24
novembre 1998, eccepiscono l'inammissibilità, per difetto di
rilevanza, della questione sollevata dal pretore di Milano, assumendo
che la norma denunciata debba trovare applicazione con riferimento ai
soli rapporti di lavoro a termine ancora in corso - diversamente da
quelli dedotti nel giudizio a quo - alla data di entrata in vigore
della norma stessa.
L'eccezione va disattesa.
Il rimettente motiva, infatti, specificamente sul punto relativo
alla applicabilità della norma in questione ai rapporti di lavoro a
termine già esauriti, concludendo non implausibilmente per la
soluzione affermativa sulla scorta di argomenti ermeneutici di
carattere sia logico che letterale.
Argomenti rappresentati, da un lato, dalla considerazione che
l'impegno, assunto dal Governo contestualmente alla conversione in
legge del decreto, di "garantire comunque l'assunzione di quanti
hanno proposto e vinto ricorso in prima istanza o inoltrato ricorso
prima della emanazione del decreto 404 del 1996" (ordine del giorno
Borghetta e Strambi, n. 9/2698/1), si giustifica solamente sul
presupposto che anche i rapporti a termine già esauriti siano
assoggettati alla disciplina impugnata; dall'altro, dalla circostanza
che gli effetti della norma vengano fatti espressamente decorrere da
una data, quella di costituzione dell'ente, risalente a quasi tre
anni addietro, così da rendere assolutamente improbabile tenuto
conto della breve durata dei contratti a termine normalmente
stipulati dall'ente Poste Italiane - che l'intenzione del legislatore
fosse quella di rimuovere solamente i contratti in corso alla data di
entrata in vigore della norma stessa.
7. - Del pari infondate sono le eccezioni di inammissibilità per
difetto di rilevanza sollevate, in riferimento a due delle ordinanze
del pretore di Livorno, dalle parti private Francesco Rossi, Maria
Adele Picerno, Monica Rossi e Alessandra Papi, nel giudizio iscritto
al n. 726 del r.o. del 1997, e dalle parti private Claudia Ticciati,
Vincenza Formisano e Silvia Panicucci, nel giudizio iscritto al
n. 727 del r.o. del 1997, tutte basate sull'assunto che la norma
denunciata debba trovare applicazione con riferimento alle sole
ipotesi di conversione del contratto a termine ai sensi dell'art. 2
della legge n. 230 del 1962, con esclusione quindi dei casi, dedotti
nei giudizi a quibus di contratti ab origine nulli, ai sensi
dell'art. 1 della stessa legge, per illegittima apposizione del
termine.
L'assunto del rimettente, secondo il quale debbono invece
ricomprendersi nell'ambito applicativo della norma anche le ipotesi
di illegittima apposizione del termine, viene infatti giustificato
sulla base della ratio della norma, individuata nella finalità di
limitare le assunzioni dell'ente Poste Italiane, comunque derivanti
dalla conversione di contratti a termine, senza distinzione perciò
tra le ipotesi previste dall'art. 1 e quelle di cui all'art. 2 della
legge n. 230 del 1962.
Motivazione, quella ora riferita, di per sé non implausibile e,
pertanto, sottratta al sindacato di questa Corte.
8. - Nel merito, la questione non è fondata sotto alcuno dei
profili evocati.
9. - Va in primo luogo disattesa la censura sollevata, con
riferimento all'art. 77 Cost., dal solo pretore di Genova, con
ordinanza di data anteriore alla legge di conversione del
decreto-legge n. 510 del 1996, fondata sul rilievo secondo cui la
norma impugnata, emanata in difetto dei requisiti di straordinaria
necessità ed urgenza, costituirebbe mera reiterazione di quella di
cui all'art. 9, comma 21, del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 404
(Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di
interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale),
decaduto per mancata conversione.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che "il vizio di
costituzionalità derivante dall'iterazione o dalla reiterazione
attiene, in senso lato, al procedimento di formazione del
decreto-legge in quanto provvedimento provvisorio fondato su
presupposti straordinari di necessità ed urgenza: la conseguenza è
che tale vizio può ritenersi sanato quando le Camere, attraverso la
legge di conversione (o di sanatoria), abbiano assunto come propri i
contenuti o gli effetti della disciplina adottata dal Governo in sede
di decretazione d'urgenza" (sentenza n. 360 del 1996).
Deve poi escludersi ogni rilievo, nella specie, dei presupposti
di necessità ed urgenza, posto che l'efficacia retroattiva della
norma convertita in legge è tale da coprire anche il periodo
intercorrente tra l'emanazione del decreto e la sua conversione.
La conversione in legge del decreto n. 510 del 1996 - successiva,
come si è detto, all'ordinanza di rimessione - ha, pertanto, sanato
ogni eventuale vizio attinente al procedimento di formazione del
decreto stesso e porta ad escludere l'asserita violazione, nella
specie, dell'art. 77 Cost.
10. - Tutti i rimettenti, ad eccezione del pretore di Pordenone,
hanno evocato, sotto differenti profili, il parametro di cui
all'art. 3 Cost.
In particolare, i Pretori di Torino, di Milano, di Ferrara, di
Gorizia, di Bologna ed il Tribunale di Venezia individuano, tra
l'altro, la violazione del menzionato precetto costituzionale nella
efficacia retroattiva della norma, attraverso la quale risulterebbe
leso il principio di ragionevolezza nonché l'affidamento
legittimamente sorto nei destinatari della norma stessa.
La retroattività della disciplina denunciata, siccome
finalizzata a spiegare effetti sui giudizi in corso, comprometterebbe
inoltre - ad avviso del pretore di Milano - l'esercizio neutrale ed
indipendente della funzione giurisdizionale, garantita dagli
Sulla scorta di analoghe considerazioni la norma, in quanto
retroattiva, è ritenuta in contrasto con gli artt. 101, 102 e 104
della Costituzione dai Pretori di Genova, di Ferrara, di Saluzzo e di
Gorizia, ovvero con i soli artt. 101 e 104 della Costituzione dal
pretore di Pordenone, mentre il pretore di Parma ravvisa nella deroga
al principio di irretroattività della legge una lesione del diritto
di difesa di cui all'art. 24 Cost., per la limitazione che ne
conseguirebbe alla possibilità per i cittadini di agire in giudizio
per la tutela dei loro diritti.
10.1. - Al riguardo va premesso che, secondo la consolidata
giurisprudenza di questa Corte, il divieto di retroattività della
legge - pur costituendo fondamentale valore di civiltà giuridica e
principio generale dell'ordinamento, cui il legislatore deve in linea
di principio attenersi - non è stato elevato a dignità
costituzionale, salva la previsione dell'art. 25 della Costituzione
relativo alla sola materia penale. Il legislatore ordinario, nel
rispetto di tale limite, può dunque emanare norme retroattive,
purché trovino adeguata giustificazione sul piano della
ragionevolezza e non si pongano in contrasto con altri valori ed
interessi costituzionalmente protetti, così da non incidere
arbitrariamente sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi
precedenti (sentenze n. 229 del 1999, n. 432 del 1997, nn. 153 e 6
del 1994, n. 283 del 1993).
Ai fini del giudizio di legittimità costituzionale della norma
denunciata, sotto il profilo considerato, deve, dunque, in primo
luogo valutarsi se la sua efficacia retroattiva risponda a criteri di
ragionevolezza ovvero costituisca un regolamento irrazionalmente
lesivo di interessi sostanziali tutelati da norme preesistenti.
10.2. - Giova a questo punto ricordare che la vicenda di
privatizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni si è sviluppata attraverso due distinti passaggi.
Dapprima, con l'art. 1 del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487
(Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del
Ministero), convertito in legge, con modificazioni, con la legge 29
gennaio 1994, n. 71, detta Amministrazione è stata trasformata in
ente pubblico economico denominato appunto ente Poste Italiane.
Successivamente, in base alla previsione già contenuta nel secondo
comma dello stesso art. 1 del decreto-legge n. 487 del 1993, con
deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione
economica n. 244 del 18 dicembre 1997, l'ente Poste Italiane è stato
trasformato in società per azioni, le cui azioni sono state
attribuite per intero al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
Da tale pur sommaria esposizione emerge con chiarezza come la
costituzione dell'ente Poste Italiane abbia rappresentato la fase
transitoria del processo di privatizzazione, evidentemente
finalizzata alla realizzazione delle condizioni economiche e
strutturali per la gestione in forma di società per azioni del
servizio postale.
10.3. - L'art. 6, comma 2, del citato decreto-legge n. 487 del
1993, costitutivo dell'ente Poste Italiane, prevedeva che il
personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni
restasse alle dipendenze dell'ente "con rapporto di diritto privato".
Da ciò discendeva, come correttamente assumono i rimettenti,
l'applicabilità ai rapporti di lavoro a termine stipulati dall'ente
della disciplina, appunto privatistica, di cui alla legge n. 230 del
1962, applicabilità del resto ribadita dall'art. 8 del C.C.N.L. del
26 novembre 1994 per i dipendenti dell'ente Poste Italiane.
Le informazioni acquisite da questa Corte a seguito
dell'ordinanza istruttoria del 18 dicembre 1998 - anche tenendo conto
delle diverse allegazioni delle parti private - evidenziano,
peraltro, nel periodo intercorrente tra la data di costituzione
dell'ente Poste Italiane e quella di emanazione della norma
denunciata, un diffuso e non spiegato ritardo, da parte degli organi
locali dell'ente preposti alle assunzioni di personale a tempo
determinato, nell'adeguarsi alla disciplina privatistica di cui alla
legge n. 230 del 1962, così da porre in essere i presupposti per la
trasformazione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato di un
elevatissimo numero di rapporti a termine (comunque dell'ordine di
svariate migliaia), stipulati in violazione degli artt. 1 e 2 della
suddetta legge.
L'assoluta eccezionalità di tale situazione, a prescindere da
qualsiasi valutazione in ordine alle eventuali responsabilità degli
organi dell'ente, consente di individuare agevolmente la ratio della
norma denunciata nella esigenza, avvertita come prioritaria, di
salvaguardare l'interesse generale al buon esito del processo di
privatizzazione del servizio postale. Il legislatore - come emerge
con chiarezza anche dai lavori preparatori - ha cioè ritenuto che
l'imprevista assunzione coattiva con rapporto a tempo indeterminato
di migliaia di lavoratori potesse gravemente ed irreparabilmente
pregiudicare il risanamento finanziario dell'ente, costituente
ineludibile presupposto per la sua trasformazione in una società per
azioni, destinata ad operare sul mercato in regime di parziale
concorrenza e con criteri di economicità.
Sulla scorta di tali valutazioni, sicuramente non implausibili
alla luce degli elementi di fatto di cui si è dato conto,
l'attribuzione di efficacia retroattiva alla norma impugnata appare
giustificata dalla esigenza di porre rimedio ad una situazione del
tutto eccezionale e tale da compromettere irreparabilmente
l'equilibrio finanziario e lo stesso processo di privatizzazione
dell'ente.
Il sacrificio imposto ai lavoratori - peraltro attenuato dal
riconoscimento, contenuto nella stessa norma, di un diritto di
precedenza nelle future assunzioni a tempo indeterminato - risulta
dunque non contrastante né con il principio di ragionevolezza né -
come meglio si vedrà più avanti - con altri valori ed interessi
costituzionalmente protetti.
10.4. - Deve per altro verso escludersi che l'efficacia
retroattiva della norma, con la sua conseguente incidenza sui giudizi
in corso, comporti una lesione delle prerogative del potere
giudiziario e perciò la violazione degli artt. 101, 102 e 104 Cost.
Questa Corte ha da tempo chiarito, infatti, che la funzione
giurisdizionale non può dirsi violata per il solo fatto di un
intervento legislativo con efficacia retroattiva, quando il
legislatore - come nella specie - agisca sul piano astratto delle
fonti normative senza ingerirsi nella specifica risoluzione delle
concrete fattispecie in giudizio (in tal senso, ancora, le sentenze
n. 229 del 1999, n. 432 del 1997, n. 397 del 1994, n. 402 del 1993).
Sicché, anche in relazione ai suddetti parametri, la questione deve
essere dichiarata infondata.
10.5. - Sulla scorta di analoghe considerazioni deve, altresì,
escludersi che la norma denunciata sia in contrasto con l'art. 24
Cost., in quanto la modifica del modello normativo, cui la decisione
giudiziale deve riferirsi, operando sul piano sostanziale,
evidentemente non incide sul diritto alla tutela giurisdizionale, a
cui presidio è posta la norma costituzionale invocata.
11. - Il parametro di cui all'art. 3 della Costituzione è anche
evocato da gran parte dei rimettenti sotto il diverso profilo della
violazione del principio di eguaglianza: in particolare, dai Pretori
di Genova, di Fermo, di Lecco, di Ferrara, di Parma, di Saluzzo, di
Livorno, di Gorizia, di Latina, di Camerino, di Bologna, di Nicosia,
di Macerata, di Trento e dal Tribunale di Venezia, in relazione
all'ingiustificata disparità di trattamento che la norma
introdurrebbe tra i lavoratori assunti con contratto a termine
dall'ente Poste Italiane e quelli assunti con analogo contratto da
altri datori di lavoro privati o enti pubblici economici; dai Pretori
di Fermo, di Parma, di Latina, di Camerino e di Trento, in relazione
all'ingiustificata disparità di trattamento tra l'ente Poste
Italiane e gli altri datori di lavoro, anche in ipotesi operanti nel
medesimo settore; dai Pretori di Milano e di Nicosia, in relazione
alla protezione accordata agli interessi di una delle parti del
rapporto, e cioè il datore di lavoro, rispetto all'altra.
Le medesime considerazioni già svolte in ordine alla
ragionevolezza della norma, quanto alla sua efficacia retroattiva,
rendono peraltro evidente la non fondatezza di tali censure.
Le denunciate disparità di trattamento trovano, infatti,
adeguata giustificazione nella più volte ricordata esigenza di
tutela dell'interesse pubblico al buon esito del processo di
privatizzazione del servizio postale: interesse, questo, la cui
rilevanza è tale da rendere non omogenee le situazioni poste di
volta in volta a raffronto dai rimettenti.
La legittimità costituzionale di discipline differenziate del
lavoro a termine, giustificate dalle peculiari caratteristiche dei
singoli rapporti di lavoro, è stata del resto già riconosciuta da
questa Corte (sentenza n. 80 del 1994, ordinanza n. 347 del 1988). Ed
è per altro verso significativa la considerazione che una regola
opposta a quella della conversione del rapporto a termine nullo è
dettata dall'art. 36, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di
pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992,
n. 421), per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, il cui
rapporto di lavoro - del pari privatizzato - presenta non poche
analogie con quello dei dipendenti di un ente pubblico, quale l'ente
Poste Italiane, derivante dalla trasformazione di una pubblica
amministrazione.
Il legislatore in ogni caso, in relazione alla eccezionalità
delle circostanze di fatto che hanno reso nella specie necessaria una
deroga alla disciplina comunque ritenuta in via generale applicabile
ai dipendenti dell'ente Poste Italiane, ha contenuto l'operatività
di detta deroga entro un preciso limite temporale, e cioè dalla data
di costituzione dell'ente sino al 30 giugno 1997, con ciò evitando
il consolidamento di situazioni di vantaggio in favore dell'ente
stesso e di correlativo svantaggio in danno dei suoi dipendenti.
12. - Proprio in relazione a tale aspetto della disciplina
denunciata, il pretore di Livorno ed il Tribunale di Venezia
prospettano un'ulteriore violazione del principio di eguaglianza, con
riguardo alla disparità di trattamento che sussisterebbe tra i
lavoratori assunti dall'ente Poste Italiane con contratto a termine
prima del 30 giugno 1997 e quelli assunti successivamente a tale
data.
Anche tale censura è tuttavia priva di fondamento, atteso che
l'individuazione del termine entro il quale contenere la deroga alla
disciplina comune non può che essere rimessa alla discrezionalità
del legislatore, rimanendo il relativo esercizio sottratto - salva la
manifesta irragionevolezza, non ravvisabile nella specie - al
sindacato di legittimità costituzionale.
13. - L'asserita disparità di trattamento tra l'ente Poste
Italiane e gli altri datori di lavoro operanti nel medesimo settore
è poi ritenuta dai Pretori di Fermo, di Latina, di Camerino, di
Macerata, di Trento e dal Tribunale di Venezia strumento distorsivo
della concorrenza tale da comportare violazione della libertà di
iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost.
A tale proposito è sufficiente tuttavia osservare che l'ente
Poste Italiane ha operato in regime di concorrenza limitatamente ai
servizi di tipo non universale e non riservato, restando peraltro
obbligato - in base all'art. 1, comma 3, del contratto di programmma
del 17 gennaio 1995 - ad assicurare la prestazione, espressamente
qualificata nello stesso Contratto di programma come prioritaria, di
tutti i servizi universali e riservati, già svolti
dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
Non sussistendo, dunque, nell'ambito dei servizi postali, una
situazione di piena concorrenza, deve conseguentemente escludersi che
la deroga apportata dalla norma denunciata alla disciplina dei
contratti di lavoro a termine, limitatamente a quelli stipulati
dall'ente Poste Italiane, possa considerarsi in contrasto con la
libertà di iniziativa economica privata sancita dall'art. 41 Cost.
Giova d'altro canto ricordare, al riguardo, che la Corte di
giustizia della comunità europea, in sede di pronuncia pregiudiziale
a norma dell'art. 177 del trattato CE, con sentenza del 7 maggio 1998
ha statuito, proprio in riferimento alla norma oggetto del presente
giudizio di legittimità costituzionale, che "una disposizione
nazionale che esoneri una sola impresa dall'obbligo di osservare la
normativa di applicazione generale riguardante i contratti di lavoro
a tempo determinato non costituisce un aiuto di Stato ai sensi
dell'art. 92, n. 1, del Trattato CE".
14. - Non sussiste nemmeno la violazione del diritto al lavoro
prospettata, con riferimento al parametro di cui all'art. 4 Cost.,
dai Pretori di Torino e di Saluzzo, con riferimento al parametro di
cui all'art. 35 Cost., dai Pretori di Fermo, di Parma, di Gorizia, di
Camerino e di Macerata e con riferimento ad entrambi i suddetti
parametri dai Pretori di Milano, di Lecco e di Bologna.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la garanzia del
diritto al lavoro apprestata dagli artt. 4 e 35 della Costituzione è
infatti affidata alla discrezionalità del legislatore quanto alla
scelta dei tempi e dei modi di attuazione e non comporta una diretta
ed incondizionata tutela del posto di lavoro (sentenze n. 46 del
2000, n. 419 del 1993, n. 152 del 1975; ordinanza n. 254 del 1997).
15. - Va altresì disattesa la censura riferita al parametro di
cui all'art. 39 Cost., evocato dai Pretori di Torino, di Milano e di
Saluzzo e dal Tribunale di Venezia.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che nella attuale
situazione di inattuazione delle regole costituzionali relative alla
stipulazione di contratti collettivi con efficacia erga omnes non
può ipotizzarsi un conflitto tra l'attività sindacale e l'attività
legislativa, non essendovi alcuna riserva legislativa e contrattuale
a favore dei sindacati (sentenze n. 697 del 1988, n. 141 del 1980).
La circostanza che una determinata disciplina legislativa venga
recepita ed integrata in un contratto collettivo di lavoro non
preclude dunque al legislatore la possibilità di modificarla o di
derogarvi, tanto più quando la deroga sia - come nella specie -
giustificata da una situazione eccezionale, a salvaguardia di un
interesse generale, ed abbia carattere di transitorietà.
16. - Palesemente infondata è infine la questione sollevata dal
pretore di Lecco, con riferimento all'art. 41, secondo comma, Cost.,
sull'assunto che la norma, sacrificando il diritto al posto di lavoro
già sorto in capo ai lavoratori, detti una disciplina dell'attività
economica contrastante con la dignità umana di costoro.
Il suddetto parametro, essendo posto a salvaguardia dei diritti
fondamentali della persona nello svolgimento delle attività
produttive, non può essere infatti utilmente invocato - come del
resto l'art. 4 della Costituzione - quando, come nella specie, venga
in gioco la tutela del posto di lavoro. Ciò che porta, ovviamente,
ad escludere la necessità di qualsiasi ulteriore considerazione al
riguardo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
a) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 21, ultimo periodo,
del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in
materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del
reddito e nel settore previdenziale), convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 28 novembre 1996,
n. 608, sollevate, con le ordinanze in epigrafe, dal pretore di
Salerno, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, e dal pretore
di Padova, in riferimento agli artt. 3 e 39 della Costituzione;
b) dichiara non fondate le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 9, comma 21, ultimo periodo, del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in
materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del
reddito e nel settore previdenziale), convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 28 novembre 1996,
n. 608, sollevate, con le ordinanze in epigrafe, dal pretore di
Genova, in riferimento agli artt. 3, 77, 101, 102 e 104 della
Costituzione, dal pretore di Fermo, in riferimento agli artt. 3, 35 e
41 della Costituzione, dal pretore di Torino, in riferimento agli
artt. 3, 4 e 39 della Costituzione, dal pretore di Milano, in
riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35, 39, 101 e 104 della
Costituzione, dal pretore di Lecco, in riferimento agli artt. 3, 4,
35 e 41 della Costituzione, dal pretore di Ferrara, in riferimento
agli artt. 3, 101, 102 e 104 della Costituzione, dal pretore di
Parma, in riferimento agli artt. 3, 24 e 35 della Costituzione, dal
pretore di Saluzzo, in riferimento agli artt. 3, 4, 39, 101, 102 e
104 della Costituzione, dal pretore di Livorno, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Gorizia, in riferimento
agli artt. 3, primo comma, 35, primo comma, 101, 102 e 104 della
Costituzione, dal pretore di Latina, in riferimento agli artt. 3 e 41
della Costituzione, dal Tribunale di Venezia, in riferimento agli
artt. 3, 39 e 41 della Costituzione, dal pretore di Camerino, in
riferimento agli artt. 3, 35 e 41 della Costituzione, dal pretore di
Bologna, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione, dal
pretore di Nicosia, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
pretore di Macerata, in riferimento agli artt. 3, 35 e 41 della
Costituzione, dal pretore di Trento, in riferimento agli artt. 3 e 41
della Costituzione, dal pretore di Pordenone, in riferimento agli
artt. 101 e 104 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 13 ottobre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:419 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte