Sentenza n. 49/1989
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 16/02/1989 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
dichiarata illegittima
applicata al caso
- art. 7legge 117/1988
- art. 2legge 180/1981
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma
terzo, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni
cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità
civile dei magistrati); 2, comma secondo, n. 3, della legge 7 maggio
1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace)
e 90 del codice penale militare di pace, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 27 aprile 1988 dal Tribunale militare di
Padova nel procedimento penale a carico di Bianchi Enrico, iscritta
al n. 334 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 31, prima serie speciale, dell'anno
1988;
2) ordinanza emessa il 27 aprile 1988 dal Tribunale militare di
Padova nel procedimento penale a carico di Barracco Francesco,
iscritta al n. 335 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31, prima serie speciale,
dell'anno 1988;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 29 novembre 1988 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio Zagari per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale militare di Padova, con ordinanza 27 aprile 1988
(R.O. n. 334 del 1988), ha sollevato questioni di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 101 e 108 della
Costituzione, degli artt. 7, terzo comma, della legge 13 aprile 1988,
n. 117 e 2, secondo comma, n. 3, della legge 7 maggio 1981, n. 180.
Le questioni sono state proposte nel corso di un procedimento
penale avente ad oggetto il reato di diserzione ed il giudice
rimettente le ha ritenute rilevanti, affermando che la normativa
sulla responsabilità dei giudici influisce sulle loro decisioni e,
quindi, sul giudizio a quo.
L'art. 7, comma terzo, della legge n. 117 del 1988 dispone che "i
cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare organi
giudiziari collegiali rispondono in caso di dolo e nei casi di colpa
grave di cui all'art. 2, comma terzo, lett. b e c (affermazione,
determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza
è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento; negazione
determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza
risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento). Tale norma,
secondo il giudice a quo, si applica, fra l'altro, anche ai
componenti laici dei tribunali militari, e cioè agli ufficiali ai
quali, con estrazione a sorte, vengono conferite le funzioni di
giudice.
Lo stesso art. 7 prevede che i giudici conciliatori e i giudici
popolari rispondano soltanto in caso di dolo.
Nell'ordinanza di rimessione si dubita della costituzionalità
della norma, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sotto il
profilo della ingiustificata differenza di trattamento tra giudici
non togati, essendo essi tutti accomunati dalla caratteristica di
essere sforniti di specifica competenza nelle discipline giuridiche.
Secondo il giudice a quo sarebbe, in particolare, del tutto
irragionevole che il giudice laico del Tribunale militare e della
Corte militare d'Appello, piuttosto che essere assimilato al giudice
popolare, il quale risponde solo a titolo di dolo, sia stato
assimilato a giudici che rispondono anche a titolo di colpa grave.
Infatti, il giudice militare non togato non integra il collegio
militare in qualità di esperto in una determinata disciplina non
giuridica, ma quale esponente dell'istituzione cui appartiene
l'imputato. Si tratterebbe, quindi, di una figura sui generis che,
nonostante la diversità dell'origine storica, presenta delle
analogie con quella del giudice popolare ed a questa dovrebbe essere
assimilata riguardo alla responsabilità. Si sottolinea, al riguardo,
che il conferimento delle funzioni giudiziarie avviene, analogamente
a quanto previsto per i giudici popolari, previa estrazione a sorte,
ma nell'ambito di elenchi alla cui formazione gli interessati non
concorrono in modo alcuno; che l'ufficio è gratuito e di breve
durata; che non è prevista un'anzianità minima e che, di fatto, il
giudice militare non togato finisce con l'essere il più delle volte
un sottotenente di prima nomina.
Nell'ordinanza si dubita pure della legittimità costituzionale
dell'art. 2, comma secondo, della legge 7 maggio 1981, n. 180, in
relazione agli artt. 3, 101 e 108 della Costituzione in quanto, nello
stabilire che il Tribunale militare, oltre che di due magistrati, si
componga anche di un ufficiale, non ha svincolato l'ufficiale dal
potere gerarchico-disciplinare dei superiori. Situazione questa,
aggravata dal venir meno della segretezza del voto in conseguenza
dell'entrata in vigore della legge n. 117 del 1988 e tale da
inficiare l'indipendenza del giudice.
2. - Dinanzi a questa Corte si è costituito, nel giudizio così
promosso, il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che le
questioni siano dichiarate non fondate.
Quanto alla prima di esse, nelle note depositate si osserva che
nella figura del magistrato "laico" che concorre a formare il
tribunale militare sussistono elementi di differenziazione rispetto a
quella del giudice popolare, in quanto "egli è pur sempre un
ufficiale militare con capacità acquisite attraverso uno specifico
corso di studi che lo pongono in condizione di dare al giudizio un
apporto specialistico (diverso da quello che dà il giudice popolare
nel procedimento di assise) soprattutto in ordine alla ricostruzione
della fattispecie e alla sua rispondenza all'ipotesi incriminatrice
prevista dal c.p.m.p.". Sarebbe perciò ragionevole che egli risponda
anche per colpa grave, nelle ipotesi di cui alle lett. b) e c)
dell'art. 2, comma terzo della legge n. 117 del 1988, senza che
ricorra un'ingiustificata disparità di trattamento.
Quanto alla seconda questione, l'Avvocatura Generale dello Stato
sostiene che la previsione costituzionale (art. 103) di una speciale
giurisdizione militare necessariamente comporta, rispetto alla
giurisdizione ordinaria, differenze di rito e ordinamento. Tuttavia
la prestazione dell'ufficio del giudice, da parte dell'ufficiale ad
esso chiamato, non si svolge nell'ambito di uno stato di
subordinazione gerarchica, dovendosi ritenere che egli, nello
svolgimento di tale funzione, sia subordinato solo alla legge.
3. - Questione analoga è stata sollevata dallo stesso Tribunale
militare di Padova con ordinanza 27 aprile 1988 (R.O. n. 335 del
1988), emessa nel corso di un procedimento per furto militare
aggravato, procacciamento di notizie riservate non a scopo di
spionaggio e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio.
Con tale ordinanza il giudice a quo ha sollevato anche questione
di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27
della Costituzione, dell'art. 90 c.p.m.p., che punisce - tra l'altro
- il possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio.
A sostegno della non manifesta infondatezza della questione, si
premette che il reato previsto dall'art. 90 sussiste solo quando non
ricorra la finalità di spionaggio, poiché l'art. 7 della legge 23
marzo 1956 n. 167 ha introdotto nel c.p.m.p. un art. 89 bis, che
punisce con pene più severe quelle stesse condotte che sono
descritte nell'art. 90 quando siano poste in essere a scopo di
spionaggio. Inoltre esso, punendo condotte preparatorie rispetto ai
reati di procacciamento e di rivelazione non a scopo di spionaggio,
previsti rispettivamente dagli artt. 89 e 91 c.p.m.p., è applicabile
solamente quando dei detti reati di procacciamento e di rivelazione
non sussista l'elemento materiale, né completo, né a titolo di
tentativo.
Secondo il giudice a quo, il trattamento sanzionatorio comminato
per il reato cui si riferisce l'impugnazione sarebbe
irragionevolmente più grave rispetto a quello comminato per i su
detti reati di procacciamento e di rivelazione, comportanti una
diretta lesione del bene giuridico tutelato. Infatti, mentre la
necessaria proporzione è rispettata per le analoghe figure del
codice penale comune (artt. 260 e 256 - 258 c.p.), nel c.p.m.p. le
condotte accomunate nella previsione dell'art. 90, comma primo, sono
punite con la reclusione militare da cinque a dieci anni, pena più
grave che non quella, della reclusione militare da tre a dieci anni,
comminata per il reato contemplato dall'art. 89. Quanto al
trattamento sanzionatorio del reato previsto dall'art. 91, esso è
più severo, consistendo nella reclusione militare da cinque e
ventiquattro anni, ma ugualmente sbilanciato rispetto a quello del
reato de quo a causa dell'uguale misura, cinque anni, del minimo
edittale.
Ancora più sbilanciata sarebbe poi la disciplina in esame,
qualora si aderisca all'interpretazione giurisprudenziale per cui la
disposizione dell'art. 93 c.p.m.p. - applicabile agli artt. 89 e 91
quando la notizia procacciata o rivelata non sia segreta ma
semplicemente riservata - non sarebbe correlabile anche all'art. 90
per configurare nelle varie forme un reato punito con pena
sensibilmente inferiore, nelle ipotesi in cui i disegni, modelli ecc.
siano atti a fornire non già notizie segrete, ma di mero carattere
riservato.
4. - Dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata non
fondata.
Nelle note depositate si osserva in proposito che, secondo
l'opinione unanime della dottrina e della giurisprudenza, con le
fattispecie criminose disciplinate dall'art. 90 c.p.m.p. -
significativamente denominate "spionaggio indiziario" - il
legislatore ha inteso perseguire autonomamente condotte preparatorie
rispetto a quelle di procacciamento o rivelazione di notizie segrete.
L'art. 90 prevede, cioè, reati di mero sospetto o di pericolo
presunto, ma considerata l'estrema rilevanza e delicatezza degli
interessi da proteggere non sarebbe irrazionale che condotte solo
sintomatiche di una presumibile lesione di tali interessi siano
punite più severamente di quelle che effettivamente li ledano. Considerato in diritto
5. - Le due ordinanze del Tribunale militare di Padova
sottopongono all'esame della Corte questioni in parte identiche. I
relativi giudizi vengono quindi riuniti per essere decisi con una
unica sentenza.
6. - La prima questione, comune ad entrambe le ordinanze, concerne
l'art. 7, terzo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117, in base al
quale i componenti laici dei tribunali militari (nella qualità di
"cittadini estranei alla magistratura, che concorrono a formare
organi giudiziari collegiali") rispondono per i danni cagionati
nell'esercizio delle loro funzioni, oltre che in caso di dolo, anche
nei casi di colpa grave di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere
b) e c) (affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un
fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del
procedimento; negazione, determinata da negligenza inescusabile, di
un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del
procedimento).
La norma viene impugnata in riferimento all'art. 3 della
Costituzione perché, prevedendo la responsabilità del componente
laico del tribunale militare anche a titolo di colpa grave, assimila
lo stesso ai giudici esperti anziché ai giudici popolari, i quali
rispondono soltanto a titolo di dolo. Si assume infatti che detto
componente non integra il collegio in qualità di esperto di una
determinata disciplina non giuridica, ma quale esponente della
istituzione cui appartiene l'imputato. Pur essendo una figura sui
generis, esso presenterebbe analogie con la figura del giudice
popolare, al quale dovrebbe essere assimilato quanto alla disciplina
della responsabilità.
7. - La questione è infondata.
La norma impugnata limita la responsabilità dei giudici laici ad
una parte soltanto delle ipotesi in cui viene riconosciuta quella dei
giudici professionali. La limitazione è più ampia, circoscrivendo
la responsabilità alle sole ipotesi di dolo, per i giudici
conciliatori ed i giudici popolari; è più ridotta invece per i
cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o
formano organi giudiziari collegiali, perché per costoro si può
configurare anche una responsabilità a titolo di colpa nelle già
ricordate ipotesi delle lettere b) e c) dell'articolo 2 della legge.
La Corte ha già statuito, con sentenza 19 gennaio 1989, n. 18,
che le linee generali di questa disciplina risultano tali da non
meritare censure di legittimità. Sebbene si possano prospettare
anche scelte diverse da quelle adottate dal legislatore, come di
fatto se ne sono prospettate nel corso del dibattito parlamentare,
deve riconoscersi che non è privo di ragionevole giustificazione il
prevedere una più circoscritta area di responsabilità per coloro
che non hanno né i compiti, né la specifica professionalità, né
lo status del giudice togato.
Allo stesso modo, e pur qui ammettendo entro certi limiti la
possibilità di differenti scelte, non è privo di ragionevole
giustificazione che all'interno del gruppo dei laici chiamati a
partecipare all'amministrazione della giustizia venga distinta la
posizione dei giudici esperti da quella dei giudici popolari e dei
giudici conciliatori.
I giudici esperti sono infatti chiamati a comporre i collegi, non
a titolo di generica partecipazione popolare, ma in ragione
dell'apporto particolarmente qualificato che possono dare in giudizi
nei quali si riconosce la presenza di aspetti tecnici così rilevanti
da suggerire l'opportunità di creare organi specializzati.
L'attitudine a prestare detto apporto trova fondamento in specifiche
competenze, che risultano talvolta dal possesso di determinati
requisiti culturali (esperti in psicologia, psichiatria, sociologia,
pedagogia, per i tribunali per i minorenni, i tribunali di
sorveglianza, le sezioni specializzate per le tossicodipendenze),
talaltra dalla iscrizione in determinati albi (iscritti negli albi
professionali dei dottori in scienze agrarie, dei periti agrari e dei
geometri, per le sezioni specializzate agrarie), talaltra infine
dalla appartenenza ad un determinato corpo professionale o ad una
determinata amministrazione, appartenenza che lascia presumere una
utile familiarità con le speciali problematiche dei rispettivi
settori (giornalista e pubblicista integranti il tribunale e la corte
d'appello che giudicano, in sede di impugnazione, delle delibere del
Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti; funzionari del Genio
civile integranti il tribunale regionale delle acque pubbliche).
In tutti questi collegi gli esperti, in ragione del possesso di
particolari cognizioni derivanti dalla specifica formazione culturale
e dalla esperienza acquisita, hanno il compito di integrare le
conoscenze prevalentemente tecnico- giuridiche dei giudici
professionali. Essi sono quindi chiamati a dare un apporto di grande
importanza anche per quanto concerne l'esatta ricostruzione dei fatti
sottoposti a giudizio, così per l'aspetto oggettivo come per quello
soggettivo.
Se si ha riguardo al quadro generale della disciplina, non può
certo ritenersi arbitrario che la posizione dell'ufficiale chiamato a
far parte del tribunale sia stata assimilata, quanto alle ipotesi in
cui lo stesso può incorrere nella responsabilità civile, alla
posizione dei giudici esperti presenti nei diversi tipi di organi
specializzati.
Significativi elementi possono trarsi dalle modalità di scelta di
detto componente. Esso viene infatti estratto a sorte soltanto tra
gli ufficiali che prestano servizio nella circoscrizione del
tribunale militare, senza distinzione circa l'arma di appartenenza.
È da escludere, quindi, che possa parlarsi, come si fa
nell'ordinanza di rimessione, di analogia con la figura del giudice
popolare e comunque della caratterizzazione dell'ufficiale membro del
collegio quale esponente della istituzione cui appartiene l'imputato.
Al contrario, la scelta tra i soli ufficiali è indice
dell'intenzione di assicurare al collegio l'apporto di persona dotata
di un buon livello culturale e di quelle cognizioni più ampie e più
complete che vengono dall'inserimento in compiti di maggiore
responsabilità. A sua volta, l'indifferenza circa l'arma di
appartenenza del prescelto rende evidente che il legislatore ha
inteso valorizzare la conoscenza della vita militare nel suo
ordinamento e nella sua organizzazione in termini generali e non già
il sentimento ed il giudizio di coloro che in concreto condividono
l'esperienza della più circoscritta unità territoriale in cui
l'imputato si è trovato a prestare il proprio servizio.
Le particolarità della normativa inducono quindi a ritenere che
l'ufficiale membro del collegio sia chiamato a dare un qualificato
contributo inerente alle peculiarità della vita e
dell'organizzazione militare: contributo consistente nell'aiutare il
collegio a fondare le proprie valutazioni sulla piena conoscenza e la
piena comprensione dei molteplici aspetti del concreto atteggiarsi di
quel settore; delle condizioni che lo caratterizzano e dei problemi
che vi si pongono. Aspetti tutti che non possono non riflettersi
sulla ricostruzione e valutazione degli elementi oggettivi e
soggettivi dei fatti-reato sottoposti al giudizio del tribunale,
anche alla luce di quei valori tipici dell'ordinamento militare che
già la Corte ha ritenuto tali da concorrere a giustificare
l'esistenza della speciale giurisdizione (sentenza 22 luglio 1976, n.
192).
8. - La seconda questione, comune alle due ordinanze, concerne
l'art. 2, comma secondo, della legge 7 maggio 1981, n. 180, nella
parte in cui stabilisce che il tribunale militare si compone, oltre
che di due magistrati militari, anche di un militare non magistrato.
La norma sarebbe in contrasto con gli articoli 3, 101 e 108 della
Costituzione, dato che non introduce alcuna deroga alla soggezione
dell'ufficiale al potere gerarchico-disciplinare dei superiori.
Questa dipendenza - osserva ancora il giudice a quo - poteva,
forse, considerarsi non influente sull'esercizio delle funzioni
giudiziarie quando in nessun caso subiva eccezioni il principio della
segretezza dei voti espressi in camera di consiglio. È divenuta, per
contro, gravemente condizionante nel contesto della normativa
introdotta dalla legge n. 117 del 1988, anche perché i superiori
gerarchici e l'autorità militare in genere sono titolari dell'azione
disciplinare e giudici della responsabilità relativamente agli atti
illeciti posti in essere nell'ambito delle deliberazioni collegiali
del tribunale militare. Sarebbero quindi violati il principio della
dipendenza del giudice soltanto dalla legge e le garanzie di
indipendenza dello stesso (articoli 101, comma secondo, e 108, comma
secondo, della Costituzione).
9. - Le preoccupazioni del giudice rimettente dovrebbero almeno in
parte risultare ridimensionate alla luce di quanto deciso dalla Corte
con la già menzionata sentenza n. 18 del 1989, che ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, primo e secondo comma,
della legge 13 aprile 1988, n. 117, nella parte in cui non prevede la
facoltatività della compilazione del processo verbale concernente la
deliberazione dei provvedimenti collegiali.
È infatti ragionevole prevedere che, per effetto di tale
decisione, nella gran parte dei casi non si prenderà nota alcuna del
voto dei singoli componenti del collegio. Inoltre, non in tutti i
casi di redazione del processo verbale si giungerà al disvelamento
della posizione assunta dai singoli, ma solo quando si agirà in sede
di giudizio per l'accertamento della responsabilità civile.
Risulterà quindi in definitiva marginale quella possibilità di
conoscere il voto dato dal componente militare, sulla quale
principalmente si fondano i timori e le censure del giudice a quo.
Ma vi è di più. La responsabilità disciplinare può certamente
perseguirsi senza le limitazioni previste dall'art. 2 della legge n.
117 del 1988 per la responsabilità civile (cfr. l'art. 9, comma
terzo). La relativa azione va però promossa obbligatoriamente e solo
"per i fatti che hanno dato causa all'azione di risarcimento" (art.
9, comma primo).
Le due previsioni hanno entrambe la funzione di accrescere la
tutela di chi giudica. Con l'obbligatorietà del promovimento
dell'azione disciplinare si intende evitare in radice il pericolo che
il titolare dell'azione possa far uso della discrezionalità
conferitagli in modo tale da esercitare un qualsivoglia
condizionamento nei confronti dei componenti del collegio giudicante.
La subordinazione dell'azione disciplinare a quella di
responsabilità, a sua volta, fa sì che per i fatti connessi
all'esercizio di funzioni giudiziarie operi sempre il "filtro"
costituito dal giudizio di ammissibilità della domanda, regolato
dall'art. 5 della legge n. 117 del 1988. Se si considera che
competente a decidere è il tribunale ordinario e che tra i motivi di
inammissibilità è inclusa la manifesta infondatezza della domanda,
appare evidente che anche l'ufficiale chiamato a far parte del
collegio militare fruisce di una efficace protezione contro il
pericolo che in sede disciplinare si prendano contro di lui
iniziative fondate, invece che su fatti seri rientranti nelle ben
determinate ipotesi dell'art. 2, su arbitrarie valutazioni del
titolare dell'azione in riferimento a decisioni dallo stesso non
condivise.
Se a ciò che si è osservato si aggiunga che il componente
militare viene, come si è visto, prescelto mediante estrazione a
sorte e che egli permane nelle funzioni per soli due mesi, si ha il
quadro complessivo di una normativa nell'ambito della quale il
vincolo gerarchico, pur senza essere escluso espressamente, non ha
alcuna possibilità di operare in modo lesivo dell'indipendenza del
componente laico del tribunale militare.
10. - Con l'ordinanza registrata al n. 335 del 1988, il Tribunale
militare di Padova solleva anche questione di legittimità
costituzionale dell'art. 90 c.p.m.p., che punisce - primo comma, n. 4
- il possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio con la reclusione
da cinque a dieci anni.
È irrazionale - osserva il giudice a quo - che tale reato,
sussistente solo quando non ricorre la finalità di spionaggio, venga
punito più gravemente dei reati di procacciamento e di rivelazione,
sempre non a scopo di spionaggio, previsti rispettivamente dagli
articoli 89 e 91 dello stesso codice, comportanti una diretta lesione
del bene giuridico tutelato, a confronto dei quali l'impugnato art.
90 contempla condotte meramente preparatorie. Sarebbero quindi
violati gli artt. 3 e 97 della Costituzione.
11. - La questione è fondata.
La Corte ha più volte affermato, anche con specifico riguardo a
norme contenute nel c.p.m.p., che le valutazioni relative alla
proporzione tra la pena prevista ed il fatto contemplato rientrano
nell'ambito del potere discrezionale del legislatore, il cui
esercizio può tuttavia essere censurato sotto il profilo della
legittimità costituzionale nei casi in cui non sia stato rispettato
il criterio di ragionevolezza, di modo che la sanzione comminata
risulti irrazionale ed arbitraria (cfr. le sentenze 5 maggio 1979, n.
26; 8 maggio 1980, n. 72; 20 maggio 1982, n. 103).
Nel caso di specie, il giudizio di irrazionalità consegue al
raffronto della norma impugnata con l'art. 89, che punisce con la
reclusione da tre a dieci anni il procacciamento di notizie segrete,
non a scopo di spionaggio, e con l'art. 91, che punisce con la
reclusione non inferiore a cinque anni la rivelazione di notizie
segrete, compiuta sempre non a scopo di spionaggio.
Bisogna infatti considerare che l'art. 89- bis, introdotto nel
codice dall'art. 7 della legge 23 marzo 1956, n. 167, sanziona con
pene più gravi condotte analoghe a quelle punite dall'impugnato art.
90, primo comma. Differenzia le fattispecie (a parte l'estensione
delle previsioni dell'art. 89- bis al militare in congedo illimitato,
secondo quanto disposto dall'art. 1 della menzionata legge n. 167 del
1956, che ha sostituito l'art. 7 c.p.m.p.) la sussistenza o no dello
scopo di spionaggio, espressamente richiesto per le fattispecie
contemplate nell'art. 89- bis.
Pertanto, devono essere punite a norma dell'art. 90, primo comma,
soltanto le condotte poste in essere senza finalità di spionaggio,
esattamente come avviene per le fattispecie previste dall'art. 89 e
dall'art. 91.
Così stando le cose, è del tutto arbitrario che il possesso
ingiustificato di mezzi di spionaggio, previsto dall'art. 90, comma
primo, n. 4, venga punito con la reclusione da cinque a dieci anni,
mentre con la meno grave sanzione della reclusione da tre a dieci
anni viene punito il procacciamento di notizie segrete, fatto che
costituisce un comportamento più lesivo dei beni protetti dalle
norme rispetto al mero possesso dei mezzi.
L'irrazionalità del trattamento sanzionatorio è confermata dal
confronto con l'art. 91, il quale punisce il comportamento nettamente
più grave del militare che rivela notizie segrete con una pena che
è superiore nel massimo, ma ingiustificatamente uguale nel minimo a
quella prevista dall'art. 90, primo comma.
Le riportate considerazioni trovano del resto conforto, come
esattamente è rilevato nell'ordinanza del giudice a quo, nella
proporzione che invece esiste tra le corrispondenti previsioni del
codice penale e segnatamente tra l'art. 260 e l'art. 256. L'art. 260
punisce infatti con la reclusione da uno a cinque anni chi è colto
nel possesso ingiustificato di documenti o di qualsiasi altra cosa
atta a fornire le notizie indicate nell'art. 256, mentre l'art. 256,
primo comma, punisce con la reclusione da tre a dieci anni chi si
procura notizie che devono rimanere segrete e l'art. 256, terzo
comma, con la reclusione da due a otto anni chi si procura notizie di
cui l'Autorità competente ha vietato la divulgazione.
La declaratoria d'illegittimità dell'art. 90, primo comma, n. 4
c.p.m.p. non determina affatto la depenalizzazione delle fattispecie
ivi contemplate. Per colmare transitoriamente la lacuna, nell'attesa
di un intervento razionalizzatore del legislatore, vale la norma
penale comune di cui al ricordato art. 260, n. 3, del codice penale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 90, primo
comma, n.4, del codice penale militare di pace, nella parte in cui
punisce i fatti previsti dal n. 4 dello stesso comma con la
reclusione da cinque a dieci anni;
b) dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 7, terzo comma, della legge 13 aprile 1988,
n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle
funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati),
sollevata con le ordinanze in epigrafe in riferimento all'art. 3
della Costituzione;
c) dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, comma secondo, n. 3, della legge 7 maggio
1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di
pace), sollevata con le ordinanze in epigrafe in riferimento agli
artt. 3, 101 e 108 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:49 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte